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Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 150 del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'estinzione del giudizio sul conto giudiziale per decorso del tempo. Il giudizio si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione del giudice relatore né siano state elevate contestazioni accompagnate da istanza di fissazione dell'udienza. L'estinzione opera di diritto e può essere dichiarata anche d'ufficio. La segreteria ne dà comunicazione all'amministrazione e al pubblico ministero, anche cumulativamente. Il conto e la documentazione in originale analogico sono restituiti all'amministrazione su espressa richiesta. L'estinzione del giudizio di conto non estingue tuttavia l'autonoma azione di responsabilità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 150 D.Lgs. 174/2016 — Estinzione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d’udienza.

2. L’estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d’ufficio.

3. La segreteria della sezione dà comunicazione dell’estinzione all’amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi.

4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta.

5. L’estinzione del giudizio non estingue l’azione di responsabilità.

Commento

Il termine quinquennale e la sua decorrenza

L'articolo 150 introduce un meccanismo di estinzione automatica del giudizio sul conto, fondato sul decorso di un termine quinquennale. Il termine decorre dal deposito del conto presso la segreteria della sezione giurisdizionale: è dunque un termine che ha come dies a quo un atto procedurale ben identificabile, evitando incertezze sulla sua decorrenza. L'estinzione si verifica quando, decorso questo quinquennio, non sia stata depositata la relazione del giudice relatore ex articolo 145, comma 4, né siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero con contestuale istanza di fissazione dell'udienza. La doppia condizione alternativa (relazione o contestazioni+istanza) significa che il procedimento rimane aperto se si verifica l'una o l'altra: è sufficiente che il giudice relatore depositi la propria relazione entro i cinque anni per impedire l'estinzione.

L'estinzione di diritto e la dichiarazione d'ufficio

Il comma 2 stabilisce che l'estinzione «opera di diritto»: non è necessaria una pronuncia costitutiva del giudice per produrre l'effetto estintivo, poiché l'effetto si verifica automaticamente al perfezionarsi delle condizioni previste dalla norma. La dichiarazione del giudice, ove necessaria, ha carattere meramente ricognitivo: prende atto di un'estinzione già verificatasi, non la determina. La possibilità di dichiarare l'estinzione «d'ufficio» evita che le parti debbano proporre un'apposita istanza per ottenere la chiusura formale del procedimento: la sezione può rilevare autonomamente l'intervenuta estinzione quando esamini il fascicolo, eventualmente nell'ambito di attività di ricognizione dei pendenti.

La comunicazione dell'estinzione

Il comma 3 pone a carico della segreteria della sezione l'obbligo di dare comunicazione dell'estinzione all'amministrazione interessata e al pubblico ministero. La norma ammette la comunicazione «cumulativa» in caso di estinzione di una pluralità di giudizi: ciò risponde a esigenze pratiche, poiché l'estinzione per decorso del tempo può verificarsi simultaneamente per molti conti depositati nello stesso anno. La comunicazione è essenziale perché l'amministrazione possa avere contezza dello stato delle proprie gestioni contabili pendenti e il pubblico ministero possa valutare l'opportunità di esercitare l'autonoma azione di responsabilità che l'estinzione del giudizio di conto lascia impregiudicata.

La restituzione della documentazione

Il comma 4 prevede che il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico (ovvero in formato cartaceo), siano restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta. Il presupposto della richiesta espressa è significativo: segnala che la restituzione non è automatica ma richiede un atto di iniziativa dell'amministrazione. La distinzione tra «originale analogico» e documentazione digitale è coerente con il quadro normativo del processo telematico: gli atti depositati in formato digitale rimangono nel fascicolo informatico e la loro «restituzione» fisica non si pone.

La sopravvivenza dell'azione di responsabilità

Il comma 5 è forse la disposizione più importante dell'articolo sul piano sistematico: «l'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità». Questa previsione chiarisce che l'estinzione del giudizio di conto è un fenomeno meramente processuale, limitato alla procedura di verifica contabile: non produce effetti sul diritto sostanziale di agire per il risarcimento del danno erariale. Il pubblico ministero contabile conserva quindi intatta la propria legittimazione a promuovere un autonomo giudizio di responsabilità nei confronti dell'agente contabile, anche dopo che il giudizio di conto si sia estinto, nei limiti dei termini di prescrizione dell'azione erariale.

L'estinzione come incentivo alla celerità del procedimento

La ratio complessiva dell'articolo 150 è di incentivare la trattazione celere dei conti giudiziali: se la sezione giurisdizionale, il giudice relatore o il pubblico ministero non compiono atti procedurali entro il quinquennio, il giudizio si chiude automaticamente. Questo meccanismo ha una funzione analoga alla prescrizione sostanziale nel diritto civile: impone agli organi giurisdizionali e requirenti di non lasciare indefinitamente pendenti i procedimenti, garantendo agli agenti contabili una ragionevole certezza sul termine entro cui potranno essere esposti al rischio di un giudizio sfavorevole sul proprio conto.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Dopo quanti anni si estingue il giudizio di conto per inattività?

Il giudizio si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria, senza che sia stata depositata la relazione del relatore o elevate contestazioni con istanza di udienza (articolo 150, comma 1).

L'estinzione del giudizio di conto richiede un'apposita pronuncia?

No. L'estinzione opera di diritto al verificarsi delle condizioni previste dalla norma. La dichiarazione del giudice ha carattere ricognitivo e può essere resa anche d'ufficio (articolo 150, comma 2).

L'estinzione del giudizio di conto preclude l'azione di responsabilità erariale?

No. Il comma 5 stabilisce espressamente che «l'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità». Il pubblico ministero può promuovere un'autonoma azione nei limiti dei termini di prescrizione.

La documentazione cartacea del conto viene automaticamente restituita all'amministrazione dopo l'estinzione?

No. La restituzione avviene solo su espressa richiesta dell'amministrazione competente (articolo 150, comma 4).

Il deposito della relazione del giudice relatore impedisce l'estinzione?

Sì. Il deposito della relazione ex articolo 145, comma 4, entro i cinque anni dal deposito del conto è uno degli atti che impediscono il verificarsi dell'estinzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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