Art. 33 D.Lgs. 141/2024 — Revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. È sempre disposta dal direttore territoriale dell’Agenzia la revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta nei casi di: a) radiazione dall’albo professionale degli spedizionieri doganali; b) perdita dei requisiti previsti dall’articolo 31, comma 2, lettere b) e c); c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca è disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno anche se sostituita ai sensi dell’ articolo 545-bis del codice di procedura penale.
3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all’albo, il provvedimento di revoca è adottato dall’Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
Stesso numero, altri codici
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