Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 78 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per omessa dichiarazione

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2.

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In sintesi

  • L'art. 78 sanziona con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, introduca, faccia circolare o sottragga alla vigilanza merci non unionali nel territorio doganale, oppure faccia uscire merci unionali.
  • La fattispecie colpisce sia l'importazione clandestina (merci non unionali introdotte o fatte circolare senza dichiarazione) sia l'esportazione clandestina (merci unionali fatte uscire senza formalità).
  • La sanzione si applica anche a chi detiene merci non unionali quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 19, comma 2 (presunzione di responsabilità per il detentore).
  • La condotta tipica è l'omissione della dichiarazione doganale: a differenza di altre fattispecie, qui non è necessaria una dichiarazione falsa, basta l'assenza totale di dichiarazione.
  • L'art. 78 è la norma base del contrabbando doganale a carattere amministrativo; se ricorrono le soglie di cui all'art. 96, la condotta è degradata (o elevata) a rilevanza solo amministrativa o penale.
Indice dei contenuti

Struttura della fattispecie e bene giuridico tutelato

L'articolo 78 del D.Lgs. 141/2024 definisce la fattispecie fondamentale del contrabbando per omessa dichiarazione. Il bene giuridico tutelato è duplice: da un lato l'interesse fiscale dello Stato alla riscossione dei dazi doganali e degli altri diritti di confine (IVA all'importazione, accise, prelievi); dall'altro l'interesse alla corretta vigilanza doganale, intesa come presidio degli obblighi di controllo previsti dal codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute.

La norma è strutturata su due commi: il comma 1 descrive le condotte attive (introdurre, fare circolare, sottrarre alla vigilanza, fare uscire); il comma 2 estende la sanzione alla condotta di mero possesso o detenzione di merci non unionali, quando ricorrono le condizioni presuntive dell'art. 19, comma 2. Questa estensione è cruciale perché copre i c.d. «acquirenti di buona fede» che, tuttavia, detengono merce clandestinamente importata.

Condotte tipiche del comma 1

Il comma 1, lettera a), individua tre condotte alternative relative alle merci non unionali:

  • Introdurre nel territorio doganale: il vettore o l'importatore che porta fisicamente le merci nel territorio senza presentare la dichiarazione d'importazione né il sommario di entrata (ENS) previsto dall'art. 127 del Reg. UE 952/2013.
  • Fare circolare nel territorio doganale: il distributore o il trasportatore che movimenta merci non unionali già introdotte clandestinamente, anche senza essere stato l'autore dell'introduzione.
  • Sottrarre alla vigilanza doganale: l'operatore che, pur avendo presentato una dichiarazione, sottrae fisicamente le merci al controllo dell'ADM prima della concessione dello svincolo.

La lettera b) riguarda le merci unionali e colpisce chiunque le faccia uscire a qualunque titolo dal territorio doganale senza le formalità previste. L'esportazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione previsti dagli artt. 269-277 del Reg. UE 952/2013; l'omissione costituisce contrabbando in uscita.

La condotta di detenzione (comma 2)

Il comma 2 estende la sanzione a chi «detiene merci non unionali» quando ricorrono le circostanze dell'art. 19, comma 2. Questo meccanismo presuntivo sposta l'onere della prova: chi detiene merci non unionali in situazioni anomale (ad es. senza documenti di accompagnamento, in luoghi non autorizzati, con comportamento evasivo) è trattato come responsabile del contrabbando, salvo che dimostri la provenienza regolare delle merci. La detenzione non è una condotta attiva di introduzione, ma il legislatore ha ritenuto opportuno sanzionarla per chiudere il cerchio del contrabbando: se non si potesse punire il detentore, il contrabbandiere si limiterebbe a vendere la merce a terzi formalmente inconsapevoli, i quali si troverebbero al sicuro da qualunque responsabilità.

Il meccanismo sanzionatorio e il raccordo con l'art. 96

La sanzione prevista dall'art. 78 è la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti. Questa è la sanzione base; tuttavia, la sua applicazione concreta è modulata dall'art. 96, che prevede:

  • La sanzione dell'art. 96 (100%-200%, minimo €2.000) si applica se non ricorrono le circostanze aggravanti dell'art. 88, purché i dazi non superino €10.000 e i diritti diversi dal dazio non superino €100.000 (in questo caso la condotta è penalmente rilevante).
  • Una riduzione di un terzo della sanzione se i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3% di quelli dichiarati.
  • L'esenzione dalla sanzione se la revisione della dichiarazione è avviata spontaneamente dal dichiarante prima di avere formale conoscenza di accertamenti avviati (art. 96, comma 13).

