In sintesi
- L'art. 87 stabilisce che, ai fini della pena, il tentativo di delitto doganale è equiparato al delitto consumato: chi tenta di commettere uno dei reati doganali del Capo pertinente riceve la stessa pena di chi lo ha consumato.
- La disposizione deroga al regime ordinario del tentativo previsto dall'art. 56 del codice penale, che invece prevede una riduzione di pena da un terzo a due terzi.
- La norma riguarda esclusivamente i delitti (reati penali) di cui al Capo in cui è inserita, non le violazioni amministrative doganali.
- L'equiparazione risponde a esigenze di effettività deterrente: nelle operazioni di contrabbando internazionale, la scoperta avviene spesso nella fase di tentativo, e una pena ridotta non avrebbe adeguata funzione dissuasiva.
- La disposizione si raccorda con i principi del diritto unionale che richiedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni doganali (art. 42 Reg. UE 952/2013).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 87 D.Lgs. 141/2024 — Equiparazione del delitto tentato a quello consumato
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 87 Reg. (UE) 2024/1689 — Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Art. 87 Cod. Amb. — acque destinate alla vita dei molluschi
- Art. 87 D.Lgs. 159/2011 — Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
- Art. 87 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 87 D.Lgs. 42/2004 — (Convenzione UNIDROIT)
- Art. 87 CAD — Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La deroga al regime ordinario del tentativo
L'articolo 87 del D.Lgs. 141/2024 introduce una norma speciale che deroga esplicitamente all'art. 56 del codice penale. Secondo la disciplina comune, il tentativo di reato è punito con una riduzione di pena da un terzo a due terzi rispetto alla pena prevista per il reato consumato; la previsione di questa riduzione risponde all'idea che chi tenta ma non consuma ha comunque dimostrato minore determinazione criminale o ha incontrato ostacoli esterni. Nel diritto doganale, il legislatore ha scelto una soluzione radicalmente diversa: il tentativo di delitto doganale è punito esattamente come il delitto consumato, senza alcuna riduzione.
Questa scelta non è nuova nel panorama del diritto penale speciale italiano. Analoghe previsioni di equiparazione sono presenti, ad esempio, in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e, storicamente, nel testo unico delle leggi doganali (DPR n. 43/1973), di cui il D.Lgs. 141/2024 rappresenta la riscrittura moderna in raccordo con il codice doganale dell'Unione. La continuità normativa è espressamente riconosciuta dai lavori preparatori del decreto.
L'ambito applicativo: solo i delitti del Capo
L'art. 87 si applica «per tutti i delitti di cui al presente Capo». L'espressione è tecnica e circoscritta: la norma opera solo nell'ambito delle fattispecie penali doganali qualificate come delitti e contenute nel medesimo Capo del D.Lgs. 141/2024 in cui l'art. 87 è collocato (il Capo dedicato alle fattispecie penali del contrabbando e delle violazioni doganali gravi). Non si applica:
In pratica, l'art. 87 opera sulle fattispecie di contrabbando aggravato, frode doganale e condotte penalmente rilevanti legate all'omessa dichiarazione o alla falsa dichiarazione quando le soglie economiche superano i limiti previsti dall'art. 96.
Ratio della norma: effettività deterrente
La ragione di politica criminale alla base dell'art. 87 è agevolmente identificabile: nelle operazioni di contrabbando internazionale — specie per merci di elevato valore economico (prodotti tecnologici, farmaceutici, tabacchi, stupefacenti che transitano nelle dogane) — la scoperta ad opera della Guardia di finanza o dell'ADM avviene frequentemente nella fase in cui le merci sono ancora in transito o in attesa di sdoganamento, dunque prima che il contrabbando si «consumi» con l'effettiva sottrazione alla vigilanza doganale. Se il tentativo fosse punito meno gravemente, l'operatore criminale avrebbe tutto l'interesse a organizzare le operazioni in modo da essere scoperto in fase di tentativo, riducendo il rischio penale. L'equiparazione elimina questo incentivo perverso.
Sul piano unionale, l'art. 42 del Reg. UE 952/2013 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa doganale. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato (in materia di sanzioni doganali) che il principio di proporzionalità non osta a che gli Stati adottino misure severe quando la deterrenza lo richiede. L'art. 87 si inserisce in questo quadro: la severità dell'equiparazione è giustificata dall'esigenza di garantire l'effettività dei controlli doganali alle frontiere esterne dell'Unione.
