Indice
- Dopo la morte dell'autore, salvo diversa disposizione di lui, il diritto di utilizzazione deve restare indiviso tra gli eredi per tre anni dalla morte.
- L'autorità giudiziaria può consentire, per gravi ragioni e su istanza di un coerede, la divisione immediata.
- Decorso il triennio, gli eredi possono prolungare la comunione per comune accordo, entro i limiti dei codici.
- La comunione è regolata dal Codice civile e dalle norme seguenti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 115 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 115 Cod. Amb. — tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
- Art. 115 D.Lgs. 159/2011 — Modifiche all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
- Art. 115 D.Lgs. 209/2005 — Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 115 D.Lgs. 42/2004 — Forme di gestione
- Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all'estero
- Articolo 115 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Dopo la morte dell'autore, salvo diversa disposizione, il diritto di utilizzazione resta indiviso tra gli eredi per tre anni; poi possono prolungare la comunione per comune accordo, entro i limiti dei codici.
L'opera dopo la morte dell'autore
L'art. 115 disciplina la sorte del diritto di utilizzazione dell'opera dopo la morte dell'autore, quando vi siano più eredi. La regola di base è l'indivisione forzata: salvo che l'autore abbia disposto diversamente, il diritto deve restare indiviso tra gli eredi per tre anni dalla morte. Si evita così la frammentazione immediata di un bene - l'opera - la cui gestione richiede unità di indirizzo.
La ragione dell'indivisione triennale
Mantenere il diritto in comunione per un periodo iniziale serve a preservare il valore e la coerenza dello sfruttamento dell'opera. Una divisione affrettata tra gli eredi rischierebbe di disperdere il patrimonio creativo, generare conflitti e pregiudicare la corretta valorizzazione dell'opera proprio nel periodo successivo alla scomparsa dell'autore, spesso il più delicato.
La valvola di sicurezza giudiziaria
L'indivisione non è però rigida. Per gravi ragioni, su istanza di uno o più coeredi, l'autorità giudiziaria può consentire che la divisione si effettui senza indugio, prima del triennio. È una valvola di sicurezza che consente di superare la regola generale quando il mantenimento della comunione risulti, nel caso concreto, dannoso o ingiustificato.
Il prolungamento volontario
Trascorsi i tre anni, gli eredi recuperano autonomia: possono, per comune accordo, stabilire che il diritto resti ancora in comunione per la durata da loro fissata, entro i limiti previsti dai codici. La comunione è poi regolata dalle norme del Codice civile e dalle disposizioni speciali che seguono (artt. 116 e seguenti), che ne disciplinano amministrazione e gestione.
Domande frequenti
Cosa accade ai diritti d'autore alla morte dell'autore?
Salvo diversa disposizione, il diritto di utilizzazione resta indiviso tra gli eredi per tre anni dalla morte.
Si può dividere prima dei tre anni?
Sì, se l'autorità giudiziaria lo consente per gravi ragioni, su istanza di uno o più coeredi.
Perché il diritto resta indiviso?
Per preservare il valore e la coerenza dello sfruttamento dell'opera, evitando una frammentazione dannosa subito dopo la morte dell'autore.
Dopo i tre anni cosa possono fare gli eredi?
Possono, per comune accordo, prolungare la comunione per la durata che fissano, entro i limiti previsti dai codici.
Da quali norme è regolata la comunione?
Dalle disposizioni del Codice civile e dalle norme speciali che seguono (artt. 116 e seguenti).