Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 96 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art.

93.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'art. 96 della legge sul diritto d'autore tutela il ritratto della persona: non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso dell'interessato.
  • La norma protegge l'immagine personale, espressione del più ampio diritto della personalità.
  • Sono fatte salve le eccezioni previste dall'articolo seguente (notorietà, fini di giustizia, eventi di interesse pubblico).
  • Dopo la morte della persona ritratta si applicano specifiche disposizioni a tutela dei congiunti.
  • Si coordina con la tutela civilistica dell'immagine e dei diritti della personalità.
Indice dei contenuti

L'art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, costituisce uno dei capisaldi della tutela dell'immagine personale nell'ordinamento italiano. La norma stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente, e che dopo la morte della persona ritratta si applicano specifiche disposizioni a tutela dei congiunti. Sebbene collocata nella legge sul diritto d'autore, la disposizione protegge un interesse che va oltre lo sfruttamento dell'opera: tutela la persona nella sua immagine, espressione di un diritto della personalità che attiene alla sfera più intima dell'individuo.

Il diritto all'immagine come diritto della personalità

Il fondamento dell'art. 96 risiede nel riconoscimento del diritto della persona a controllare la diffusione della propria immagine. Ciascuno ha interesse a decidere se, come e in quali contesti il proprio ritratto possa essere reso pubblico. Questo interesse rientra tra i diritti della personalità, che presidiano gli attributi essenziali dell'individuo e che l'ordinamento protegge in modo rafforzato. La norma sul diritto d'autore si salda quindi con la tutela civilistica dell'immagine, concorrendo a delineare un sistema in cui la divulgazione del ritratto altrui è subordinata, di regola, al consenso dell'interessato.

Il consenso dell'interessato

Il cardine della disciplina è il consenso della persona ritratta. In assenza di esso, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio del ritratto sono, in linea di principio, illecite. Il consenso esprime l'esercizio del potere di disposizione che la persona ha sulla propria immagine: solo essa può autorizzarne la divulgazione e determinarne i limiti. Il consenso può riguardare specifici utilizzi e contesti, sicché un'autorizzazione concessa per una determinata finalità non legittima necessariamente impieghi diversi. La centralità del consenso riflette la natura personalissima dell'interesse tutelato e il principio per cui ciascuno è arbitro della propria immagine.

Esposizione, riproduzione e commercializzazione

La norma individua tre forme di utilizzazione del ritratto: l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio. Si tratta di modalità diverse attraverso cui l'immagine può essere diffusa, dalla semplice ostensione al pubblico fino allo sfruttamento commerciale. L'ampiezza dell'elencazione testimonia la volontà di coprire l'intero spettro delle possibili divulgazioni, sottoponendole tutte al requisito del consenso. La protezione non si limita quindi all'uso a fini di lucro, ma si estende a ogni forma di diffusione del ritratto, in coerenza con la tutela della sfera personale dell'individuo.

Il rinvio alle eccezioni dell'articolo seguente

L'art. 96 fa espressamente salve le disposizioni dell'articolo seguente, che individua le ipotesi in cui la riproduzione dell'immagine è consentita anche senza il consenso dell'interessato. Tali eccezioni rispondono a esigenze di interesse pubblico o di particolare rilievo, come la notorietà della persona, l'ufficio pubblico ricoperto, le necessità di giustizia o di polizia, ovvero il collegamento con fatti, avvenimenti e cerimonie di pubblico interesse. Il sistema realizza così un bilanciamento tra la tutela dell'immagine individuale e altri interessi meritevoli di considerazione, come il diritto di informazione. Le eccezioni vanno tuttavia lette in coordinamento con il limite, sempre presente, del rispetto della dignità e dell'onore della persona.

La tutela dopo la morte della persona ritratta

La disposizione si occupa anche della sorte del ritratto dopo la morte della persona raffigurata, rinviando a specifiche previsioni a tutela dei congiunti. La protezione dell'immagine non si esaurisce dunque con la vita dell'interessato, ma si proietta oltre, riconoscendo ai familiari un interesse alla corretta gestione del ritratto del defunto. Questa estensione testimonia la profondità della tutela accordata all'immagine, che coinvolge anche la memoria della persona e la sensibilità di chi le era legato. La disciplina mira a evitare utilizzazioni che possano offendere la dignità del defunto o ferire i congiunti.

