Testo dell'articoloVigente
Art. 128 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia.
Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
Fonte: Normattiva.it.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se l'editore non pubblica nel termine, l'autore può chiedere la risoluzione del contratto; il giudice può concedere una dilazione o limitare la risoluzione a una parte, con restituzione dell'originale e risarcimento.
Il rimedio per la mancata pubblicazione
L'art. 128 fornisce all'autore il rimedio contro l'editore inadempiente all'obbligo di pubblicare nei termini (art. 127). Se l'opera non viene pubblicata o riprodotta nel termine concordato o fissato dal giudice, l'autore può domandare la risoluzione del contratto, liberandosi del vincolo e recuperando la possibilità di rivolgersi ad altri.
La dilazione concessa dal giudice
La risoluzione non è automatica: la legge attribuisce al giudice un margine di valutazione. Può concedere all'editore una dilazione, purché non superiore alla metà del termine originario, subordinandola se necessario alla prestazione di un'idonea garanzia. È un bilanciamento: si dà all'editore una seconda possibilità, ma a condizioni che tutelino l'autore contro ulteriori inadempimenti.
La risoluzione parziale
Il giudice può anche limitare la risoluzione a una parte del contratto, anziché travolgerlo per intero. Se, ad esempio, il contratto riguarda più diritti o più opere e l'inadempimento ne colpisce solo alcuni, è possibile sciogliere il vincolo solo per quella parte, conservando il resto. È un'applicazione del principio di conservazione del contratto, modulata sulle circostanze.
Restituzione e risarcimento
In caso di risoluzione totale, l'editore deve restituire l'originale dell'opera all'autore ed è obbligato al risarcimento dei danni. Vi è però una via di fuga: l'editore non risponde se prova che la pubblicazione è mancata nonostante la dovuta diligenza. È la regola generale della responsabilità per inadempimento: l'editore è liberato se dimostra che il mancato adempimento non dipende da sua colpa, ma da cause a lui non imputabili.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La risoluzione e il risarcimento
L'editore non pubblica l'opera di Tizio entro il termine. Tizio chiede e ottiene la risoluzione: l'editore deve restituire l'originale e risarcire i danni, non avendo provato di aver usato la dovuta diligenza.
Esempio 2 - La dilazione
L'editore è in ritardo ma dimostra di poter pubblicare a breve. Il giudice, anziché risolvere, concede una dilazione non superiore alla metà del termine, subordinandola alla prestazione di una garanzia.
Domande frequenti
Cosa può fare l'autore se l'editore non pubblica?
Può domandare la risoluzione del contratto per mancata pubblicazione nel termine concordato o fissato dal giudice.
La risoluzione è automatica?
No: il giudice può concedere una dilazione (non oltre metà del termine) o limitare la risoluzione a una parte del contratto.
Cosa deve fare l'editore in caso di risoluzione totale?
Restituire l'originale dell'opera ed è tenuto al risarcimento dei danni.
L'editore può evitare il risarcimento?
Sì, se prova che la pubblicazione è mancata nonostante la dovuta diligenza, per cause a lui non imputabili.
Il giudice può dare più tempo all'editore?
Sì: può concedere una dilazione non superiore alla metà del termine, eventualmente con prestazione di idonea garanzia.