Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 31 D.Lgs. 174/2016 – Regolazione delle spese processuali

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

In sintesi

L'articolo 31 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina il regime delle spese processuali nel giudizio contabile. Il comma 1 enuncia il principio della soccombenza: chi perde paga le spese e gli onorari di difesa. Il comma 2 prevede una regola speciale e favorevole al convenuto assolto: quando la sentenza esclude definitivamente la responsabilità per accertata insussistenza del danno, dell'elemento oggettivo o soggettivo, il giudice non può compensare le spese e deve liquidarle a carico dell'amministrazione di appartenenza. Il comma 3 consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca, questioni di assoluta novità o mutamenti giurisprudenziali. Il comma 4 prevede la condanna a una somma equitativa aggiuntiva in caso di decisione fondata su ragioni manifeste, avvicinandosi all'istituto della lite temeraria.
Indice dei contenuti

Il principio di soccombenza nel processo contabile

L'articolo 31 del D.Lgs. 174/2016 adotta il principio di soccombenza come regola generale per la regolazione delle spese processuali nel giudizio contabile. Il comma 1 stabilisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Il principio di soccombenza, già cardine del processo civile ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, risponde a una logica di responsabilizzazione processuale: chi ha torto deve sopportare il costo economico del processo che ha reso necessario. Nel processo contabile questa regola ha una valenza ulteriore, perché il convenuto che si difende davanti alla Corte dei conti affronta spese legali spesso ingenti a fronte di un'azione pubblica esercitata nell'interesse collettivo.

La regola speciale per l'assoluzione definitiva: spese a carico dell'amministrazione

Il comma 2 introduce una norma di grande rilievo pratico, derogatoria rispetto alla disciplina generale. Quando la sentenza esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e deve liquidare a carico dell'amministrazione di appartenenza del convenuto assolto gli onorari e i diritti spettanti alla difesa. Questa disposizione, introdotta per bilanciare la posizione del convenuto in giudizio contabile, riconosce che il dipendente pubblico assolto non deve sopportare il costo della difesa legale in un processo avviato nell'interesse pubblico. La norma è tassativa: il giudice non ha discrezionalità nella compensazione quando l'assoluzione è definitiva e motivata sull'accertata insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità. L'effetto pratico è che l'ente pubblico di appartenenza del convenuto assolto diventa il soggetto tenuto al pagamento degli onorari legali.

La compensazione delle spese: ipotesi e limiti

Il comma 3 disciplina le ipotesi in cui il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte. Le fattispecie individuate sono: la soccombenza reciproca (nessuna parte ha vinto integralmente), l'assoluta novità della questione trattata (la materia non era stata ancora affrontata dalla giurisprudenza), il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (orientamenti che si sono consolidati o modificati dopo l'inizio del giudizio), e la definizione del giudizio con decisione su sole questioni pregiudiziali o preliminari (senza entrare nel merito). Queste ipotesi riflettono una scelta di equità processuale: sarebbe ingiusto condannare integralmente alle spese chi ha agito o resistito in giudizio in presenza di una questione genuinamente controversa o di un quadro giurisprudenziale in evoluzione. Il catalogo delle ipotesi è tassativo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 92 del codice di procedura civile dopo le successive riforme legislative che hanno progressivamente ristretto la discrezionalità del giudice nella compensazione.

La condanna alla somma equitativa: disincentivo alla lite temeraria

Il comma 4 prevede che il giudice, quando pronuncia sulle spese, possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata. Tale condanna aggiuntiva è possibile quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o su orientamenti giurisprudenziali consolidati. Si tratta di uno strumento assimilabile alla condanna per responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, il cui scopo è disincentivare il ricorso alla giustizia in presenza di questioni già risolte in modo uniforme dalla giurisprudenza o di pretese palesemente infondate. L'espressione «ragioni manifeste» indica che l'esito del giudizio era prevedibile con un grado elevato di certezza già al momento dell'instaurazione del processo o dell'impugnazione, e che la parte che ha insistito nella lite ha ignorato consapevolmente un quadro normativo e giurisprudenziale chiaramente contrario alle proprie tesi.

La liquidazione delle spese: funzionario di segreteria e rinvio al codice di procedura civile

Il comma 5 attribuisce al funzionario di segreteria il compito di liquidare le spese della sentenza con nota in margine alla stessa. Questo meccanismo, peculiare rispetto al processo civile dove la liquidazione avviene normalmente con il dispositivo della sentenza o con separato decreto, risponde a esigenze di efficienza organizzativa degli uffici della Corte dei conti, garantendo che la nota spese sia predisposta da personale specializzato nella quantificazione degli onorari forensi. Il comma 6 completa il quadro rinviando, per quanto non espressamente disciplinato dai commi precedenti, agli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile. Tale rinvio copre, tra l'altro, la disciplina delle spese anticipate dalla parte vittoriosa e a carico del soccombente (articolo 93), le spese in caso di chiamata in causa di un terzo (articolo 97) e la responsabilità aggravata per la parte che abbia agito o resistito in malafede o con colpa grave (articolo 96).

Implicazioni pratiche per il dipendente pubblico convenuto

Il regime delle spese processuali delineato dall'articolo 31 ha conseguenze molto concrete per il dipendente pubblico che si trova a dover affrontare un giudizio di responsabilità contabile. Se viene condannato, oltre all'obbligo risarcitorio verso l'erario deve sopportare le spese legali del procedimento. Se viene assolto per insussistenza degli elementi della responsabilità, il comma 2 garantisce che l'amministrazione di appartenenza sostenga i costi della difesa, in modo da neutralizzare l'effetto deterrente che le spese legali potrebbero altrimenti avere sull'attività amministrativa: il funzionario non deve essere economicamente penalizzato per aver esercitato correttamente le proprie funzioni. Il bilanciamento tra il principio di soccombenza e la regola speciale del comma 2 costituisce dunque una scelta di politica del diritto tesa a non mortificare l'iniziativa dei pubblici dipendenti con la prospettiva di dover sostenere costi processuali anche in caso di assoluzione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi paga le spese se il convenuto viene assolto definitivamente nel giudizio contabile?

Se l'assoluzione è definitiva per accertata insussistenza del danno o degli altri elementi della responsabilità, il comma 2 impone che le spese siano liquidate a carico dell'amministrazione di appartenenza del convenuto assolto. Il giudice non può compensare le spese in questo caso.

Quando il giudice contabile può compensare le spese tra le parti?

Solo nei casi tassativi del comma 3: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure quando il giudizio si chiude con la sola decisione di questioni pregiudiziali o preliminari.

Cos'è la condanna alla somma equitativa del comma 4?

È una condanna aggiuntiva rispetto alle spese processuali, che il giudice può irrogare alla parte soccombente quando la decisione era fondata su ragioni manifeste o orientamenti consolidati. Serve a disincentivare liti pretestuose o scarsamente difendibili.

Come vengono liquidate le spese nel processo contabile?

Il comma 5 attribuisce al funzionario di segreteria il compito di liquidare le spese della sentenza con nota in margine alla stessa, modalità peculiare rispetto al processo civile dove la liquidazione avviene normalmente nel dispositivo della sentenza.

Si applica al processo contabile l'articolo 96 del codice di procedura civile sulla responsabilità aggravata?

Sì. Il comma 6 dell'articolo 31 rinvia espressamente agli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, incluso l'articolo 96 sulla responsabilità aggravata per lite in malafede o con colpa grave.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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