Testo dell'articoloVigente
Art. 78 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per omessa dichiarazione
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Struttura della fattispecie e bene giuridico tutelato
L'articolo 78 del D.Lgs. 141/2024 definisce la fattispecie fondamentale del contrabbando per omessa dichiarazione. Il bene giuridico tutelato è duplice: da un lato l'interesse fiscale dello Stato alla riscossione dei dazi doganali e degli altri diritti di confine (IVA all'importazione, accise, prelievi); dall'altro l'interesse alla corretta vigilanza doganale, intesa come presidio degli obblighi di controllo previsti dal codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute.
La norma è strutturata su due commi: il comma 1 descrive le condotte attive (introdurre, fare circolare, sottrarre alla vigilanza, fare uscire); il comma 2 estende la sanzione alla condotta di mero possesso o detenzione di merci non unionali, quando ricorrono le condizioni presuntive dell'art. 19, comma 2. Questa estensione è cruciale perché copre i c.d. «acquirenti di buona fede» che, tuttavia, detengono merce clandestinamente importata.
Condotte tipiche del comma 1
Il comma 1, lettera a), individua tre condotte alternative relative alle merci non unionali:
La lettera b) riguarda le merci unionali e colpisce chiunque le faccia uscire a qualunque titolo dal territorio doganale senza le formalità previste. L'esportazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione previsti dagli artt. 269-277 del Reg. UE 952/2013; l'omissione costituisce contrabbando in uscita.
La condotta di detenzione (comma 2)
Il comma 2 estende la sanzione a chi «detiene merci non unionali» quando ricorrono le circostanze dell'art. 19, comma 2. Questo meccanismo presuntivo sposta l'onere della prova: chi detiene merci non unionali in situazioni anomale (ad es. senza documenti di accompagnamento, in luoghi non autorizzati, con comportamento evasivo) è trattato come responsabile del contrabbando, salvo che dimostri la provenienza regolare delle merci. La detenzione non è una condotta attiva di introduzione, ma il legislatore ha ritenuto opportuno sanzionarla per chiudere il cerchio del contrabbando: se non si potesse punire il detentore, il contrabbandiere si limiterebbe a vendere la merce a terzi formalmente inconsapevoli, i quali si troverebbero al sicuro da qualunque responsabilità.
Il meccanismo sanzionatorio e il raccordo con l'art. 96
La sanzione prevista dall'art. 78 è la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti. Questa è la sanzione base; tuttavia, la sua applicazione concreta è modulata dall'art. 96, che prevede:
Quando invece i dazi sono superiori alle soglie indicate, la condotta transita nel penale (art. 85 e seguenti del D.Lgs. 141/2024 o norme speciali), con conseguente applicazione del codice penale e del codice di procedura penale. L'art. 87 del D.Lgs. 141/2024 equipara, ai fini della pena, il reato tentato a quello consumato.
Profili soggettivi: dolo e colpa
L'art. 78 non specifica l'elemento soggettivo, ma dalla struttura della fattispecie emerge che la condotta tipica - «omettendo di presentare la dichiarazione» - richiede almeno la consapevolezza dell'obbligo di dichiarare. In caso di condotta colposa (es. errore sull'obbligo dichiarativo), l'art. 96, comma 14, prevede una riduzione della sanzione (80%-150% dei diritti, minimo €500) quando l'autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa nell'ipotesi dell'art. 79 (dichiarazione infedele); il principio si applica per analogia anche all'art. 78. Per le persone giuridiche, l'imputabilità segue la disciplina generale dell'illecito amministrativo, con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981.
Il raccordo con la normativa unionale
Il Reg. UE 952/2013 non prevede sanzioni direttamente applicabili ai singoli: è agli Stati membri che spetta sanzionare le violazioni del codice doganale (art. 42 CDU). L'art. 78 del D.Lgs. 141/2024 è la trasposizione nazionale di questo obbligo, con riferimento specifico alle violazioni dell'art. 139 (obbligo di portare le merci in dogana), dell'art. 145 (presentazione in dogana) e dell'art. 158 (presentazione della dichiarazione doganale) del Reg. UE 952/2013. La norma nazionale deve rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, come richiesto dall'art. 42 CDU.
Considerazioni operative per importatori ed esportatori
Per l'operatore economico, il principale rischio applicativo dell'art. 78 riguarda tre scenari concreti: (i) il mancato inoltro dell'ENS (Entry Summary Declaration) per le merci in transito marittimo, che costituisce violazione degli obblighi pre-arrivo anche prima dell'introduzione fisica; (ii) il trasporto di merci fuori zona franca o deposito doganale senza le formalità di svincolo; (iii) la mancata presentazione della dichiarazione di esportazione per merci soggette a restituzione all'esportazione o a misure di controllo. In tutti questi casi, il tentativo di regolarizzare la situazione prima dell'avvio formale di un accertamento da parte dell'ADM è l'unica via per accedere alla causa di non punibilità dell'art. 96, comma 13.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 78 (contrabbando per omessa dichiarazione) e l'art. 79 (dichiarazione infedele)?
L'art. 78 colpisce chi non presenta affatto la dichiarazione doganale; l'art. 79 colpisce chi la presenta ma con dati inesatti o incompleti. Sono due fattispecie distinte: nel primo caso manca del tutto l'atto dichiarativo, nel secondo l'atto c'è ma è falso o lacunoso.
La sanzione dell'art. 78 si applica sempre in via amministrativa?
No. La sanzione amministrativa dell'art. 96 (in raccordo con l'art. 78) si applica solo se i dazi non superano €10.000 e i diritti diversi dal dazio non superano €100.000. Oltre tali soglie, la condotta assume rilievo penale e si applica la disciplina dei reati doganali prevista dal D.Lgs. 141/2024 e dal codice penale.
Chi risponde del contrabbando se le merci sono trasportate da un vettore terzo?
La responsabilità principale è del soggetto che ha omesso la dichiarazione (importatore o esportatore). Il vettore risponde solidalmente se era consapevole della natura non dichiarata delle merci o se il mezzo di trasporto era stato adattato per il contrabbando (art. 96, comma 8). Il vettore in buona fede può difendersi dimostrando di aver agito senza consapevolezza.
È possibile evitare la sanzione regolarizzando spontaneamente la situazione?
Sì, ma solo se la regolarizzazione avviene prima che il dichiarante abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'avvio di qualunque attività di accertamento. In questo caso, l'art. 96, comma 13, prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative, fermo restando il pagamento dei diritti di confine e degli interessi.
Il detentore di merci non unionali risponde sempre del contrabbando?
Risponde quando ricorrono le circostanze dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 141/2024, che prevedono una presunzione di responsabilità per chi detiene merci non unionali in condizioni anomale. Il detentore può difendersi dimostrando la provenienza regolare delle merci (es. esibendo la bolletta doganale o la fattura del fornitore con tracciabilità della provenienza UE).