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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 96 RD 12/1941 — Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali. Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci. Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all’ufficio. Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero. Nel caso preveduto dall’art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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