Testo dell'articoloVigente
Art. 161 D.Lgs. 174/2016 — Istanza di provvedimenti cautelari
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione.
2. Il giudice fissa la data dell’udienza in Camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza.
3. Nell’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all’accoglimento o al rigetto della domanda.
4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.
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Commento
La tutela cautelare nel giudizio pensionistico contabile
Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti si caratterizza per l'elevata vulnerabilità del ricorrente: il pensionato che impugna un provvedimento di riduzione, sospensione o revoca del trattamento pensionistico subisce, nel tempo necessario alla definizione del merito, un sacrificio economico che può essere irreversibile. L'articolo 161 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) risponde a questa esigenza di protezione anticipatoria, introducendo uno strumento cautelare modellato sul paradigma del «periculum in mora» e del «fumus boni iuris», mutuato dall'esperienza amministrativa e processuale civile.
La disposizione si inserisce nel Titolo VII del Codice, dedicato al giudizio pensionistico, e si applica alle controversie pensionistiche rientranti nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 151 del medesimo Codice. Il legislatore delegato ha così colmato una lacuna storica del processo contabile, tradizionalmente privo di uno strumento cautelare tipizzato, affidandosi ai principi generali ricavabili dal sistema.
Presupposti per la concessione della misura cautelare
La norma richiede, per la concessione della sospensione, l'allegazione di un «pregiudizio grave e irreparabile» derivante dall'esecuzione dell'atto durante il tempo necessario al giudizio. Si tratta di una formula bipartita che racchiude due distinti requisiti: la gravità del danno, intesa come lesione economica significativa rispetto alle condizioni di vita del ricorrente, e la sua irreparabilità, vale a dire l'impossibilità o la estrema difficoltà di un successivo ripristino integrale della situazione. Nei giudizi pensionistici il requisito dell'irreparabilità tende a presentarsi con frequenza, posto che il mancato pagamento del trattamento pensionistico incide direttamente sul sostentamento del ricorrente e non è sempre integralmente recuperabile mediante corresponsione degli arretrati.
Il fumus boni iuris, pur non menzionato espressamente, è immanente nella logica cautelare: il giudice deve valutare la non manifesta infondatezza del ricorso principale, poiché una misura cautelare emessa a favore di un ricorso palesemente privo di fondamento contrasterebbe con il principio del giusto processo. La giurisprudenza contabile ha elaborato in questo senso criteri analoghi a quelli del giudizio amministrativo cautelare.
Il procedimento: dalla presentazione al decreto di fissazione dell'udienza
Il comma 1 prevede che l'istanza cautelare sia proposta «nel ricorso introduttivo del giudizio», con ciò limitando in via ordinaria la proposizione congiunta alla domanda principale. Il principio di concentrazione processuale impone che le esigenze cautelari siano esplicitate sin dall'atto introduttivo, evitando domande tardive che potrebbero dilatare i tempi del giudizio.
Il giudice, ricevuta l'istanza, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la sua discussione. Il decreto viene comunicato dalla segreteria al ricorrente, il quale ha l'onere di notificarlo alle altre parti — tipicamente l'amministrazione resistente — unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il termine di notifica è previsto a tutela del contraddittorio: la parte resistente deve avere tempo sufficiente per esaminare l'istanza e predisporre le proprie difese. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima dell'udienza.
L'udienza cautelare e la decisione del giudice
All'udienza camerale il giudice sente le parti, operando in modo informale ma nel rispetto del contraddittorio essenziale. Il comma 3 attribuisce al giudice la facoltà di compiere, «nel modo che ritiene più opportuno», gli «atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto». Si tratta di un'istruttoria sommaria, limitata a quanto strettamente necessario alla valutazione del periculum e del fumus, senza che il giudice sia vincolato alle rigidità proprie del giudizio di merito.
Il provvedimento finale assume la forma dell'ordinanza emessa in camera di consiglio, che può accogliere o rigettare la domanda cautelare. L'ordinanza è motivata e impugnabile ai sensi dell'articolo 162 (reclamo). La sospensione, ove concessa, ha effetto inibitorio sull'esecuzione dell'atto impugnato per tutta la durata del giudizio principale, salvo revoca o modifica.
La regola sulla revoca e riproposizione della domanda cautelare
Il comma 4 introduce una clausola di stabilità della misura cautelare: la domanda di revoca o di modifica delle misure concesse, nonché la riproposizione della domanda rigettata, sono ammissibili «solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti». Questa disposizione evita che le parti si servano del procedimento cautelare come di uno strumento dilatorio, riproponendo sistematicamente domande già esaminate senza addurre elementi nuovi. La norma è analoga a quella prevista dall'articolo 58, comma 2, del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), a conferma dell'ispirazione sistematica del legislatore del 2016.
Coordinamento con la disciplina generale del Codice
L'articolo 161 si coordina con le disposizioni cautelari generali contenute negli articoli 56-62 del Codice, applicabili anche al giudizio pensionistico in quanto compatibili. Rileva in particolare il raccordo con l'articolo 163 (esecuzione dei provvedimenti cautelari) e con gli articoli 217-218 (giudizio di ottemperanza), ai quali l'articolo 163 rinvia in caso di inottemperanza dell'amministrazione alle misure concesse. Il sistema cautelare contabile si prefigura così come un meccanismo unitario, capace di assicurare non solo la pronuncia della misura ma anche la sua effettiva attuazione.
Profili pratici per il ricorrente
Dal punto di vista operativo, il ricorrente che intende avvalersi della tutela cautelare deve curare tre aspetti fondamentali: la contemporaneità dell'istanza con il ricorso principale; la puntuale allegazione dei presupposti di gravità e irreparabilità, corredati da documentazione (cedolini pensionistici, situazione reddituale, spese ricorrenti); e il rispetto dei termini di notifica del decreto di fissazione udienza. La mancata osservanza di questi adempimenti può determinare l'inammissibilità dell'istanza o il suo rigetto per difetto di prova del pregiudizio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Posso presentare la domanda cautelare dopo il deposito del ricorso principale?
Il comma 1 dell'articolo 161 prevede che la domanda sia formulata «nel ricorso introduttivo del giudizio». La presentazione separata e tardiva è ammessa solo in presenza di cause sopravvenute; in via ordinaria l'istanza deve essere contestuale al ricorso.
Quanto tempo ho per notificare il decreto di fissazione dell'udienza?
Almeno dieci giorni prima della data fissata per la camera di consiglio. Il decreto, comunicato dalla segreteria al ricorrente, deve essere notificato unitamente al ricorso alle altre parti.
Cosa significa che il pregiudizio deve essere «irreparabile»?
Significa che il danno derivante dall'esecuzione dell'atto durante il giudizio non sarebbe facilmente rimediabile anche in caso di vittoria finale: ad esempio, la perdita prolungata del reddito pensionistico in assenza di altre entrate può essere considerata irreparabile.
Posso chiedere la revoca della misura cautelare già concessa?
Sì, ma solo allegando nuove ragioni di diritto o fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui la misura è stata pronunciata. Una semplice reiterazione degli stessi argomenti già valutati non è ammissibile.
La sospensione cautelare obbliga l'amministrazione a ripristinare il pagamento della pensione?
Sì: la sospensione dell'atto impugnato ha effetto immediato e l'amministrazione è tenuta a uniformarsi all'ordinanza cautelare. In caso di inottemperanza il ricorrente può attivare il meccanismo di esecuzione previsto dall'articolo 163.
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