Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

Dimissioni nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato): preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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In sintesi

  • Nell'artigianato del legno-arredamento le dimissioni richiedono la procedura telematica (D.Lgs. 151/2015): la lettera cartacea da sola non basta.
  • Il preavviso è graduato per livello e anzianità nelle tabelle del CCNL Legno Artigianato vigente, non per legge.
  • La piccola dimensione della bottega artigiana rende il preavviso cruciale per la continuità della commessa.
  • La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato con indennità sostitutiva.
  • La revoca è ammessa entro 7 giorni dalla trasmissione telematica.
Indice dei contenuti

Le dimissioni nel comparto artigiano del legno e dell'arredamento condividono l'impianto generale del recesso volontario (artt. 2118-2119 c.c. e procedura telematica del D.Lgs. 151/2015), ma vanno lette nella cornice tipica della bottega artigiana: organici ridotti, lavorazioni su commessa e know-how concentrato in poche mani. In questo contesto il preavviso assume un peso pratico particolare.

Recesso volontario e tutela della commessa

In una falegnameria o in un laboratorio di arredamento la partenza improvvisa di un ebanista o di un montatore può bloccare una commessa già pianificata. Per questo il preavviso, pur avendo la stessa natura giuridica che ha nelle grandi imprese, qui serve concretamente a consentire il passaggio di consegne su lavorazioni spesso artigianali e non immediatamente sostituibili. La durata è fissata dalle tabelle del CCNL Legno Artigianato vigente in funzione del livello e dell'anzianità.

La procedura telematica anche nelle micro-imprese

L'obbligo del modulo telematico non conosce eccezioni dimensionali: vale anche per l'impresa con due o tre dipendenti. Il lavoratore compila il modello sul portale ministeriale, da solo o tramite patronato o associazione artigiana, e solo da quel momento le dimissioni producono effetto. La comunicazione verbale al titolare, frequente nelle realtà di piccole dimensioni dove i rapporti sono diretti, non sostituisce la procedura.

Decorrenza, retribuzione e ratei durante il preavviso

Durante il preavviso il rapporto continua: l'artigiano dipendente lavora, viene retribuito e matura ferie e mensilità aggiuntive. Il titolare può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore, oppure esigerne il rispetto. Se il lavoro è effettivamente prestato, nessuna indennità è dovuta; le quadre di decorrenza seguono quanto previsto dal contratto.

La giusta causa nel piccolo laboratorio

Anche nell'artigianato l'art. 2119 c.c. consente di andarsene senza preavviso quando ricorre un fatto grave: ritardi sistematici nel pagamento, condizioni di lavoro insalubri non sanate, demansionamento. La prossimità dei rapporti non riduce le tutele del lavoratore, che mantiene il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso a carico del datore, purché la gravità sia documentabile.

Indennità di mancato preavviso

Se il dipendente lascia il laboratorio senza rispettare il termine e senza giusta causa, il titolare può trattenere dalle competenze finali l'importo corrispondente ai giorni non lavorati. È bene calcolarlo sulle tabelle del CCNL artigiano, distinte da quelle dell'industria del legno, per evitare contestazioni sul saldo finale.

Il ripensamento entro sette giorni

La finestra di revoca di 7 giorni dalla trasmissione telematica vale anche qui: un lavoratore che si è dimesso d'impulso, magari dopo un litigio con il titolare, può ripensarci e far rivivere il rapporto. Il termine è perentorio e la revoca va effettuata con le stesse modalità telematiche delle dimissioni.

Patto di prova, recesso e bottega artigiana

Va distinto il recesso durante l'eventuale periodo di prova (art. 2096 c.c.), in cui ciascuna parte può recedere liberamente, dalle dimissioni del rapporto ormai stabilizzato, soggette a preavviso. Nella bottega artigiana, dove l'inserimento del nuovo addetto richiede tempo per apprendere lavorazioni manuali, la corretta gestione di questi passaggi evita contestazioni e tutela il rapporto fiduciario tipico del piccolo laboratorio.

Domande frequenti

Anche in una piccola falegnameria le dimissioni vanno fatte online?

Sì, l'obbligo della procedura telematica del D.Lgs. 151/2015 non ha soglie dimensionali e vale anche per le micro-imprese artigiane: la comunicazione verbale al titolare non è sufficiente.

Quanto preavviso prevede il CCNL Legno Artigianato?

La durata dipende dal livello e dall'anzianità e va letta nelle tabelle del CCNL artigiano vigente, distinte da quelle dell'industria del legno.

Posso lasciare subito il laboratorio per giusta causa?

Sì, se ricorre un fatto grave ai sensi dell'art. 2119 c.c., come stipendi non pagati. In tal caso non si deve il preavviso e spetta l'indennità sostitutiva.

Cosa rischio se parto senza preavviso?

Il titolare può trattenere dalle competenze finali un'indennità pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati.

Ho mandato le dimissioni ma ci ho ripensato. È possibile?

Sì, entro 7 giorni dalla trasmissione telematica si possono revocare le dimissioni con le stesse modalità, e il rapporto prosegue.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.