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Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 6 del D.Lgs. 502/1992 regola i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le universita, con particolare riguardo alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, e al personale medico e odontoiatra in servizio nelle strutture universitarie. Le universita e le regioni stipulano protocolli di intesa per disciplinare la collaborazione; i rapporti operativi sono regolati da accordi tra universita e strutture sanitarie. Nelle scuole di specializzazione istituite presso strutture SSN idonee, la titolarita degli insegnamenti e affidata ai dirigenti delle strutture, in conformita ai protocolli. La formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera o presso strutture accreditate, con percorsi abilitanti alla professione. In caso di mancata stipula dei protocolli, il Presidente del Consiglio puo adottare gli accordi su proposta dei ministri competenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 D.Lgs. 502/1992 — Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517.

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni Stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d’intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull’accesso alla dirigenza di cui all’art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell’università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l’istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall’ art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. A norma dell’ art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l’accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica d’intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell’ art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l’espletamento dei corsi di cui all’ art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell’università competente. L’esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all’esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri delle sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell’area tecnico-scientifica e socio- sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.

In sintesi

L'articolo 6 del D.Lgs. 502/1992 regola i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le universita, con particolare riguardo alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, e al personale medico e odontoiatra in servizio nelle strutture universitarie. Le universita e le regioni stipulano protocolli di intesa per disciplinare la collaborazione; i rapporti operativi sono regolati da accordi tra universita e strutture sanitarie. Nelle scuole di specializzazione istituite presso strutture SSN idonee, la titolarita degli insegnamenti e affidata ai dirigenti delle strutture, in conformita ai protocolli. La formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera o presso strutture accreditate, con percorsi abilitanti alla professione. In caso di mancata stipula dei protocolli, il Presidente del Consiglio puo adottare gli accordi su proposta dei ministri competenti.
Indice dei contenuti

Il modello integrato universita-SSN per la formazione specialistica

L'articolo 6 del D.Lgs. 502/1992 traduce in norme operative la necessita di raccordare il sistema universitario con il Servizio sanitario nazionale per la formazione del personale sanitario. Il comma 1 e stato abrogato dal D.Lgs. 517/1999, che ha ridefinito organicamente i rapporti tra universita e SSN per quanto riguarda le aziende ospedaliero-universitarie. Il comma 2, che resta in vigore, stabilisce il quadro fondamentale: per soddisfare le specifiche esigenze del SSN connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali, universita e regioni stipulano protocolli di intesa, e i rapporti operativi in attuazione di tali intese sono regolati da accordi tra universita, aziende ospedaliere, USL, IRCCS e istituti zooprofilattici sperimentali. Questo sistema a doppio livello — protocolli quadro regione-universita e accordi operativi tra singole strutture — consente di combinare la programmazione regionale con la flessibilita necessaria a rispondere alle specificita di ciascun ateneo e azienda sanitaria.

Le scuole di specializzazione nelle strutture SSN

Il comma 2 prevede che, nelle scuole di specializzazione attivate presso strutture sanitarie SSN in possesso dei requisiti di idoneita previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (formazione specialistica), la titolarita dei corsi di insegnamento sia affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione, in conformita ai protocolli di intesa universita-regione. Questo e un punto qualificante: il dirigente sanitario del SSN — e non il professore universitario — diventa titolare degli insegnamenti nelle scuole di specializzazione ospitate nelle strutture del servizio pubblico. Il diploma e rilasciato a firma congiunta del direttore della scuola e del rettore dell'universita competente. La norma valorizza cosi le competenze cliniche dei professionisti del SSN, riconoscendo il loro ruolo formativo accanto a quello puramente accademico.

La formazione del personale infermieristico e tecnico

Il comma 3 disciplina la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione. In base alla delega di cui all'articolo 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, questa avviene in sede ospedaliera o presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita d'intesa con il Ministro della sanita. Il Ministro della sanita individua le figure professionali e i relativi profili, mentre il Ministro dell'universita definisce l'ordinamento didattico di concerto con il Ministro della sanita. L'esame finale — prova scritta e pratica — abilita all'esercizio professionale: si tratta dunque di un percorso formativo abilitante, non meramente accademico, che certifica la capacita di esercitare la professione. Le commissioni d'esame includono rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti, garantendo un ruolo alla componente professionale nel valutare i candidati.

La soppressione dei corsi del vecchio ordinamento

Il comma 3 prevede anche le disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento formativo: i corsi non riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (riforma universitaria) sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo il completamento degli studi agli studenti gia iscritti al primo anno entro tale termine. Per l'accesso alle scuole del vecchio ordinamento nel periodo transitorio, la norma richiede in ogni caso il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale, pur ammettendo — per i posti rimasti scoperti — anche candidati in possesso del solo primo biennio. Si tratta di una disposizione di coordinamento che ha esaurito i suoi effetti pratici, ma che testimonia la complessita del processo di riforma della formazione sanitaria professionale.

Il personale medico universitario con funzioni assistenziali

Il comma 5 disciplina una situazione particolare: nelle strutture delle facolta di medicina e chirurgia, il personale laureato medico e odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria svolge anche funzioni assistenziali. La norma adegua il contenuto delle attribuzioni dei profili di collaboratore e funzionario tecnico socio-sanitario che abbiano il diploma di laurea in medicina o in odontoiatria, estendendo le loro mansioni alle funzioni assistenziali. In compenso, vieta alle universita di assumere ulteriori laureati in medicina e chirurgia o in odontoiatria nei medesimi profili: si tratta di una norma di salvaguardia per le posizioni in essere, non replicabile per le future assunzioni, nell'ottica di una progressiva riconduzione del personale medico universitario a profili coerenti con la funzione docente e di ricerca.

Il potere sostitutivo in caso di mancata stipula dei protocolli

Il comma 4 introduce un meccanismo di chiusura del sistema: se i protocolli di intesa tra universita e strutture sanitarie non vengono stipulati entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove USL e aziende ospedaliere, previa diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri approva gli accordi su proposta dei Ministri della sanita e dell'universita. Si tratta di un potere sostitutivo statale che mira a evitare situazioni di stallo nella formazione specialistica — particolarmente dannose se prolungate nel tempo, perche interrompono i percorsi formativi degli specializzandi e privano le strutture sanitarie di personale in formazione. Il meccanismo riflette la consapevolezza del legislatore che il raccordo universita-SSN e troppo importante per essere lasciato all'esito incerto di trattative locali.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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