Testo dell'articoloVigente
Art. 162 D.Lgs. 174/2016 — Reclamo
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Contro l’ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell’atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza camerale di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso.
3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
4. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Il reclamo cautelare nel giudizio pensionistico: ratio e collocazione sistematica
L'articolo 162 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) introduce il rimedio del reclamo avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal giudice monocratico o collegiale in primo grado nell'ambito del giudizio pensionistico. Il reclamo non è un'impugnazione in senso tecnico — non è devoluto a un giudice di grado superiore — bensì uno strumento di revisione interna, affidato al collegio della stessa sezione, con la sola esclusione del magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato. Questa scelta processuale garantisce la celerità tipica della tutela cautelare, evitando il dispendio di tempo e risorse che deriverebbe da un doppio grado di giurisdizione pieno.
Il modello richiama da vicino il reclamo cautelare previsto dall'articolo 62 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), con adattamenti connessi alla specificità del giudizio pensionistico contabile. La norma si inserisce nel quadro degli strumenti cautelari del Titolo VII del Codice e va letta in coordinamento con gli articoli 161 (istanza cautelare), 163 (esecuzione) e, per le disposizioni generali, con gli articoli 56-62.
Legittimazione e termine per proporre il reclamo
Legittimate al reclamo sono tutte le parti del procedimento cautelare: il ricorrente la cui domanda sia stata rigettata e la parte resistente (tipicamente l'amministrazione) che abbia subito la concessione della misura. Il termine per depositare il ricorso in reclamo è di quindici giorni, perentorio, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria ovvero dalla notificazione, «se anteriore». La scelta del dies a quo prevalente — comunicazione o notificazione, a seconda di quale intervenga per prima — mira a garantire che il termine non venga eluso ritardando la notificazione formale.
La perentorietà del termine esclude qualsiasi rimessione in termini salvo forza maggiore, ponendo un limite alla stabilità del provvedimento cautelare che, ove non reclamato tempestivamente, acquista una sua stabilità provvisoria valevole fino alla definizione del merito.
La fase presidenziale e la fissazione dell'udienza
Il presidente della sezione, ricevuto il ricorso in reclamo, fissa entro dieci giorni l'udienza camerale di discussione. Il decreto presidenziale è comunicato alle parti dalla segreteria unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la camera di consiglio. La disciplina è snella e improntata alla celerità: non sono previsti ulteriori scambi di atti né termini aggiuntivi.
La composizione del collegio esige che il magistrato autore del provvedimento reclamato sia sostituito. Questa incompatibilità funzionale tutela l'imparzialità della revisione: il giudice che ha già valutato periculum e fumus non può essere arbitro del controllo sulla propria ordinanza. La regola riflette un principio processuale generale coerente con l'articolo 111, comma 2, della Costituzione.
La cognizione del collegio e il divieto di rimessione
Il comma 3 stabilisce che le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo devono essere dedotti nel relativo procedimento, nel rispetto del contraddittorio. Il collegio può autonomamente assumere informazioni e acquisire nuovi documenti, esercitando poteri istruttori officiosi analoghi a quelli riconosciuti al giudice di primo grado dall'articolo 161, comma 3.
Il comma 4 vieta la rimessione al primo giudice: il collegio deve decidere nel merito del reclamo senza potere restituire la causa al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Questo divieto è funzionale alla speditezza cautelare e impedisce che il reclamo si trasformi in un meccanismo di rinvio che ne vanifichi l'utilità.
La decisione: ordinanza non impugnabile
Il collegio decide entro venti giorni dal deposito del ricorso con ordinanza non impugnabile. Il termine è ordinatorio ma esprime l'esigenza di celerità propria del procedimento cautelare: un'ordinanza adottata a distanza di mesi dal deposito del reclamo vanificherebbe la funzione di tutela anticipatoria. L'ordinanza può confermare, modificare o revocare il provvedimento cautelare di primo grado, con ciò attribuendo al collegio un potere di cognizione piena e sostitutiva.
La non impugnabilità dell'ordinanza collegiale chiude il sistema dei rimedi cautelari in primo grado: dopo la pronuncia del collegio, le parti potranno solo attendere la definizione del merito, salvo la possibilità di chiedere la revoca o la modifica per fatti sopravvenuti ai sensi dell'articolo 161, comma 4.
Rapporto tra reclamo e giudizio di merito
Il reclamo è strumento strettamente cautelare: l'ordinanza collegiale non pregiudica il merito della controversia, né vincola il giudice del merito nella valutazione dei fatti. L'articolo 162 non menziona espressamente la caducazione automatica della misura cautelare in caso di definizione del giudizio principale, ma è principio generale che la misura cautelare sia destinata a esaurire i propri effetti al passaggio in giudicato della sentenza di merito o alla sua esecutività provvisoria ai sensi dell'articolo 169.
Considerazioni operative per le parti
Chi intende proporre reclamo deve prestare attenzione al dies a quo: in presenza di comunicazione e notificazione, il termine inizia a decorrere dal primo degli atti. Un errore nel calcolo del termine comporta l'inammissibilità del reclamo. È altresì importante verificare la composizione del collegio designato, segnalando immediatamente al presidente qualsiasi incompatibilità derivante dalla partecipazione del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quanto tempo devo proporre il reclamo contro l'ordinanza cautelare?
Entro quindici giorni perentori dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria, ovvero dalla notificazione se questa è anteriore alla comunicazione.
Il magistrato che ha emesso l'ordinanza può far parte del collegio che decide il reclamo?
No. Il comma 2 dell'articolo 162 prevede espressamente che il magistrato autore del provvedimento reclamato non faccia parte del collegio.
Quanto tempo ha il collegio per decidere il reclamo?
Il collegio deve pronunciarsi entro venti giorni dal deposito del ricorso per reclamo.
L'ordinanza che decide il reclamo è ulteriormente impugnabile?
No. Il comma 5 qualifica l'ordinanza del collegio come «non impugnabile». Non è quindi possibile proporre ulteriori rimedi cautelari contro di essa.
Posso dedurre fatti nuovi nel procedimento di reclamo?
Sì. Il comma 3 consente di allegare circostanze e motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo, nel rispetto del contraddittorio. Il collegio può anche assumere informazioni e acquisire nuovi documenti d'ufficio.
Vedi anche