Quando invece i dazi sono superiori alle soglie indicate, la condotta transita nel penale (art. 85 e seguenti del D.Lgs. 141/2024 o norme speciali), con conseguente applicazione del codice penale e del codice di procedura penale. L'art. 87 del D.Lgs. 141/2024 equipara, ai fini della pena, il reato tentato a quello consumato.

Profili soggettivi: dolo e colpa

L'art. 78 non specifica l'elemento soggettivo, ma dalla struttura della fattispecie emerge che la condotta tipica - «omettendo di presentare la dichiarazione» - richiede almeno la consapevolezza dell'obbligo di dichiarare. In caso di condotta colposa (es. errore sull'obbligo dichiarativo), l'art. 96, comma 14, prevede una riduzione della sanzione (80%-150% dei diritti, minimo €500) quando l'autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa nell'ipotesi dell'art. 79 (dichiarazione infedele); il principio si applica per analogia anche all'art. 78. Per le persone giuridiche, l'imputabilità segue la disciplina generale dell'illecito amministrativo, con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981.

Il raccordo con la normativa unionale

Il Reg. UE 952/2013 non prevede sanzioni direttamente applicabili ai singoli: è agli Stati membri che spetta sanzionare le violazioni del codice doganale (art. 42 CDU). L'art. 78 del D.Lgs. 141/2024 è la trasposizione nazionale di questo obbligo, con riferimento specifico alle violazioni dell'art. 139 (obbligo di portare le merci in dogana), dell'art. 145 (presentazione in dogana) e dell'art. 158 (presentazione della dichiarazione doganale) del Reg. UE 952/2013. La norma nazionale deve rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, come richiesto dall'art. 42 CDU.

Considerazioni operative per importatori ed esportatori

Per l'operatore economico, il principale rischio applicativo dell'art. 78 riguarda tre scenari concreti: (i) il mancato inoltro dell'ENS (Entry Summary Declaration) per le merci in transito marittimo, che costituisce violazione degli obblighi pre-arrivo anche prima dell'introduzione fisica; (ii) il trasporto di merci fuori zona franca o deposito doganale senza le formalità di svincolo; (iii) la mancata presentazione della dichiarazione di esportazione per merci soggette a restituzione all'esportazione o a misure di controllo. In tutti questi casi, il tentativo di regolarizzare la situazione prima dell'avvio formale di un accertamento da parte dell'ADM è l'unica via per accedere alla causa di non punibilità dell'art. 96, comma 13.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 78 (contrabbando per omessa dichiarazione) e l'art. 79 (dichiarazione infedele)?

L'art. 78 colpisce chi non presenta affatto la dichiarazione doganale; l'art. 79 colpisce chi la presenta ma con dati inesatti o incompleti. Sono due fattispecie distinte: nel primo caso manca del tutto l'atto dichiarativo, nel secondo l'atto c'è ma è falso o lacunoso.

La sanzione dell'art. 78 si applica sempre in via amministrativa?

No. La sanzione amministrativa dell'art. 96 (in raccordo con l'art. 78) si applica solo se i dazi non superano €10.000 e i diritti diversi dal dazio non superano €100.000. Oltre tali soglie, la condotta assume rilievo penale e si applica la disciplina dei reati doganali prevista dal D.Lgs. 141/2024 e dal codice penale.

Chi risponde del contrabbando se le merci sono trasportate da un vettore terzo?

La responsabilità principale è del soggetto che ha omesso la dichiarazione (importatore o esportatore). Il vettore risponde solidalmente se era consapevole della natura non dichiarata delle merci o se il mezzo di trasporto era stato adattato per il contrabbando (art. 96, comma 8). Il vettore in buona fede può difendersi dimostrando di aver agito senza consapevolezza.

È possibile evitare la sanzione regolarizzando spontaneamente la situazione?

Sì, ma solo se la regolarizzazione avviene prima che il dichiarante abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'avvio di qualunque attività di accertamento. In questo caso, l'art. 96, comma 13, prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative, fermo restando il pagamento dei diritti di confine e degli interessi.

Il detentore di merci non unionali risponde sempre del contrabbando?

Risponde quando ricorrono le circostanze dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 141/2024, che prevedono una presunzione di responsabilità per chi detiene merci non unionali in condizioni anomale. Il detentore può difendersi dimostrando la provenienza regolare delle merci (es. esibendo la bolletta doganale o la fattura del fornitore con tracciabilità della provenienza UE).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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