Indice
- Riconosce un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi.
- Spetta sia al produttore di fonogrammi sia agli artisti interpreti ed esecutori, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito.
- Riguarda l'uso in radio, TV (anche via satellite), cinema, feste danzanti, pubblici esercizi e ogni altra pubblica utilizzazione.
- Il compenso è riconosciuto distintamente per ciascun fonogramma, al produttore e agli artisti; l'esercizio passa per gli organismi di intermediazione dei diritti connessi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 73 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori.
L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013 , alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato .
La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento. 2-bis.
Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione 3.
Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 73 L. 184/1983: Segreto sullo stato di figlio adottivo
- Art. 73 Reg. (UE) 2024/1689 — Comunicazione di incidenti gravi
- Art. 73 Cod. Amb. — finalita
- Art. 73 D.Lgs. 159/2011 — Violazioni al codice della strada
- Art. 73 D.Lgs. 209/2005 — Partecipazioni indirette
- Art. 73 D.Lgs. 42/2004 — Denominazioni
In sintesi
Indice dei contenuti
Produttore di fonogrammi e artisti interpreti o esecutori hanno diritto a un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi - in radio, TV, locali e feste danzanti - distintamente per ciascuno.
Un compenso per chi suona musica registrata
L'art. 73 disciplina uno dei diritti connessi più rilevanti nella pratica: il compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi. Quando un brano registrato viene diffuso in pubblico per finalità commerciali - alla radio, in televisione, in una discoteca, in un bar - non basta aver acquistato il supporto: a produttore e artisti spetta un compenso per quell'uso pubblico.
Due beneficiari distinti
La norma riconosce il compenso distintamente a due categorie: il produttore di fonogrammi, che ha investito nella registrazione, e gli artisti interpreti ed esecutori, che hanno realizzato l'interpretazione fissata. È importante notare che questo compenso è indipendente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito: si aggiunge ad essi e ha una sua autonoma ragione d'essere, legata alla pubblica utilizzazione.
Gli usi che fanno scattare il compenso
La legge elenca un ampio ventaglio di utilizzazioni: la cinematografia, la diffusione radiofonica e televisiva (compresa la comunicazione al pubblico via satellite), le pubbliche feste danzanti, i pubblici esercizi e qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi. Il filo conduttore è lo scopo di lucro: è l'uso commerciale a generare il diritto al compenso.
Come si esercita il diritto
L'esercizio concreto del diritto è affidato alle imprese di intermediazione dei diritti connessi: sono questi organismi a raccogliere e ripartire i compensi tra gli aventi diritto. Si tratta di un meccanismo collettivo che rende gestibile, su larga scala, la remunerazione per i milioni di utilizzazioni pubbliche di musica registrata che avvengono ogni giorno.
Domande frequenti
Chi ha diritto al compenso per l'uso dei fonogrammi?
Sia il produttore di fonogrammi sia gli artisti interpreti ed esecutori, distintamente, per ciascun fonogramma utilizzato a scopo di lucro.
Quali utilizzi fanno scattare il compenso?
L'uso a scopo di lucro in radio, TV (anche via satellite), cinema, feste danzanti, pubblici esercizi e ogni altra pubblica utilizzazione.
Basta aver comprato il disco per usarlo in pubblico?
No: l'utilizzazione pubblica a scopo di lucro fa sorgere un autonomo diritto al compenso per produttore e artisti.
Questo compenso sostituisce i diritti di distribuzione o noleggio?
No, è indipendente: si aggiunge ai diritti di distribuzione, noleggio e prestito.
Come viene raccolto il compenso?
Tramite le imprese di intermediazione dei diritti connessi, che lo riscuotono e lo ripartiscono tra gli aventi diritto.