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Ultimo aggiornamento: 6 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 147 del D.Lgs. 174/2016 regola il passaggio dalla fase istruttoria alla fase dibattimentale del giudizio sul conto giudiziale, nei casi in cui non sia possibile provvedere con il decreto presidenziale di discarico previsto dall'articolo 146. Il giudice relatore deposita la relazione presso la segreteria della sezione; entro trenta giorni il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione, assegnando i termini per memorie, documenti e conclusioni del pubblico ministero. La norma elenca i casi in cui l'udienza è obbligatoria (conti compilati d'ufficio, conti dell'ultima gestione con partite di gestioni precedenti, deconti per deficienza, conti complementari, conti speciali). Il decreto di fissazione e la relazione sono comunicati all'amministrazione, all'agente e al p.m.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 147 D.Lgs. 174/2016 — Iscrizione a ruolo d’udienza

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il giudice designato per l’esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.

2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell’articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l’udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.

3. È sempre fissata l’udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l’esame della gestione, per: a) i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; b) i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti; c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall’amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto; d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi; e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l’obbligo della resa periodica del conto.

4. Il decreto di fissazione dell’udienza e la relazione del giudice designato per l’esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all’amministrazione interessata e, per il tramite di quest’ultima, all’agente contabile nonché al pubblico ministero.

Commento

Il raccordo tra istruzione e udienza

L'articolo 147 svolge una funzione di cerniera tra la fase istruttoria, governata dal giudice relatore ai sensi dell'articolo 145, e la fase di discussione collegiale disciplinata dall'articolo 148. Una volta che il giudice relatore ha depositato la propria relazione, scatta l'obbligo per il presidente di fissare l'udienza entro trenta giorni, salvo che il caso rientri nella procedura semplificata dell'articolo 146. Il termine di trenta giorni dalla relazione è ordinatorio, ma la sua previsione segnala la volontà legislativa di contenere i tempi del giudizio sul conto, che tradizionalmente rischiava di protrarsi a lungo.

Il contenuto del decreto di fissazione dell'udienza

Il presidente fissa l'udienza con decreto, con il quale assegna anche un termine per il deposito di memorie e documenti da parte dell'agente contabile e dell'amministrazione, nonché un termine per le conclusioni del pubblico ministero. La fissazione di questi termini preliminari è essenziale per garantire un contraddittorio effettivo: le parti devono avere il tempo necessario per esaminare la relazione del giudice relatore e per predisporre le proprie difese o deduzioni prima che il collegio si riunisca in udienza. Il decreto presidenziale è quindi atto organizzativo-processuale che struttura la fase pre-dibattimentale.

I casi di udienza obbligatoria

Il comma 3 elenca tassativamente le situazioni nelle quali l'udienza collegiale è sempre obbligatoria, indipendentemente dall'esito dell'istruzione: a) i conti compilati d'ufficio quando l'agente, al termine della gestione, non abbia presentato il conto; b) i conti relativi all'ultima gestione che comprendano partite di gestioni precedenti già decise, quando non occorra la revocazione delle decisioni precedenti; c) i cosiddetti «deconti», cioè i conti compilati in caso di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile, prodotti prima del giudizio ordinario; d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa di contabili i cui conti ordinari siano già stati definiti; e) i conti speciali degli agenti e delle gestioni prive dell'obbligo di resa periodica.

Il conto compilato d'ufficio: una fattispecie peculiare

Tra i casi di udienza obbligatoria, il conto compilato d'ufficio merita un approfondimento. Quando l'agente contabile non presenta il conto entro i termini, la Corte dei conti – tramite il pubblico ministero o l'amministrazione – può procedere alla compilazione d'ufficio del conto sulla base della documentazione disponibile. In questo caso l'agente non ha redatto personalmente il documento contabile e potrebbe non condividerne le risultanze: è quindi necessario un contraddittorio pieno in udienza, dove l'agente possa presentare le proprie difese e l'eventuale documentazione a discarico. La procedura semplificata dell'articolo 146 non è percorribile in assenza dell'iniziativa dell'agente stesso.

Le comunicazioni ai soggetti interessati

Il comma 4 prescrive che il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice relatore siano comunicati, a cura della segreteria della sezione, all'amministrazione interessata, all'agente contabile (tramite l'amministrazione) e al pubblico ministero. La trasmissione della relazione insieme al decreto di fissazione consente ai soggetti coinvolti di conoscere in anticipo le conclusioni dell'istruzione e di calibrare le proprie difese o deduzioni in modo mirato. È una garanzia del contraddittorio che si situa a monte dell'udienza.

Rapporti con l'estinzione del giudizio

L'articolo 147 va letto in coordinamento con l'articolo 150, che disciplina l'estinzione del giudizio sul conto per decorso del tempo. L'articolo 150 prevede che il giudizio si estingua decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione dell'articolo 145 o siano state elevate contestazioni accompagnate da istanza di fissazione d'udienza. Ciò significa che la presentazione delle conclusioni del pubblico ministero con contestuale richiesta di fissazione dell'udienza ha l'effetto di interrompere la decorrenza verso l'estinzione: l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 147 stabilizza il procedimento e ne impedisce la definitiva chiusura per inattività.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo dal deposito della relazione deve essere fissata l'udienza?

Il presidente fissa l'udienza entro trenta giorni dal deposito della relazione del giudice relatore, nei casi in cui non si possa provvedere con il decreto di discarico ex articolo 146.

Quali sono i casi in cui l'udienza è sempre obbligatoria?

Conti compilati d'ufficio, conti dell'ultima gestione con partite precedenti, deconti per deficienza, conti complementari per responsabilità amministrativa e conti speciali di gestioni senza obbligo di resa periodica (articolo 147, comma 3).

Cosa contiene il decreto di fissazione dell'udienza?

Il decreto fissa la data dell'udienza e assegna termini per il deposito di memorie e documenti e per le conclusioni del pubblico ministero.

Il decreto di fissazione viene comunicato anche all'agente contabile?

Sì, tramite l'amministrazione di appartenenza, unitamente alla relazione del giudice relatore, come previsto dall'articolo 147, comma 4.

La richiesta di fissazione dell'udienza del p.m. impedisce l'estinzione del giudizio?

Sì. L'articolo 150 prevede che la richiesta di fissazione dell'udienza accompagnata da contestazioni elevi il procedimento dallo stato di quiescenza che porta all'estinzione quinquennale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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