Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cemento, Calce e Gesso

Dimissioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015).
  • Le dimissioni telematiche sono revocabili entro sette giorni dalla trasmissione.
  • Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianita; in mancanza si versa l'indennita sostitutiva.
  • Per giusta causa (art. 2119 c.c.) le dimissioni sono immediate, senza preavviso, e danno accesso alla NASpI.
  • Durata del preavviso e indennita vanno verificate sulle tabelle del CCNL Cemento, Calce e Gesso vigente.
Indice dei contenuti

Lasciare il posto in una cementeria non significa semplicemente smettere di presentarsi: la legge impone una procedura formale e tempi precisi, la cui violazione puo costare cara in termini di indennita o, nei casi piu delicati, di accesso agli ammortizzatori sociali. Le coordinate sono l'art. 2118 del codice civile per il recesso ordinario, l'art. 2119 per la giusta causa e l'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 per la procedura telematica, il tutto calato nei tempi del CCNL Cemento, Calce e Gesso.

Le dimissioni ordinarie e il preavviso

Le dimissioni con preavviso sono il recesso volontario del lavoratore a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.). Chi si dimette deve dare un preavviso, la cui durata e fissata dal CCNL in base al livello di inquadramento e all'anzianita di servizio: piu alto e il livello e maggiore l'anzianita, piu lungo tende a essere il termine. Durante il preavviso il rapporto prosegue normalmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi.

L'indennita di mancato preavviso

Se il lavoratore non rispetta il preavviso e abbandona il posto prima del termine, e tenuto a versare al datore un'indennita sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. In pratica l'azienda puo trattenerla dalle competenze di fine rapporto. E un meccanismo simmetrico a quello che tutela il lavoratore in caso di licenziamento senza preavviso, e va tenuto presente quando si pianifica un cambio di lavoro con tempi stretti.

Il modulo telematico obbligatorio

Dal 2016 le dimissioni sono valide solo se rese con la procedura telematica prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015: una comunicazione trasmessa al Ministero attraverso l'apposita piattaforma, direttamente o tramite soggetti abilitati come patronati e sindacati. Le dimissioni date solo a voce o con una lettera cartacea non producono effetto. La procedura serve a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco e a certificare la volonta del lavoratore.

La revoca entro sette giorni

Il lavoratore puo ripensarci: la legge consente di revocare le dimissioni telematiche entro sette giorni dalla data di trasmissione, con la stessa modalita telematica. Si tratta di una finestra di ripensamento che protegge da scelte affrettate o sollecitate sotto pressione. Trascorsi i sette giorni, le dimissioni diventano definitive e il rapporto si avvia alla cessazione secondo il preavviso.

Le dimissioni per giusta causa

Quando si verifica un fatto cosi grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto - tipicamente il mancato pagamento della retribuzione, ma anche molestie o gravi inadempimenti del datore - il lavoratore puo dimettersi per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., senza preavviso. In questi casi, oltre a non dover nulla per il mancato preavviso, il lavoratore puo accedere alla NASpI, perche la cessazione e equiparata a una perdita involontaria dell'occupazione. La giusta causa va pero motivata e documentata con attenzione.

Cosa fare in concreto

Prima di dimettersi conviene calcolare il preavviso dovuto secondo il proprio livello e anzianita, predisporre il modulo telematico e, se ricorre una giusta causa, raccogliere prima la documentazione a sostegno. Durata del preavviso e misura dell'indennita sostitutiva vanno verificate sulle tabelle del CCNL Cemento, Calce e Gesso vigente; per la NASpI si fa riferimento alle circolari INPS aggiornate.

Domande frequenti

Come si danno le dimissioni in modo valido?

Con il modulo telematico obbligatorio previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, trasmesso al Ministero tramite l'apposita piattaforma, direttamente o tramite patronati e sindacati. Le dimissioni date solo a voce o per lettera cartacea non producono effetto.

Posso ripensarci dopo aver dato le dimissioni?

Si, puoi revocare le dimissioni telematiche entro sette giorni dalla data di trasmissione, con la stessa modalita telematica. Trascorso questo termine le dimissioni diventano definitive.

Cosa succede se non rispetto il preavviso?

Devi versare al datore un'indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, che l'azienda puo trattenere dalle competenze di fine rapporto. La durata del preavviso dipende da livello e anzianita secondo il CCNL vigente.

Con le dimissioni ho diritto alla NASpI?

Di regola no, perche la cessazione e volontaria. Fa eccezione la dimissione per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. (ad esempio per mancato pagamento dello stipendio), che e equiparata a perdita involontaria e da accesso alla NASpI.

Quando posso dimettermi senza preavviso?

In presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., cioe di un fatto cosi grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. In tal caso non devi nulla per il mancato preavviso, ma la giusta causa va motivata e documentata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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