Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

Dimissioni nel CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi): preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi, tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare e malattia, infortunio e comporto.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni dal CCNL Metalmeccanica Confapi vanno rassegnate con la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015), pena l'inefficacia dell'atto.
  • Il preavviso tutela il datore: la durata è graduata per livello e anzianità secondo le tabelle del CCNL vigente, non per legge.
  • Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) consentono di lasciare il posto senza preavviso, con diritto all'indennità sostitutiva.
  • Il lavoratore può revocare le dimissioni telematiche entro 7 giorni dalla trasmissione.
  • Il mancato preavviso comporta la trattenuta della relativa indennità sostitutiva sulle competenze finali.
Indice dei contenuti

Nel comparto metalmeccanico delle piccole e medie imprese aderenti a Confapi, la cessazione volontaria del rapporto segue un binario doppio: da un lato le regole civilistiche sul recesso (artt. 2118 e 2119 c.c.), dall'altro la procedura amministrativa telematica resa obbligatoria dal D.Lgs. 151/2015. Comprendere come i due piani si intrecciano evita errori che possono costare l'indennità di mancato preavviso o, peggio, l'inefficacia delle dimissioni stesse.

La forma telematica come condizione di efficacia

Dal 2016 le dimissioni non si comunicano più con una semplice lettera: vanno rassegnate compilando il modulo telematico sul portale del Ministero del Lavoro, direttamente o tramite un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente, commissione di certificazione). La firma autografa su carta, da sola, non produce più alcun effetto. Questo meccanismo nasce per contrastare la pratica delle dimissioni in bianco e attribuisce alla volontà del lavoratore una data certa e una tracciabilità che proteggono entrambe le parti.

Il preavviso: una misura del CCNL, non della legge

L'art. 2118 c.c. impone il preavviso ma ne rimette la durata alla contrattazione collettiva. Per il metalmeccanico Confapi i giorni di preavviso crescono con il livello di inquadramento e con l'anzianità di servizio: le quadre temporali precise sono riportate nelle tabelle del CCNL vigente, che vanno consultate nella versione aggiornata perché soggette a rinnovo. La funzione è dare all'azienda il tempo di organizzare la sostituzione su una linea produttiva spesso a flusso continuo.

Decorrenza e collocazione del preavviso

Il periodo di preavviso decorre tipicamente dal 1° o dal 16° giorno del mese, secondo quanto stabilito dal contratto, e durante il suo corso il rapporto prosegue a tutti gli effetti: retribuzione, maturazione di ferie e mensilità aggiuntive restano dovute. Il datore può rinunciare al preavviso, liberando subito il lavoratore, oppure pretenderne il rispetto; in caso di lavoro effettivo prestato, l'indennità non è dovuta.

La giusta causa che esonera dal preavviso

L'art. 2119 c.c. consente di recedere immediatamente quando si verifica un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto: il mancato pagamento reiterato della retribuzione, lo spostamento a mansioni dequalificanti, molestie. In questi casi il lavoratore non deve il preavviso e matura anzi il diritto alla relativa indennità sostitutiva a carico del datore. La gravità va però documentata, perché una giusta causa contestata e non provata espone al rischio di dover risarcire il mancato preavviso.

L'indennità di mancato preavviso

Se il lavoratore se ne va senza rispettare il termine e senza giusta causa, l'azienda può trattenere dalle competenze finali una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata nei giorni di preavviso non lavorati. È una posta che incide sul saldo della busta paga di fine rapporto, accanto a TFR, ratei di tredicesima e ferie residue; per questo conviene quantificarla in anticipo sulla base delle tabelle del CCNL.

La revoca entro sette giorni

La procedura telematica prevede una valvola di sicurezza: entro 7 giorni dalla trasmissione il lavoratore può revocare le dimissioni con le stesse modalità informatiche, facendo rivivere il rapporto come se nulla fosse. È uno spazio di ripensamento utile in caso di decisioni affrettate o assunte sotto pressione, e va calcolato con attenzione perché il termine è perentorio.

Domande frequenti

Le dimissioni dal CCNL Metalmeccanica Confapi vanno fatte per forza online?

Sì. La procedura telematica prevista dal D.Lgs. 151/2015 è obbligatoria: senza la trasmissione del modulo, le dimissioni sono inefficaci, anche se comunicate per iscritto all'azienda.

Quanti giorni di preavviso devo dare?

La durata non è fissata dalla legge ma dal CCNL e varia per livello di inquadramento e anzianità. Va verificata nelle tabelle del contratto vigente, soggette ad aggiornamento con i rinnovi.

Posso dimettermi senza preavviso?

Solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., cioè in presenza di fatti gravi come il mancato pagamento dello stipendio. In tal caso non si deve il preavviso e spetta l'indennità sostitutiva.

Cosa succede se non rispetto il preavviso?

Il datore può trattenere dalle competenze finali un'indennità pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati.

Posso ripensarci dopo aver inviato le dimissioni?

Sì, entro 7 giorni dalla trasmissione telematica è possibile revocare le dimissioni con le stesse modalità informatiche, e il rapporto prosegue.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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