Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Editoria Libraria

Dimissioni nel CCNL Editoria Libraria: come darle, preavviso e telematiche

Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

In sintesi

Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso e la sua durata

Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

Mancato preavviso

Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

Quando decorre

Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — revoca delle dimissioni
Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
Caia — dimissioni per giusta causa
A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni del lavoratore sono valide solo con il modulo telematico dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, revocabile entro 7 giorni.
  • Il preavviso (art. 2118 c.c.) e' dovuto salvo dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.); la sua durata e' fissata dal CCNL.
  • Chi non rispetta il preavviso deve l'indennita' sostitutiva, trattenibile dalle competenze finali.
  • Le dimissioni per giusta causa esonerano dal preavviso e possono dare accesso alla NASpI.
  • Giorni di preavviso e decorrenza si leggono nelle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Nell'editoria libraria, dove convivono redattori, addetti commerciali e personale di magazzino, le dimissioni sono un momento delicato: una procedura formalmente corretta evita contenziosi sulle ultime competenze e tutela la reputazione professionale di chi se ne va. La disciplina combina una forma vincolante voluta dalla legge a tutela del lavoratore e un preavviso che protegge l'impresa dall'abbandono improvviso.

perché le dimissioni sono telematiche

Dal 2016 le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali sono valide solo se rese con il modulo telematico previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015. La ragione e' storica: contrastare la piaga delle dimissioni in bianco, fatte firmare al lavoratore al momento dell'assunzione per usarle poi a piacimento. La procedura telematica, con data certa e tracciabilita', impedisce questo abuso. Una comunicazione verbale o una semplice lettera, senza il modulo, non producono effetti dimissori.

Come si compila e chi può aiutare

Il modulo si compila online sul portale del Ministero del Lavoro con identita' digitale, oppure ci si rivolge a un soggetto abilitato: patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, consulente del lavoro o commissione di certificazione. Per molti lavoratori dell'editoria il passaggio dal patronato e' la via più semplice. Una volta trasmesso, il modulo individua con precisione la data di decorrenza, da cui parte il computo del preavviso.

La revoca entro sette giorni

La legge concede un ripensamento: entro 7 giorni dalla trasmissione, il lavoratore può revocare le dimissioni con la stessa modalita' telematica. La revoca riporta il rapporto in vita come se le dimissioni non fossero mai state date. E' una valvola di sicurezza contro decisioni affrettate, magari prese in un momento di tensione. Il datore di lavoro non può opporsi alla revoca tempestiva: deve riammettere il dipendente in servizio.

Il preavviso e la sua funzione

Salvo il caso della giusta causa, chi si dimette deve concedere all'azienda il preavviso, cioe' continuare a lavorare per il periodo stabilito dal CCNL, affinché il datore possa organizzare la sostituzione. Nell'editoria, dove alcune figure presidiano fasi specifiche del ciclo produttivo o relazioni commerciali consolidate, il preavviso ha un valore organizzativo concreto. La durata varia per inquadramento e anzianita' e si legge nelle tabelle del CCNL vigente; la decorrenza segue le scadenze contrattuali, spesso ancorate al 1 o al 16 del mese.

Indennita' sostitutiva e dimissioni per giusta causa

Se il lavoratore se ne va senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere dalle competenze finali l'indennita' sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa: quando l'azienda viene meno a obblighi essenziali, ad esempio non pagando le retribuzioni, il lavoratore può dimettersi con effetto immediato, senza preavviso, e in molti casi accedere alla NASpI come per una cessazione non volontaria.

Le competenze di fine rapporto

Alla cessazione il lavoratore ha diritto al TFR maturato, ai ratei di tredicesima e quattordicesima, alle ferie e ai permessi non goduti e a ogni altra spettanza. La busta paga finale deve dare conto di tutte queste voci, al netto dell'eventuale indennita' sostitutiva del preavviso. Una liquidazione trasparente e tempestiva e' il modo migliore per chiudere il rapporto senza strascichi, in un settore dove le relazioni professionali tendono a durare oltre il singolo contratto.

Domande frequenti

Posso dimettermi con una semplice lettera?

No. Le dimissioni sono valide solo con il modulo telematico dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015. Una lettera o una comunicazione verbale non producono effetti.

Entro quando posso ripensarci?

Entro 7 giorni dalla trasmissione puoi revocare le dimissioni con la stessa modalita' telematica; il rapporto riprende come prima.

Quanto preavviso devo dare?

Quello fissato dal CCNL in base a inquadramento e anzianita'. I giorni esatti e la decorrenza sono nelle tabelle del CCNL vigente.

Cosa succede se non rispetto il preavviso?

Il datore puo' trattenere dalle competenze finali l'indennita' sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato.

Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI?

In molti casi si'. Le dimissioni per giusta causa, ad esempio per mancato pagamento delle retribuzioni, sono equiparate a una cessazione non volontaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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