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Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
In sintesi
  • Sancisce il diritto all'immagine: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso.
  • Sono fatte salve le eccezioni previste dall'articolo seguente (art. 97).
  • Dopo la morte della persona ritratta si applicano le regole sui familiari del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 93.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 96 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art.

93.

Fonte: Normattiva.it.

Commento

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso; dopo la morte decidono i familiari secondo l'ordine previsto dalla legge.

Il fondamento del diritto all'immagine

L'art. 96 è la norma cardine del diritto all'immagine nell'ordinamento italiano. Stabilisce un principio chiaro: il ritratto di una persona - la sua immagine riconoscibile - non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso. È espressione della tutela della persona e della sua identità: ciascuno ha il diritto di controllare la diffusione della propria immagine.

Il consenso come regola

La regola generale è dunque il consenso dell'interessato. Senza di esso, l'uso dell'immagine è in linea di principio illecito. Il consenso deve riguardare le specifiche modalità di utilizzo: averlo prestato per una finalità non implica averlo dato per tutte. È un punto pratico essenziale, soprattutto nell'era della diffusione digitale, dove un'immagine può essere riutilizzata in contesti diversi da quello originario.

Il rinvio alle eccezioni

La norma fa però salve le eccezioni dell'art. 97, che individua i casi in cui il consenso non è necessario (notorietà, ufficio pubblico, esigenze di giustizia, scopi scientifici o didattici, fatti di interesse pubblico). Il diritto all'immagine, pur forte, non è assoluto: si bilancia con altri interessi, primo fra tutti il diritto di cronaca e di informazione.

La tutela dopo la morte

L'immagine resta protetta anche dopo la morte della persona ritratta. La norma rinvia ai commi dell'art. 93 sui familiari: il consenso necessario passa al coniuge e ai figli, poi ai genitori, e così via secondo l'ordine previsto. Si garantisce così la continuità della tutela, affidata a chi è più vicino al defunto, a protezione della sua memoria e identità.

Domande frequenti

Si può usare la foto di una persona senza il suo consenso?

No, in linea generale: il ritratto non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso dell'interessato, salvo le eccezioni dell'art. 97.

Il consenso dato una volta vale per ogni uso?

No: il consenso riguarda le specifiche modalità di utilizzo; un uso diverso da quello autorizzato richiede un nuovo consenso.

Esistono eccezioni al consenso?

Sì, quelle dell'art. 97: notorietà, ufficio pubblico, esigenze di giustizia o polizia, scopi scientifici o didattici, fatti di interesse pubblico.

Cosa succede dopo la morte della persona?

Si applicano le regole sui familiari dell'art. 93: il consenso spetta a coniuge e figli, poi genitori, e così via secondo l'ordine previsto.

Vale solo per le fotografie?

Riguarda il ritratto come immagine riconoscibile della persona, a prescindere dalla tecnica con cui è realizzato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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