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Art. 90 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 90 D.Lgs. 209/2005 — Schemi
- Art. 90 D.Lgs. 42/2004 — Scoperte fortuite
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