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Art. 8 D.Lgs. 141/2024 — Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

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Art. 8 D.Lgs. 141/2024 — Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all’espropriazione o all’occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all’esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.