Il bilanciamento con il diritto di cronaca

L'applicazione dell'art. 96 si confronta frequentemente con il diritto di cronaca e di informazione. La diffusione dell'immagine di una persona può risultare legittima quando sia funzionale a informare la collettività su fatti di interesse pubblico, nei limiti tracciati dalle eccezioni e nel rispetto della dignità dell'interessato. Il punto di equilibrio si individua valutando la sussistenza di un effettivo interesse pubblico, la pertinenza dell'immagine rispetto alla notizia e la continenza della diffusione. Al di fuori di tali presupposti, riemerge il principio generale della necessità del consenso, posto a tutela della sfera personale.

Natura e revocabilità del consenso

Il consenso all'utilizzazione dell'immagine ha natura personale e si caratterizza per una stretta connessione con la sfera intima dell'individuo. Proprio per questa ragione esso non può essere inteso in modo estensivo: copre soltanto gli usi e i contesti per i quali è stato prestato. Inoltre, trattandosi dell'esercizio di un potere su un attributo della personalità, il consenso conserva un legame con la volontà attuale dell'interessato, che mantiene il controllo sulla propria immagine. Chi intende avvalersi del ritratto altrui deve quindi prestare attenzione non solo all'esistenza del consenso, ma anche alla sua effettiva ampiezza e attualità, evitando di estenderne arbitrariamente la portata a impieghi non autorizzati. Questa cautela è tanto più necessaria quanto più l'utilizzo si discosta dal contesto per cui l'autorizzazione era stata concessa.

Indicazioni operative

Sul piano pratico, chi intende utilizzare il ritratto di una persona deve in primo luogo verificare la sussistenza del consenso o, in difetto, l'operatività di una delle eccezioni previste. È opportuno definire con chiarezza l'ambito e le finalità del consenso, poiché un'autorizzazione limitata non copre usi ulteriori. Quando si invoca un'eccezione legata all'interesse pubblico, occorre accertarsi che ne ricorrano effettivamente i presupposti e che la diffusione rispetti la dignità della persona. La materia, intrecciando la disciplina del diritto d'autore con la tutela dei diritti della personalità, richiede un'attenta valutazione del singolo caso.

Casi pratici

Caso 1: l'uso commerciale del ritratto senza consenso

Un'impresa utilizza il ritratto di Tizio per una campagna promozionale, riproducendolo e mettendolo in commercio su materiali pubblicitari, senza aver mai ottenuto il consenso dell'interessato. Tizio non è un personaggio noto e l'utilizzo non rientra in alcuna delle eccezioni previste dalla legge. La diffusione del suo ritratto, in difetto di consenso, contrasta con l'art. 96 L. 633/1941, che subordina l'esposizione, la riproduzione e la commercializzazione dell'immagine all'autorizzazione della persona ritratta.

Caso 2: il consenso limitato a una finalità specifica

Caia presta il proprio consenso affinché una sua fotografia sia utilizzata in un determinato contesto e per una specifica finalità. Successivamente la medesima immagine viene impiegata per scopi diversi e ulteriori, non coperti dall'autorizzazione originaria. Poiché il consenso era circoscritto a un uso determinato, l'impiego eccedente non è legittimo: l'art. 96 richiede infatti che la diffusione resti entro i limiti dell'autorizzazione concessa dall'interessato.

Domande frequenti

Che cosa tutela l'art. 96 L. 633/1941?

Tutela l'immagine personale: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salve le eccezioni previste dalla norma successiva.

Perché è necessario il consenso della persona ritratta?

Perché l'immagine rientra tra i diritti della personalità e ciascuno è arbitro della propria immagine: solo l'interessato può autorizzarne la divulgazione e determinarne i limiti e le finalità.

Esistono casi in cui il consenso non è richiesto?

Sì. L'articolo fa salve le eccezioni previste dalla norma seguente, legate ad esempio alla notorietà della persona, a fini di giustizia o a fatti e avvenimenti di pubblico interesse, sempre nel rispetto della dignità dell'interessato.

La tutela continua dopo la morte della persona?

Sì. Dopo la morte della persona ritratta si applicano specifiche disposizioni a tutela dei congiunti, sicché la protezione dell'immagine si proietta oltre la vita dell'interessato.

Come si concilia con il diritto di cronaca?

La diffusione dell'immagine può essere legittima quando funzionale a informare su fatti di interesse pubblico, nei limiti delle eccezioni e nel rispetto della dignità; al di fuori di tali presupposti torna a valere la regola del consenso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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