← Torna a Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)
Ultimo aggiornamento: 2 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 132 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina il procedimento di definizione presidenziale previsto dall'articolo 131. Il decreto presidenziale fissa il termine per l'accettazione della somma determinata e l'udienza alternativa nel caso di mancata accettazione; è notificato alle parti congiuntamente all'atto di citazione. In caso di accettazione con firma autenticata, il presidente cancella la causa dal ruolo e converte la determinazione in ordinanza con forza di titolo esecutivo. In caso di mancata accettazione o decorrenza del termine, il giudizio prosegue con il rito ordinario. Nei giudizi con più convenuti, le regole variano a seconda che la responsabilità sia ripartita o solidale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 132 D.Lgs. 174/2016 — Procedimento

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il decreto di cui all’articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l’accettazione della determinazione presidenziale e l’udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell’atto di citazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 88, commi 1 e 2.

2. Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all’atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.

3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell’ordinanza è trasmessa all’amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.

4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all’udienza fissata.

5. Nei giudizi di responsabilità amministrativa, nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita, se l’accettazione non è data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilità solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.

Commento

Il decreto presidenziale e il suo duplice contenuto

L'articolo 132 disciplina in dettaglio il procedimento che prende avvio dal decreto presidenziale di cui all'articolo 131. Il comma 1 prevede che il decreto abbia un contenuto necessariamente bipartito: da un lato, stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale; dall'altro, fissa già l'udienza di discussione in rito ordinario per l'ipotesi in cui il convenuto non accetti. Questa duplicità è funzionale all'efficienza processuale: il decreto prepara simultaneamente entrambi gli scenari processuali alternativi, evitando ritardi nell'eventuale prosecuzione con il rito ordinario. Con il medesimo decreto il presidente assegna anche i termini per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione.

La notifica del decreto congiuntamente all'atto di citazione

Il comma 2 stabilisce che il decreto è notificato alle parti a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La notifica congiunta dei due atti riflette la natura del procedimento: il convenuto riceve simultaneamente l'atto che lo cita in giudizio e il decreto che gli offre la possibilità di chiudere la controversia in via semplificata, prima ancora che il giudizio ordinario prenda avvio. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta con firma autenticata — anche in forma amministrativa — e depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.

Gli effetti dell'accettazione: cancellazione dal ruolo e ordinanza-titolo esecutivo

Il comma 3 disciplina gli effetti dell'accettazione. Il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e «traduce in ordinanza» la precedente determinazione presidenziale: l'ordinanza ha forza di titolo esecutivo e viene trasmessa in copia esecutiva all'amministrazione interessata a cura del pubblico ministero. L'automatica trasformazione della determinazione in titolo esecutivo è un meccanismo di grande efficacia pratica: l'amministrazione danneggiata può procedere all'esecuzione forzata senza ulteriori adempimenti processuali se il convenuto, pur avendo accettato, non provvede spontaneamente al pagamento.

Mancata accettazione, decorrenza del termine e irreperibilità

Il comma 4 prevede tre ipotesi di fallimento della definizione presidenziale: l'esplicita dichiarazione di non accettazione, la decorrenza infruttuosa del termine assegnato e l'irreperibilità del convenuto. In tutti e tre i casi il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza già fissata nel decreto presidenziale. La previsione dell'irreperibilità come causa autonoma di fallimento della procedura semplificata è importante perché evita che la latitanza del convenuto blocchi indefinitamente il procedimento: decorso il termine, il processo ordinario può riprendere il suo corso naturale.

La disciplina speciale per la pluralità di convenuti

Il comma 5 regola due scenari di pluralità di convenuti che si differenziano in base alla natura della responsabilità. Nel caso di responsabilità ripartita (in cui ciascun convenuto risponde per la propria quota), se l'accettazione non è data da tutti i convenuti il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti: gli accettanti escono dalla controversia e non sono coinvolti nel rito ordinario. Nel caso di responsabilità solidale, invece, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti, in quanto la definizione parziale della posizione di uno dei coobbligati non estingue il vincolo di solidarietà nei confronti degli altri. La segreteria provvede ad avvertire gli accettanti della prosecuzione del giudizio, garantendo il loro diritto di difesa.

Profili di garanzia e diritto di difesa

Il meccanismo procedurale dell'articolo 132 garantisce un equilibrio tra celerità ed effettività della difesa. Il convenuto ha sempre la possibilità di rifiutare la proposta presidenziale e accedere al rito ordinario, dove potrà articolare pienamente le proprie difese nel contraddittorio. La necessità della firma autenticata per la dichiarazione di accettazione è una garanzia ulteriore: assicura che il consenso sia effettivo e consapevole, evitando il rischio di accettazioni involontarie o effettuate senza piena comprensione delle conseguenze. L'ordinanza che sostituisce la determinazione presidenziale ha forza esecutiva, il che rende immediata ed efficace la tutela dell'erario.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Dove deve essere depositata la dichiarazione di accettazione della determinazione presidenziale?

La dichiarazione di accettazione deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.

È sufficiente la firma semplice del convenuto per la dichiarazione di accettazione?

No, la dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta con firma autenticata, anche in forma amministrativa; la firma non autenticata non è sufficiente.

Qual è il valore giuridico dell'ordinanza presidenziale emessa in caso di accettazione?

L'ordinanza ha forza di titolo esecutivo: consente all'amministrazione di procedere all'esecuzione forzata senza ulteriori formalità processuali.

Nel caso di responsabilità solidale e accettazione parziale, cosa succede agli accettanti?

In caso di responsabilità solidale, il giudizio ordinario prosegue anche nei confronti degli accettanti, poiché l'accettazione parziale non estingue la responsabilità solidale degli altri convenuti.

Chi notifica il decreto presidenziale alle parti?

Il decreto è notificato a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.