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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 179 del D.Lgs. 174/2016 stabilisce dove deve essere notificata l'impugnazione di una sentenza della Corte dei conti. La regola principale è che, se nell'atto di notificazione della sentenza impugnata la parte ha dichiarato la propria residenza o ha eletto domicilio, la notifica dell'impugnazione va effettuata in quel luogo. In assenza di tale dichiarazione, si applicano le regole del codice di procedura civile: la notifica è eseguita presso il procuratore costituito oppure nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado. Una disciplina specifica riguarda gli eredi della parte deceduta dopo la notificazione della sentenza: in quel caso l'impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi nei luoghi indicati al comma 1. Decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, o quando manca qualsiasi indicazione di domicilio, la notificazione deve essere effettuata personalmente al destinatario secondo le regole generali degli articoli 137 e seguenti del c.p.c.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 179 D.Lgs. 174/2016 — Luogo di notificazione dell’impugnazione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Quando nell’atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l’impugnazione è notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’ articolo 170 del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

2. L’impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Commento

Funzione e collocazione sistematica della norma

L'articolo 179 del D.Lgs. 174/2016 si occupa di un aspetto formale ma di primaria importanza pratica: il luogo in cui l'impugnazione deve essere notificata alla controparte. La corretta individuazione del luogo di notificazione condiziona la validità dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, e un errore in questa fase può comportare la nullità — o addirittura l'inammissibilità — dell'impugnazione. La norma si inserisce nel Libro III del codice, dedicato alle impugnazioni, e si coordina con le disposizioni processuali civilistiche richiamate per rinvio esterno, in particolare con gli articoli 137 e seguenti e con l'articolo 170 del codice di procedura civile.

La regola principale: residenza dichiarata o domicilio eletto

Il comma 1 stabilisce una gerarchia di criteri. La regola primaria è quella del luogo indicato dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza impugnata: se in tale atto la parte ha dichiarato la propria residenza o ha eletto un domicilio, l'impugnazione deve essere notificata in quel luogo. Quando tale indicazione manca, si applica in via suppletiva il meccanismo previsto dall'articolo 170 del c.p.c., che impone la notificazione presso il procuratore costituito, ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per lo svolgimento del giudizio di primo grado. Questa soluzione garantisce la continuità del rapporto processuale tra le fasi e semplifica l'onere del notificante.

La notificazione collettiva agli eredi

Il comma 2 introduce una disciplina derogatoria che si applica quando la parte è deceduta dopo la notificazione della sentenza. In questo caso l'impugnazione può essere notificata «collettivamente e impersonalmente» agli eredi nei luoghi indicati nel comma 1. L'espressione ricalca quella dell'articolo 286 del c.p.c. e consente di notificare l'atto senza dover previamente identificare i singoli eredi e le rispettive quote di successione, sollevando la parte impugnante da un onere spesso difficile da adempiere. Questa facoltà è limitata al periodo successivo alla notificazione della sentenza e prima che siano decorsi un anno dalla sua pubblicazione.

La notificazione personale dopo un anno dalla pubblicazione

Il comma 3 prevede una disciplina residuale per due distinte situazioni: quando manca del tutto la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza. In questi casi, se l'impugnazione è ancora ammessa dalla legge, la notificazione deve essere effettuata personalmente al destinatario, seguendo le procedure degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. Il riferimento all'ammissibilità dell'impugnazione è significativo: dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza i termini per impugnare sono in genere ampiamente decorsi, e la norma presuppone casi eccezionali in cui l'impugnazione sia ancora consentita, come nell'impugnazione per revocazione o per opposizione di terzo.

Il rinvio al codice di procedura civile

L'articolo 179 richiama in modo espresso due disposizioni del c.p.c.: l'articolo 170, relativo alle notificazioni nel corso del giudizio, e gli articoli 137 e seguenti, che disciplinano le notificazioni in generale. Questo duplice rinvio riflette la scelta del legislatore delegato di fondare il codice della giustizia contabile su un patrimonio normativo consolidato, evitando duplicazioni e sfruttando l'elaborazione giurisprudenziale maturata nell'ambito del processo civile. Il coordinamento con il c.p.c. è particolarmente rilevante per le questioni relative alle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e alle notificazioni degli ufficiali giudiziari.

Conseguenze della notificazione in luogo errato

La violazione delle regole sull'individuazione del luogo di notificazione produce la nullità dell'atto di impugnazione, con la conseguenza che, se la nullità non è sanata attraverso la costituzione del convenuto o attraverso la rinnovazione ordinata dal giudice, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile o improcedibile. Il giudice dell'impugnazione ha tuttavia il potere-dovere di fissare un termine per la rinnovazione, in analogia con quanto previsto dall'articolo 182 del codice, quando rilevi un vizio della notificazione che non sia imputabile alla parte notificante ma dipenda da cause esterne.

Coordinamento con le norme sulle impugnazioni in generale

L'articolo 179 va letto in combinato disposto con l'articolo 180, che disciplina il deposito dell'atto di impugnazione, e con l'articolo 182, che regola la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza. Il rispetto delle regole sul luogo di notificazione è presupposto indefettibile per la valida instaurazione del giudizio di impugnazione. La ratio della norma è quella di garantire la certezza processuale, concentrando in un insieme di regole chiare le modalità attraverso cui la parte impugnata acquista conoscenza legale dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Dove va notificata l'impugnazione se la parte ha eletto domicilio nell'atto di notificazione della sentenza?

Nel luogo indicato quale domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 179, comma 1.

Cosa succede se non risulta alcuna dichiarazione di residenza o domicilio eletto?

Si applica l'articolo 170 del c.p.c.: la notificazione va effettuata presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado oppure nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per quel giudizio.

Come si notifica l'impugnazione agli eredi della parte deceduta dopo la sentenza?

L'impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi nei luoghi previsti dal comma 1, senza necessità di identificare ciascun erede.

Dopo quanto tempo dalla pubblicazione della sentenza scatta l'obbligo di notificazione personale?

Dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza la notificazione deve avvenire personalmente ai sensi degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., indipendentemente da qualsiasi precedente dichiarazione di domicilio.

La notificazione in luogo errato rende inammissibile l'impugnazione?

Produce la nullità dell'atto, che tuttavia può essere sanata dalla costituzione del convenuto o dalla rinnovazione disposta dal giudice. Solo se il vizio non viene sanato l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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