Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2037 c.c. Restituzione di cosa determinata

In vigore

Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla. Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l’ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l’ha data può chiedere l’equivalente, oppure la restituzione e un’indennità per la diminuzione di valore. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.

In sintesi

  • Obbligo di restituzione in natura: chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata deve restituirla nello stesso stato.
  • Perimento in mala fede: se la cosa e` perita, anche per caso fortuito, l'accipiens in mala fede deve corrispondere il valore equivalente.
  • Deterioramento: chi ha dato la cosa puo` scegliere tra il valore dell'equivalente o la restituzione con indennita` per la diminuzione di valore.
  • Buona fede dell'accipiens: in buona fede risponde del perimento o deterioramento solo nei limiti del suo arricchimento.
  • Caso fortuito: non esime dalla responsabilita` chi ha ricevuto la cosa in mala fede.
Indice dei contenuti

Ambito di applicazione

L'articolo 2037 c.c. si occupa della restituzione di beni specifici (cose determinate) ricevuti indebitamente, a differenza dell'art. 2033 c.c. che regola il caso generale del pagamento di somme di denaro o di quantita` di cose fungibili. La distinzione e` rilevante perche` le cose determinate possono perire o deteriorarsi nel tempo che intercorre tra la ricezione e la restituzione, creando problemi di allocazione del rischio che la norma risolve in modo differenziato a seconda della buona o mala fede dell'accipiens.

Buona fede e mala fede dell'accipiens

Il discrimine fondamentale e` la buona o mala fede di chi ha ricevuto la cosa. L'accipiens in mala fede sapeva o avrebbe dovuto sapere di non avere diritto alla cosa: su di lui grava il rischio integrale del perimento e del deterioramento, anche se causati da caso fortuito. E` una soluzione severa ma coerente: chi sa di detenere una cosa non propria risponde come un custode professionale. L'accipiens in buona fede, invece, ignorava di non avere diritto alla cosa: risponde del perimento o del deterioramento solo nei limiti del proprio arricchimento, cioe` solo nella misura in cui ha tratto un vantaggio economico dalla detenzione del bene.

Perimento della cosa

Se la cosa ricevuta indebitamente perisce, l'accipiens in mala fede deve corrispondere il valore della cosa, calcolato al momento del perimento. La norma precisa che cio` vale anche nel caso di caso fortuito: Tizio che ha ricevuto in mala fede un quadro di Caio e lo ha lasciato distruggere da un incendio non appiccato da lui dovra` comunque pagare il valore del quadro. Questa regola deroga al principio res perit domino e si giustifica con la funzione sanzionatoria nei confronti del possessore in mala fede.

Deterioramento della cosa

Se la cosa non e` perita ma solo deteriorata, la norma attribuisce al solvens (colui che aveva originariamente pagato) una facolta` alternativa: puo` chiedere l'equivalente in denaro oppure la restituzione della cosa nello stato deteriorato accompagnata da un'indennita` per la diminuzione di valore. La scelta spetta al solvens e serve a soddisfare al meglio il suo interesse: se il bene conserva un valore affettivo o pratico, preferira` la restituzione con indennita`; se e` diventato inutile, preferira` il controvalore in denaro.

Coordinamento con gli artt. 2038 e 2039 c.c.

L'art. 2037 c.c. si raccorda con l'art. 2038 c.c. per il caso in cui la cosa determinata sia stata alienata dall'accipiens prima della restituzione, e con l'art. 2039 c.c. per il caso in cui l'accipiens sia un incapace. In entrambi i casi, la buona o mala fede dell'accipiens continua a svolgere un ruolo centrale nella determinazione degli obblighi restitutori.

Domande frequenti

Devo restituire una cosa ricevuta per errore se si e` deteriorata?

Si, devi restituirla. Chi ha pagato puo` scegliere tra ricevere il valore equivalente oppure la cosa deteriorata con un'indennita` per la diminuzione di valore.

Cosa succede se la cosa perisce per caso fortuito mentre la detengo in mala fede?

Devi comunque corrispondere il valore della cosa. La mala fede esclude il beneficio del caso fortuito come esimente.

Se ho ricevuto la cosa in buona fede e va distrutta, devo pagare?

No, o solo in misura limitata. In buona fede rispondi del perimento o deterioramento solo nei limiti dell'arricchimento che hai ricavato dalla detenzione del bene.

Come si calcola il valore da corrispondere per il perimento?

Il valore e` quello della cosa al momento del perimento, tenuto conto delle sue caratteristiche specifiche. In caso di contestazione, il giudice puo` nominare un perito.

L'art. 2037 c.c. si applica anche al denaro ricevuto indebitamente?

No. Per il denaro e le cose fungibili si applica l'art. 2033 c.c. L'art. 2037 c.c. riguarda solo le cose determinate, cioe` i beni specifici e individuati.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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