Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 102 L. 633/1941: divieto di riproduzione o imitazione
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.
Fonte: Normattiva.it.
Vedi anche
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
È vietata, come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione di testate, emblemi, fregi e altri elementi esteriori di un'opera dell'ingegno quando sia idonea a creare confusione sull'opera o sull'autore.
Ratio della norma
La disposizione protegge gli elementi esteriori e distintivi di un'opera dell'ingegno - in particolare di periodici e pubblicazioni - contro imitazioni capaci di ingenerare confusione nel pubblico. L'obiettivo è evitare che un concorrente sfrutti la riconoscibilità di un'opera altrui agganciandosi al suo aspetto, a danno sia dell'autore o editore sia dei lettori.
Analisi del testo
La norma elenca gli elementi protetti: testate, emblemi, fregi, disposizioni di segni o caratteri di stampa e ogni altra particolarità di forma o colore dell'aspetto esterno. La condotta vietata è la riproduzione o imitazione su opere della medesima specie, ma soltanto quando sia «atta a creare confusione di opera o di autore». Il presupposto del rischio di confusione è quindi centrale.
Quando si applica
La tutela opera tipicamente nel confronto tra opere dello stesso genere (per esempio due periodici), dove l'imitazione dell'aspetto esterno può indurre il pubblico a scambiare l'una per l'altra o ad attribuirle alla stessa fonte. In assenza di concreta idoneità confusoria, in linea generale la condotta non ricade nel divieto.
Connessioni con altre norme
La disposizione richiama espressamente la concorrenza sleale e si coordina con la disciplina civilistica in materia (art. 2598 del codice civile). Sul piano dei segni distintivi può intrecciarsi con la tutela del marchio e della ditta, restando però autonoma e specifica per l'aspetto esteriore dell'opera dell'ingegno.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1: testata imitata
La società di Tizio lancia un periodico con testata, caratteri e impaginazione molto simili a quelli di una rivista già nota di Caio, così da indurre i lettori a confonderle. In linea generale la condotta può integrare l'atto vietato dalla norma.
Esempio 2: somiglianza non confusoria
Due riviste adottano un fregio decorativo simile ma con testate, marchi e impostazione grafica chiaramente diversi: se non vi è concreto rischio di confusione, salvo casi particolari il divieto non opera.
Domande frequenti
Cosa protegge esattamente questa norma?
Gli elementi esteriori e distintivi dell'opera, come testate, emblemi, fregi e particolarità di forma o colore dell'aspetto esterno.
Quando l'imitazione diventa vietata?
Quando è idonea a creare confusione sull'opera o sull'autore, cioè a far scambiare un'opera per un'altra o ad attribuirle alla stessa fonte.
È necessario che ci sia effettiva confusione?
In linea generale rileva l'idoneità a creare confusione; l'assenza di qualsiasi rischio confusorio tende a escludere il divieto.
Che rapporto c'è con la concorrenza sleale?
La norma qualifica espressamente la condotta come atto di concorrenza sleale e si coordina con la disciplina del codice civile in materia.
Vale solo tra opere dello stesso genere?
Il divieto è riferito alla riproduzione su opere della medesima specie, dove il rischio di confusione è più concreto.