Testo dell'articoloVigente
Art. 114.3 T.U.B. – Acquisto e gestione di crediti in sofferenza.
In vigore dal 14/08/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.2, l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza e’ riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell’Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia, possono svolgere:
a) l’attivita’ di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall’articolo 114.1, lettera a);
b) attivita’ connesse o strumentali.
2. L’acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 per svolgere l’attivita’ di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attivita’ di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106.
3. L’acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato terzo nomina un rappresentante avente residenza, domicilio o sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, sede principale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea. Al rappresentante nominato si applicano le disposizioni del presente capo riferite all’acquirente di crediti in sofferenza.
4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106, nominato ai sensi del comma 2, presta i propri servizi nei confronti dell’acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.
5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:
a) assicura il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e nazionali applicabili al credito;
b) comunica all’atto della nomina alla Banca d’Italia le proprie generalita’, il nominativo dell’acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell’incarico assunto;
c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicita’ almeno semestrale alla Banca d’Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l’importo dovuto aggregato, il numero e l’ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore e’ un consumatore. La Banca d’Italia puo’ prevedere frequenze maggiori;
d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d’Italia.
6. Il gestore di crediti in sofferenza puo’ esternalizzare lo svolgimento di alcune attivita’ di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d’Italia ai sensi del comma 9, ferma restando la responsabilita’ del gestore di crediti in sofferenza per l’operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attivita’.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d’Italia e assolvono l’obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all’albo di cui all’articolo 114.5.
8. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente:
a) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera b), alle autorita’ dello Stato membro ospitante e alle autorita’ dello Stato in cui e’ stato concesso il credito, se diverse;
b) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera c), alle autorita’ dello Stato membro ospitante e alle autorita’ dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti in sofferenza, se diverse.
9. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”
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In sintesi
Art. 114.3 TUB: gestione dei crediti in sofferenza, commento
L'art. 114.3 del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 116/2024 in attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD), disciplina in modo organico le regole operative che governano la gestione dei crediti in sofferenza (NPL, Non-Performing Loans) per conto degli acquirenti di tali crediti.
Riserva di attività e soggetti abilitati
Il comma 1 stabilisce una riserva di attività: la gestione dei crediti in sofferenza per conto di acquirenti è consentita esclusivamente a:
La ratio di questa riserva è garantire che l'attività, per sua natura delicata in quanto coinvolge debitori spesso in situazione di difficoltà economica, sia svolta da soggetti sottoposti a vigilanza e a obblighi di condotta appropriati.
Obbligo di nomina del gestore e contratto scritto
Il comma 2 obbliga ogni acquirente di crediti in sofferenza a nominare formalmente un gestore tra i soggetti abilitati sopra descritti. La nomina si formalizza tramite un contratto di gestione redatto in forma scritta (comma 4): si tratta di un requisito di forma ad substantiam, la cui violazione comporta la nullità del contratto.
Il legislatore chiarisce, nello stesso comma 2, che l'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 106 TUB: in tal modo si evita che gli acquirenti di NPL debbano iscriversi all'albo degli intermediari finanziari per il solo fatto di detenere i crediti.
Acquirenti con sede in Stato terzo
Il comma 3 introduce un meccanismo specifico per gli acquirenti extra-UE: devono nominare un rappresentante con sede o domicilio in Italia o in un altro Stato membro. Tale rappresentante è soggetto alle stesse disposizioni del capo applicabili all'acquirente, assicurando così che le autorità di vigilanza europee possano esercitare i propri poteri anche nei confronti di soggetti aventi sede fuori dal perimetro UE.
Obblighi del gestore nei confronti della Banca d'Italia
Il comma 5 prevede una serie di obblighi a carico del gestore nominato:
Questi obblighi garantiscono la tracciabilità del portafoglio NPL lungo l'intera catena di cessioni, consentendo alle autorità di vigilanza di monitorare l'esposizione complessiva del sistema.
Esternalizzazione delle attività
Il comma 6 consente al gestore di esternalizzare talune attività operative a soggetti terzi (c.d. servicer di secondo livello), nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Tuttavia, la responsabilità del gestore rimane piena e integrale: non è possibile trasferire la responsabilità al soggetto terzo delegato. Questa scelta legislativa riflette il principio di integrità della catena di responsabilità nei confronti del debitore ceduto.
Centrale dei rischi e segnalazioni
Il comma 7 dispone che gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipino alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, assolvendo agli obblighi di segnalazione per il tramite del gestore nominato o di una banca/intermediario ex art. 106. Ciò consente di mantenere una visione aggregata dell'indebitamento del settore bancario anche dopo la cessione degli NPL.
Cooperazione internazionale tra autorità
Il comma 8 regolamenta lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e le autorità degli altri Stati membri coinvolti (Stato ospitante, Stato di origine del nuovo acquirente), completando il quadro di vigilanza transfrontaliero previsto dalla SMD.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia
Domande frequenti
Chi può gestire i crediti in sofferenza per conto di un acquirente NPL in Italia?
Possono farlo le banche, gli intermediari iscritti all'albo ex art. 106 TUB, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114.6 TUB e i gestori di crediti UE operanti in Italia ai sensi dell'art. 114.9 TUB. Si tratta di una riserva di attività che esclude soggetti non vigilati.
Il contratto tra acquirente e gestore NPL deve avere una forma specifica?
Sì. L'art. 114.3, comma 4 TUB richiede espressamente che il contratto di gestione sia stipulato in forma scritta. Si tratta di un requisito di forma vincolante, la cui inosservanza determina la nullità del contratto.
Un acquirente di crediti NPL con sede fuori dall'UE può operare in Italia?
Sì, ma deve nominare un rappresentante con sede o domicilio in Italia o in un altro Stato membro UE. Tale rappresentante risponde alle stesse obbligazioni previste per l'acquirente dal Capo V-ter del TUB, garantendo la supervisione delle autorità europee.
Il gestore NPL può delegare parte delle attività a terzi?
Sì, l'esternalizzazione è consentita nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia nelle disposizioni attuative. Tuttavia, il gestore rimane integralmente responsabile nei confronti dell'acquirente e delle autorità di vigilanza per l'operato dei soggetti terzi delegati.
Quali obblighi di comunicazione ha il gestore verso la Banca d'Italia?
Il gestore deve comunicare alla Banca d'Italia le proprie generalità e i dati dell'incarico all'atto della nomina; segnalare semestralmente le cessioni successive dei crediti gestiti; adempiere all'informativa periodica prevista dalle disposizioni attuative. La Banca d'Italia trasmette tali informazioni alle autorità degli altri Stati membri interessati.