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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore (o anonima/pseudonima se previsto dal contratto).
  • La pubblicazione deve essere conforme all'originale e seguire le buone norme della tecnica editoriale.
  • L'editore deve pagare all'autore i compensi pattuiti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 126 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'editore è obbligato: 1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore (o anonima/pseudonima se previsto dal contratto).
  • La pubblicazione deve essere conforme all'originale e seguire le buone norme della tecnica editoriale.
  • L'editore deve pagare all'autore i compensi pattuiti.
Indice dei contenuti

L'editore deve riprodurre e vendere l'opera col nome dell'autore (o anonima/pseudonima se pattuito), conforme all'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale, e pagare i compensi pattuiti.

Gli obblighi dell'editore

L'art. 126 specifica i doveri dell'editore, speculari a quelli dell'autore (art. 125). Il contratto di edizione impegna l'editore non solo a pagare, ma soprattutto a pubblicare effettivamente l'opera e a farlo bene. Sono obblighi che danno sostanza all'interesse dell'autore: vedere la propria opera diffusa correttamente presso il pubblico.

Riprodurre e vendere col nome dell'autore

Il primo obbligo ha più componenti. L'editore deve riprodurre e porre in vendita l'opera - non basta stamparla, occorre immetterla effettivamente sul mercato. Deve farlo col nome dell'autore, salvo che il contratto preveda la pubblicazione anonima o pseudonima: è il rispetto del diritto morale di paternità, che impone di attribuire l'opera a chi l'ha creata, secondo la volontà espressa nel contratto.

Conformità all'originale e regola d'arte

La pubblicazione deve essere conforme all'originale e realizzata secondo le buone norme della tecnica editoriale. Sono due tutele distinte: la prima protegge l'integrità dell'opera, vietando alterazioni del testo consegnato; la seconda impone uno standard qualitativo di esecuzione. L'editore non può pubblicare un'edizione scadente o difforme dall'originale: deve rispettare l'opera e le regole del mestiere.

Il pagamento dei compensi

Il secondo obbligo è quello, evidente, di pagare i compensi pattuiti. È la controprestazione economica a favore dell'autore, le cui modalità (ad esempio la partecipazione percentuale sul prezzo di copertina) sono disciplinate da altri articoli del capo. Insieme, gli obblighi dell'art. 126 garantiscono che l'autore riceva sia il riconoscimento (nome, qualità dell'edizione) sia la remunerazione dovuta.

Domande frequenti

Quali sono gli obblighi dell'editore?

Riprodurre e vendere l'opera col nome dell'autore (o anonima/pseudonima se pattuito), conforme all'originale e a regola d'arte, e pagare i compensi.

Basta stampare l'opera?

No: l'editore deve anche porla in vendita, immettendola effettivamente sul mercato.

L'opera deve riportare il nome dell'autore?

Sì, salvo che il contratto preveda la pubblicazione anonima o pseudonima: è rispetto del diritto di paternità.

L'editore può modificare il testo?

No: la pubblicazione deve essere conforme all'originale e seguire le buone norme della tecnica editoriale.

L'editore deve pagare l'autore?

Sì: è obbligato a corrispondere i compensi pattuiti nel contratto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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