- L'ADM determina il prezzo base di vendita delle merci tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso, prima di avviare qualsiasi procedura di gara.
- La vendita al pubblico incanto richiede la pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'ADM almeno dieci giorni prima della gara, con indicazione di data, ora e luogo.
- La vendita mediante licitazione privata comporta l'invio dell'invito ad almeno cinque operatori economici potenzialmente interessati, nel rispetto del criterio di rotazione.
- Sia nell'avviso sia nell'invito devono essere indicati il prezzo base, la posizione doganale della merce, i diritti di confine dovuti e la necessità di espletare le formalità doganali.
- Se la vendita al primo incanto va deserta, le merci invendute sono messe in vendita in una gara successiva al migliore offerente, senza vincolo di prezzo base.
Testo dell'articoloVigente
Art. 76 D.Lgs. 141/2024 — Procedimenti per la vendita delle merci
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Prima della vendita, l’Agenzia definisce il prezzo di vendita delle merci, che costituirà il prezzo base, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d’uso.
2. Quando la vendita è effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della gara, è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia almeno dieci giorni prima della gara stessa.
3. Quando la vendita è effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni del comma 2, è inviato ad almeno cinque operatori economici che possano avere interesse, nel rispetto del criterio di rotazione.
4. Sia nell’avviso che nell’invito sono altresì indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base, la posizione doganale della merce, l’ammontare degli eventuali diritti di confine dovuti, nonché la necessità di esperire le formalità doganali.
5. Qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, le merci invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 76 L. 184/1983: Norme transitorie adozioni internazionali in corso
- Art. 76 Reg. (UE) 2024/1689 — Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato
- Art. 76 Cod. Amb. — disposizioni generali
- Art. 76 D.Lgs. 159/2011 — Altre sanzioni penali
- Art. 76 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
- Art. 76 D.Lgs. 42/2004 — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
Commento
La vendita delle merci in ambito doganale: contesto normativo
L'art. 76 del D.Lgs. 141/2024 disciplina le procedure mediante le quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) procede alla vendita delle merci soggette a alienazione nel contesto doganale. La vendita può riguardare tipicamente merci abbandonate dal proprietario, merci confiscate, merci oggetto di sequestro non reclamate, o merci il cui proprietario non ha provveduto all'assegnazione di un regime doganale entro i termini previsti dalla normativa. Il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) prevede la possibilità per le autorità doganali degli Stati membri di adottare le misure necessarie per smaltire le merci di cui non è possibile disporre diversamente, lasciando alle normative nazionali la definizione delle procedure specifiche. L'art. 76 del D.Lgs. 141/2024 assolve proprio questa funzione di normativa nazionale di raccordo.
La vendita delle merci in ambito doganale persegue due finalità complementari: da un lato, recuperare — almeno parzialmente — il valore dei diritti di confine non riscossi o delle sanzioni imposte; dall'altro, evitare che le merci rimangano indefinitamente nei magazzini doganali a carico delle risorse pubbliche. La norma bilancia queste esigenze con le garanzie di trasparenza e concorrenzialità che devono caratterizzare qualsiasi procedura di alienazione di beni pubblici.
La determinazione del prezzo base: il ruolo dell'ADM
Prima di avviare qualsiasi procedura di vendita, l'ADM è tenuta a determinare il prezzo di vendita delle merci, che costituisce il prezzo base per la gara. Il comma 1 fissa due criteri che l'ADM deve ponderare nella valutazione:
La determinazione del prezzo base da parte dell'ADM ha una funzione di garanzia duplice: tutela l'interesse erariale evitando svendite sottocosto, e tutela i potenziali acquirenti fornendo un punto di riferimento oggettivo per la formulazione delle offerte. Nella prassi, l'ADM può avvalersi di perizie tecniche, banche dati di mercato o valutazioni di esperti del settore per determinare il valore delle merci, soprattutto quando si tratta di prodotti specializzati (macchinari industriali, prodotti deperibili, merci soggette a regolamentazioni specifiche).
Il prezzo base determinato dall'ADM costituisce un limite minimo: le offerte devono superarlo (o almeno raggiungerlo) per essere ammissibili nelle procedure di gara ordinarie. Come vedremo, solo nella gara susseguente al primo incanto andato deserto questo vincolo cade.
