Testo dell'articoloVigente
Art. 28 D.Lgs. 141/2024 – Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. I diritti doganali, diversi dai diritti di confine, sono accertati, liquidati e riscossi secondo le rispettive disposizioni nazionali.
2. I diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa doganale unionale. Per gli aspetti non disciplinati dalla normativa doganale unionale si applicano le disposizioni del presente allegato e, in mancanza, le disposizioni di settore.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano anche per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi.
4. Oltre ai diritti doganali, sono dovute le spese: a) per l’applicazione di sigilli o di altri contrassegni alle merci, ai colli e ai container che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti e negli altri casi in cui ne sia previsto l’utilizzo; b) per il compimento di lavori di facchinaggio nonché ogni altra spesa e indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.
5. Le disposizioni doganali unionali stabiliscono l’idoneità e le caratteristiche dei sigilli doganali. I sigilli certificati sulla base della norma internazionale ISO sono considerati conformi alle prescrizioni unionali e nazionali.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l’Agenzia fissa e aggiorna l’importo dovuto per il pagamento da parte dei dichiaranti dei sigilli forniti dall’Agenzia. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le modalità di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro uso è prescritto.
7. Sono altresì dovuti da parte dell’ente o dell’impresa che, nel proprio esclusivo interesse e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, richiede l’istituzione di un ufficio dell’Agenzia, la messa a disposizione gratuita dei locali da adibire a sede della struttura nonché le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurarne il funzionamento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di istituzione di un presidio della Guardia di finanza.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico: il doppio binario dei diritti doganali
L'articolo 28 del D.Lgs. 141/2024 costituisce una delle disposizioni cardine del sistema di riscossione doganale nazionale, in quanto definisce le regole applicabili all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione dei diritti dovuti all'importazione e all'esportazione, distinguendo in modo netto tra la componente unionale e quella puramente nazionale dell'obbligazione doganale.
La distinzione fondamentale che la norma opera è quella tra diritti di confine e altri diritti doganali:
Il regime dei diritti di confine: primato unionale e integrazioni nazionali
Il comma 2 afferma il principio della primazia della normativa unionale per i diritti di confine: accertamento, liquidazione e riscossione seguono le disposizioni del CDU e dei suoi regolamenti delegati e di esecuzione. Questo significa che le procedure di determinazione del valore in dogana (artt. 69-76 CDU), di classificazione tariffaria (art. 57 CDU) e di calcolo dei dazi sono interamente regolate dal diritto europeo.
La norma nazionale interviene tuttavia per due funzioni complementari:
Le spese accessorie: tipologie e natura giuridica
Il comma 4 introduce una categoria distinta dall'obbligazione tributaria doganale: le spese accessorie che l'operatore è tenuto a sostenere in aggiunta ai diritti. La norma ne fornisce un'elencazione esemplificativa:
La natura giuridica di queste spese è quella di corrispettivi per prestazioni erogate dall'ADM nell'interesse dell'operatore (o per le esigenze del servizio doganale), distinti dall'obbligazione tributaria vera e propria. Non si tratta di sanzioni né di tributi autonomi, ma di rimborsi di costi sostenuti dall'Amministrazione.
I sigilli doganali: regime tecnico e normativo
I commi 5 e 6 disciplinano specificamente i sigilli doganali, che svolgono una funzione essenziale nella catena logistica internazionale: garantiscono che il carico non venga manipolato durante il trasporto e attestano lo status doganale delle merci (non unionale, in transito, sotto vincolo doganale).
Il comma 5 richiama le disposizioni del CDU per la definizione delle caratteristiche tecniche dei sigilli e introduce una clausola di equivalenza: i sigilli certificati secondo la norma internazionale ISO sono automaticamente considerati conformi alle prescrizioni sia unionali sia nazionali. Questa disposizione facilita l'utilizzo di sigilli certificati da operatori privati (vettori, gestori di magazzini doganali) nell'ambito dei regimi doganali che ne consentono l'impiego.
Il comma 6 prevede un meccanismo bifase per la determinazione del costo dei sigilli forniti dall'ADM:
L'istituzione di uffici ADM su richiesta privata: oneri a carico del richiedente
Il comma 7 regola una fattispecie particolare ma economicamente rilevante: l'istituzione di un ufficio ADM (o di un presidio della Guardia di finanza) richiesta da un ente o impresa nel proprio esclusivo interesse. Si tratta tipicamente di operatori che, per volumi di traffico o esigenze logistiche specifiche, richiedono la presenza permanente o stabile di un ufficio doganale in una sede privata (magazzino generale, zona franca privata, porto privato).
In questi casi, l'operatore è tenuto a:
Il limite è costituito dal rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, che impedisce che tali accordi possano compromettere l'indipendenza e l'imparzialità dell'azione dell'ADM. La norma si applica anche in caso di presidio della Guardia di finanza richiesto per le medesime esigenze.
Rilevanza operativa per gli importatori ed esportatori
Per l'operatore doganale pratico, l'articolo 28 ha implicazioni dirette su almeno tre fronti:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra diritti di confine e altri diritti doganali ai fini della liquidazione?
I diritti di confine - essenzialmente i dazi doganali e le misure di politica commerciale - sono disciplinati dalla normativa unionale (CDU e Tariffa doganale comune) per accertamento, liquidazione e riscossione. Gli altri diritti doganali (IVA all'importazione, accise, diritti di licenza) sono invece regolati dalle rispettive normative nazionali, pur essendo riscossi dall'ADM allo sportello doganale.
Il rimborso dei dazi pagati in eccesso segue le stesse regole della riscossione?
Sì. Il comma 3 prevede espressamente che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rimborsi e agli sgravi. Per i dazi di confine, le procedure di rimborso sono disciplinate dagli articoli 116-123 del CDU; per gli aspetti procedurali non coperti dal diritto unionale, si applicano le norme nazionali del D.Lgs. 141/2024.
Un operatore è sempre tenuto a pagare le spese per i sigilli doganali?
Le spese per i sigilli sono dovute quando l'ADM procede all'apposizione nell'esercizio delle proprie funzioni. Il costo unitario dei sigilli forniti dall'Agenzia è determinato con provvedimento ADM, secondo i criteri stabiliti con decreto MEF. I sigilli certificati ISO sono considerati conformi alle prescrizioni doganali, il che consente in alcuni regimi l'utilizzo di sigilli di operatori privati certificati.
Come si calcola il costo dei sigilli doganali addebitato dall'ADM?
Il comma 6 prevede un meccanismo in due livelli: un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i criteri generali per la fissazione e l'aggiornamento dell'importo; un provvedimento dell'ADM determina il tipo, la forma e le modalità di applicazione. L'importo effettivo è quindi quello indicato nel provvedimento ADM vigente al momento dell'operazione.
Quali obblighi assume un'impresa che richiede l'istituzione di un presidio ADM nella propria struttura?
Ai sensi del comma 7, l'ente o l'impresa che richiede l'istituzione di un ufficio ADM (o di un presidio della Guardia di finanza) nel proprio esclusivo interesse deve: (a) mettere gratuitamente a disposizione i locali adibiti a sede della struttura; (b) sostenere le spese di impianto; (c) farsi carico delle spese di esercizio dei servizi necessari al funzionamento. Il tutto nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE.