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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Il compenso di seguito (artt. 144 e 150) è a carico del venditore.
  • L'obbligo di prelevare e trattenere il compenso dal prezzo e versarlo alla SIAE è a carico dei professionisti del mercato dell'arte (art. 144, comma 2).
  • Fino al versamento, costoro sono depositari delle somme prelevate.
  • Se intervengono come acquirenti o intermediari, rispondono in solido col venditore del pagamento del compenso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 152 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.

Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.

Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Il compenso di seguito (artt. 144 e 150) è a carico del venditore.
  • L'obbligo di prelevare e trattenere il compenso dal prezzo e versarlo alla SIAE è a carico dei professionisti del mercato dell'arte (art. 144, comma 2).
  • Fino al versamento, costoro sono depositari delle somme prelevate.
  • Se intervengono come acquirenti o intermediari, rispondono in solido col venditore del pagamento del compenso.
Indice dei contenuti

Il compenso di seguito è a carico del venditore; i professionisti del mercato dell'arte devono prelevarlo dal prezzo e versarlo alla SIAE, e rispondono in solido con il venditore se intervengono come acquirenti o intermediari.

Chi paga e chi versa il compenso

L'art. 152 distingue due ruoli fondamentali nel diritto di seguito: chi sopporta il costo del compenso e chi è incaricato di riscuoterlo e versarlo. Il compenso è economicamente a carico del venditore: è lui a dover sostenere l'onere del diritto di seguito sulla rivendita dell'opera. Ma la gestione pratica del prelievo è affidata ad altri soggetti.

Il ruolo dei professionisti del mercato

L'obbligo di prelevare e trattenere il compenso dal prezzo di vendita e di versarlo alla SIAE, nel termine fissato dal regolamento, grava sui professionisti del mercato dell'arte indicati dall'art. 144 (case d'asta, gallerie, commercianti). Sono loro, che gestiscono la transazione, a fungere da sostituti nella riscossione: trattengono la somma dovuta e la girano all'ente di gestione collettiva. È un meccanismo efficiente, che concentra gli adempimenti su soggetti professionali e tracciabili.

La posizione di depositari

La norma precisa che, fino al versamento alla SIAE, questi soggetti sono costituiti depositari ad ogni effetto di legge delle somme prelevate. È una qualificazione importante: il denaro trattenuto non entra nel loro patrimonio, ma è custodito per conto degli aventi diritto. Ne deriva una responsabilità rafforzata sulla corretta conservazione e destinazione delle somme.

La responsabilità solidale

Per garantire l'effettivo pagamento, la legge introduce una responsabilità solidale. I professionisti che intervengono nella vendita come acquirenti o intermediari rispondono in solido col venditore del pagamento del compenso da questi dovuto. L'avente diritto può quindi rivolgersi anche a loro per ottenere quanto gli spetta. È una tutela forte, che riduce il rischio di mancata corresponsione del compenso e responsabilizza l'intera filiera professionale del mercato dell'arte.

Domande frequenti

Chi paga il compenso di seguito?

È economicamente a carico del venditore dell'opera.

Chi lo versa alla SIAE?

I professionisti del mercato dell'arte intervenuti nella vendita, che prelevano il compenso dal prezzo e lo versano alla SIAE.

Cosa significa che sono depositari delle somme?

Che, fino al versamento, custodiscono il denaro prelevato per conto degli aventi diritto, senza farlo entrare nel proprio patrimonio.

C'è una responsabilità solidale?

Sì: i professionisti intervenuti come acquirenti o intermediari rispondono in solido col venditore del pagamento del compenso.

A chi può rivolgersi l'avente diritto se non viene pagato?

Oltre che al venditore, ai professionisti solidalmente responsabili intervenuti nella vendita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.