La vendita al pubblico incanto: pubblicità e trasparenza
La prima procedura disciplinata dall'art. 76 è la vendita al pubblico incanto, che rappresenta la forma più aperta di alienazione, in quanto consente a qualsiasi soggetto interessato di partecipare alla gara. I requisiti di pubblicità sono stringenti:
Il canale della pubblicazione sul sito internet dell'ADM garantisce accessibilità a un ampio pubblico di potenziali acquirenti, inclusi operatori economici, imprese di recupero e smaltimento, grossisti e commercianti interessati a particolari tipologie di merce. Il termine minimo di dieci giorni è calibrato per consentire ai potenziali offerenti di prendere visione del bando, valutare la merce (attraverso eventuali ispezioni preventive) e formulare la propria offerta.
L'incanto si svolge con le modalità tipiche delle aste pubbliche: i partecipanti formulano offerte in rialzo rispetto al prezzo base e il bene viene aggiudicato all'offerente che propone il prezzo più elevato. Spetta all'ADM definire nel dettaglio le modalità operative della gara (modalità di presentazione delle offerte, eventuali cauzioni, procedure di verifica dell'identità dei partecipanti).
La licitazione privata: selezione degli operatori e rotazione
La seconda procedura è la licitazione privata, nella quale la gara non è aperta a tutti ma limitata a un numero selezionato di operatori economici. La norma impone due requisiti fondamentali:
Il criterio di rotazione ha una chiara valenza anticorruttiva e pro-concorrenziale: impedisce la formazione di rendite di posizione e garantisce che il mercato degli acquirenti delle merci doganali rimanga competitivo nel tempo. L'ADM deve pertanto tenere aggiornati elenchi di operatori economici interessati alle varie categorie merceologiche e assicurarsi che la selezione degli invitati avvenga in modo imparziale e alternato.
Nella licitazione privata, il contenuto dell'invito deve essere equivalente a quello dell'avviso per il pubblico incanto: indicazione di giorno, ora e luogo della gara, prezzo base, posizione doganale della merce, diritti di confine dovuti e necessità di espletare le formalità doganali.
Il contenuto degli avvisi e degli inviti: informazioni obbligatorie
Il comma 4 elenca in modo tassativo le informazioni che devono essere contenute sia nell'avviso di pubblico incanto sia nell'invito a licitazione privata. Oltre alle indicazioni di luogo e tempo già menzionate, è obbligatoria l'indicazione di:
Quest'ultima indicazione è di particolare importanza per i potenziali acquirenti: chi acquista la merce all'asta doganale non riceve un bene già liberamente commerciabile nel territorio doganale dell'Unione, ma deve provvedere a sdoganarla pagando i dazi eventualmente dovuti. Il prezzo finale di acquisizione della merce è quindi la somma del prezzo d'asta più i diritti di confine, e questa informazione deve essere resa esplicita nel bando per consentire valutazioni economiche corrette.
Il secondo incanto e la vendita al migliore offerente
Il comma 5 disciplina l'ipotesi in cui la gara vada deserta al primo incanto — situazione frequente per merci di difficile collocazione sul mercato o in periodi di bassa domanda. In questo caso, le merci invendute vengono messe in vendita in una successiva gara al migliore offerente, con la particolarità che si prescinde dal prezzo base.
L'eliminazione del vincolo del prezzo base nel secondo incanto riflette la necessità pratica di liquidare la merce evitando costi di custodia e deterioramento ulteriori: una merce che non trova acquirenti al prezzo minimo stabilito dall'ADM ha per definizione un valore di mercato inferiore a quel prezzo, e insistere sul vincolo del prezzo base renderebbe impossibile la vendita. La gara al migliore offerente consente di trovare il prezzo di equilibrio effettivo, anche se inferiore alla stima iniziale dell'ADM.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi determina il prezzo base per la vendita delle merci in ambito doganale?
L'ADM determina il prezzo base prima di avviare la procedura di vendita, tenendo conto dei prezzi di mercato per merci di analoga tipologia e dello stato d'uso delle merci da alienare.
Quanto tempo prima della gara deve essere pubblicato l'avviso di pubblico incanto?
L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet dell'ADM almeno dieci giorni prima della data della gara, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dello svolgimento.
Quanti operatori devono essere invitati in caso di licitazione privata?
La licitazione privata richiede l'invio dell'invito ad almeno cinque operatori economici potenzialmente interessati, selezionati nel rispetto del criterio di rotazione per garantire la parità di trattamento.
Chi è responsabile del pagamento dei diritti di confine sulla merce acquistata all'asta doganale?
L'acquirente della merce è responsabile del pagamento dei diritti di confine e dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per poter disporre liberamente della merce nel territorio unionale. Questi oneri sono indicati nell'avviso o nell'invito.
Cosa accade se la gara al primo incanto va deserta?
Le merci invendute vengono messe in vendita con una gara successiva al migliore offerente, senza obbligo di rispettare il prezzo base determinato in precedenza dall'ADM.
Vedi anche