Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 88 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Al fotografo spetta il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le norme sul ritratto e i diritti d'autore sull'opera d'arte eventualmente riprodotta.
  • Se la foto è realizzata nell'ambito di un contratto di impiego o di lavoro, il diritto spetta al datore di lavoro (nei limiti dell'oggetto del contratto).
  • Stessa regola, salvo patto contrario, a favore del committente per la fotografia di cose in suo possesso, salvo equo corrispettivo a chi utilizza commercialmente la riproduzione.
  • Nota storica: il riferimento finale al "Ministro per la cultura popolare" per le tariffe è storico (organo soppresso).
Indice dei contenuti

Al fotografo spetta il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia; se la foto è realizzata nell'ambito di un rapporto di lavoro o su commissione di cose del committente, il diritto spetta al datore di lavoro o al committente, salvo equo corrispettivo.

I diritti sulla fotografia semplice

L'art. 88 individua il titolare dei diritti sulla fotografia semplice (quella protetta dai diritti connessi, art. 87). In via generale, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio spetta al fotografo, cioè a chi ha materialmente realizzato lo scatto. Sono fatte salve due cose: le norme sul ritratto (a tutela della persona effigiata) e i diritti d'autore sull'eventuale opera d'arte figurativa riprodotta nella fotografia.

La fotografia nel rapporto di lavoro

La regola cambia quando la foto nasce in un contesto lavorativo. Se è stata realizzata nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro. È coerente con la logica del lavoro su commissione: il fotografo dipendente realizza scatti nell'interesse del datore, che ne acquisisce i diritti di sfruttamento.

La fotografia su commissione

Analoga regola, ma derogabile ("salvo patto contrario"), vale per la fotografia di cose in possesso del committente: il diritto spetta al committente. La legge prevede però una tutela economica per il fotografo: chi utilizza commercialmente la riproduzione deve corrispondergli un equo corrispettivo. Si bilancia così l'attribuzione del diritto al committente con la giusta remunerazione dell'apporto professionale del fotografo.

Una nota sulle tariffe

Il testo si chiude con un riferimento al potere del "Ministro per la cultura popolare" di fissare apposite tariffe per il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia. È un riferimento storico, a un organo soppresso nel 1944, mai aggiornato nel testo. La previsione tariffaria va intesa adeguata all'assetto attuale, mentre resta valida la struttura sostanziale dell'articolo: titolarità al fotografo, salvo i casi di lavoro e committenza, con equo corrispettivo a tutela del professionista.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - Il fotografo dipendente

Tizio realizza fotografie nell'adempimento del proprio contratto di lavoro, per le finalità dell'azienda. Il diritto esclusivo sulle foto spetta al datore di lavoro, nei limiti dell'oggetto del contratto.

Esempio 2 - La foto su commissione

Caio fotografa, su commissione, oggetti in possesso del committente. Salvo patto contrario, il diritto spetta al committente, ma a Caio è dovuto un equo corrispettivo se la riproduzione è utilizzata commercialmente.

Domande frequenti

A chi spettano i diritti sulla fotografia semplice?

Al fotografo, salvo i casi di realizzazione nell'ambito di un rapporto di lavoro o su commissione di cose del committente.

E se la foto è scattata da un dipendente?

Il diritto spetta al datore di lavoro, nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto.

Cosa accade per la foto su commissione?

Il diritto spetta al committente (salvo patto contrario), ma al fotografo è dovuto un equo corrispettivo per l'uso commerciale.

Il riferimento al Ministro per la cultura popolare è attuale?

No: è storico (organo soppresso nel 1944); la previsione sulle tariffe va intesa adeguata all'assetto attuale.

Sono fatti salvi altri diritti?

Sì: le norme sul ritratto e i diritti d'autore sull'eventuale opera d'arte figurativa riprodotta nella fotografia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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