Profili processuali e applicativi
Dal punto di vista processuale, la contestazione del delitto tentato equiparato non richiede una formulazione diversa rispetto al delitto consumato: il pubblico ministero può contestare direttamente il delitto nella forma tentata, con la medesima cornice edittale. Non è necessaria la contestazione del tentativo ex art. 56 c.p. in forma autonoma, poiché l'art. 87 non crea una figura di tentativo autonomo ma semplicemente rimuove la riduzione di pena.
In sede di commisurazione della pena, il giudice mantiene la discrezionalità nell'individuare la pena concreta nell'ambito della cornice edittale del delitto consumato: l'equiparazione opera sulla cornice edittale, non sulla pena inflitta in concreto. Il giudice potrà comunque tenere conto, come circostanza attenuante ex art. 62-bis c.p., del fatto che il delitto sia rimasto allo stadio del tentativo, purché motivi adeguatamente la scelta.
Rapporto con il concorso di reati e la recidiva
L'equiparazione del tentativo al consumato ha riflessi anche in materia di concorso di reati e recidiva. Ai fini del calcolo delle pene in caso di concorso formale o reato continuato (art. 81 c.p.), il delitto tentato equiparato pesa nella stessa misura del delitto consumato. Analogamente, ai fini della recidiva (art. 99 c.p.), una condanna per delitto doganale tentato equivale a una condanna per delitto consumato, con le conseguenze che ne derivano in caso di successiva commissione di reati.
Considerazioni per l'operatore economico e il difensore
Per il difensore penalista che assiste un imputato per delitti doganali, l'art. 87 chiude una via di difesa normalmente percorribile nel diritto penale comune: non è possibile ottenere la riduzione di pena per il solo fatto che il delitto sia rimasto tentato. Le strategie difensive si concentreranno dunque sulla contestazione degli elementi oggettivi della fattispecie (assenza di atti idonei a integrare il tentativo, desistenza volontaria ex art. 56, quarto comma, c.p.) o sulla sussistenza di scriminanti. Per l'operatore economico, la consapevolezza che il tentativo è punito come il consumato rafforza ulteriormente l'importanza di verificare preventivamente la correttezza di ogni operazione doganale prima dell'avvio della stessa, poiché l'errore — anche se scoperto in fieri — produce le stesse conseguenze penali dell'errore portato a termine.
Domande frequenti
Perché il tentativo di delitto doganale è equiparato al consumato?
Perché nelle operazioni di contrabbando internazionale la scoperta avviene spesso nella fase di tentativo, prima che le merci vengano definitivamente sottratte alla vigilanza. Se il tentativo fosse punito meno gravemente, si creerebbe un incentivo a organizzare le operazioni in modo da essere scoperti in quella fase. L'equiparazione elimina questo incentivo, rendendo la sanzione ugualmente dissuasiva.
L'art. 87 si applica anche alle violazioni amministrative doganali?
No. La norma è espressamente limitata ai delitti del Capo in cui è inserita. Le violazioni amministrative doganali (sanzionate dall'art. 96 del D.Lgs. 141/2024) non conoscono la categoria del tentativo: si sanziona la condotta effettivamente tenuta, non il tentativo di tenerla.
Il giudice può comunque applicare una pena inferiore se il delitto è rimasto tentato?
La cornice edittale è la stessa del delitto consumato, ma il giudice mantiene la discrezionalità nella commisurazione concreta della pena all'interno di quella cornice. Potrà valorizzare il mancato compimento come circostanza attenuante generica ex art. 62-bis c.p., purché motivi adeguatamente la propria scelta.
La desistenza volontaria è ancora possibile nei delitti doganali?
Sì. L'art. 56, comma 4, c.p. prevede la non punibilità per chi desiste volontariamente dall'azione. Questa esimente non è eliminata dall'art. 87, che opera solo sulla cornice di pena applicabile quando il tentativo è già integrato. Chi desiste prima di integrare gli atti idonei non risponde del tentativo né del consumato.
Una condanna per delitto doganale tentato equiparato ha le stesse conseguenze ai fini della recidiva?
Sì. Poiché l'equiparazione opera sulla parificazione del tentativo al consumato, la condanna per delitto tentato ha gli stessi effetti di una condanna per delitto consumato ai fini della recidiva (art. 99 c.p.) e di ogni altro effetto penale della condanna.
Vedi anche