In sintesi
- Gli Stati membri erano tenuti ad adottare e pubblicare entro il 30 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 146 e 147 MiCA.
- L'art. 146 MiCA modifica la Direttiva CRD IV (2013/36/UE) sul capitale delle banche, inserendo riferimenti alle cripto-attività nel quadro prudenziale bancario.
- L'art. 147 MiCA modifica la Direttiva sul whistleblowing (UE) 2019/1937, estendendo la protezione degli informatori alle segnalazioni di violazioni del MiCA.
- Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, all'ABE e all'ESMA il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dall'art. 116.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 148 Reg. (UE) 2023/1114 — Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 146 e 147.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all’ABE e all’ESMA il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall’articolo 116.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione dell'articolo 148 nel sistema MiCA
L'articolo 148 del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) è una norma di coordinamento intertemporale: impone agli Stati membri di recepire nel proprio ordinamento le modifiche apportate dal MiCA a due direttive europee preesistenti, la Direttiva CRD IV (2013/36/UE) sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e la Direttiva whistleblowing (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Si tratta di una disposizione tipica dei regolamenti europei che, pur essendo direttamente applicabili, modificano o si coordinano con direttive che richiedono recepimento nazionale.
Il termine per il recepimento era il 30 dicembre 2024, data che coincide con la piena applicabilità del MiCA per la maggior parte delle disposizioni (art. 149, par. 1). Gli Stati membri che non hanno adempiuto all'obbligo di recepimento entro tale data sono esposti a procedure di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE.
Il coordinamento con la CRD IV (art. 146 MiCA)
L'articolo 146 MiCA ha modificato la Direttiva 2013/36/UE inserendo disposizioni che consentono alle autorità competenti di considerare le esposizioni delle banche verso cripto-attività nel quadro della valutazione prudenziale. La CRD IV disciplina i requisiti di accesso all'attività degli enti creditizi, le modalità di vigilanza e i requisiti di governance e remunerazione. Prima del MiCA, la normativa prudenziale bancaria europea non conteneva riferimenti espliciti alle cripto-attività: le banche che intendevano detenere cripto-attività per conto proprio o gestire portafogli cripto per conto dei clienti operavano in un vuoto normativo.
La modifica introdotta dall'art. 146 MiCA non istituisce requisiti prudenziali specifici per le esposizioni bancarie verso cripto-attività — tale funzione è svolta dal framework CRR/Basilea III (ora con le integrazioni del Regolamento (UE) 2024/1623 che recepisce Basilea IV) — ma crea il collegamento normativo necessario perché le autorità nazionali possano trattare tali esposizioni nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Per le banche italiane, l'obbligo di recepimento si traduce in modifiche al quadro normativo primario (D.Lgs. 385/1993, il Testo Unico Bancario) o a disposizioni di rango secondario emanate dalla Banca d'Italia.
Il coordinamento con la Direttiva whistleblowing (art. 147 MiCA)
L'articolo 147 MiCA ha modificato la Direttiva (UE) 2019/1937 per includervi il MiCA nell'elenco degli atti dell'Unione le cui violazioni sono coperte dalla protezione degli informatori (whistleblower). La Direttiva 2019/1937, recepita in Italia con il D.Lgs. 24/2023 («Decreto Whistleblowing»), protegge le persone che, in un contesto lavorativo, segnalano violazioni del diritto dell'Unione (o del diritto nazionale in settori coperti da norme europee), garantendo riservatezza dell'identità del segnalante, divieto di ritorsioni e canali di segnalazione sicuri.
L'estensione della protezione alle violazioni del MiCA è particolarmente rilevante per il settore cripto, caratterizzato da strutture organizzative spesso snelle, forte dipendenza dalle competenze tecniche di singoli individui e, in alcuni casi, da prassi di non conformità normalizzate internamente. Un dipendente di un exchange che rileva violazioni degli obblighi AML, manipolazione del mercato, gestione illecita delle riserve di un ART o pratiche di insider trading, potrà segnalare le violazioni all'autorità competente con le tutele previste dalla Direttiva 2019/1937 come modificata dall'art. 147 MiCA.
Per le banche e gli istituti di moneta elettronica che emettono EMT (rientranti nel Titolo IV MiCA), la protezione del whistleblower si sovrappone a quella già prevista dalla CRD IV (art. 71), creando un quadro di tutela rafforzata per le segnalazioni interne ed esterne di irregolarità.
L'obbligo di comunicazione alla Commissione, ABE e ESMA (par. 2)
Il paragrafo 2 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, all'ABE e all'ESMA il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dall'art. 116 MiCA. L'articolo 116 riguarda specificamente le modifiche alla CRD IV introdotte dall'art. 146. La comunicazione ha una funzione di monitoraggio: consente alla Commissione di verificare se le misure di recepimento sono adeguate e conformi agli obiettivi del MiCA, e consente all'ABE e all'ESMA di aggiornare le proprie linee guida e le proprie analisi di convergenza della vigilanza. In caso di recepimento incompleto o non corretto, la Commissione può avviare una procedura di infrazione.
Il quadro di recepimento in Italia
In Italia, il recepimento delle modifiche introdotte dagli artt. 146 e 147 MiCA è avvenuto nell'ambito del più ampio processo di adeguamento dell'ordinamento italiano al MiCA. Il D.Lgs. 129/2024, emanato ai sensi della delega prevista dalla Legge di delegazione europea 2022-2023, ha apportato le modifiche necessarie al TUB (D.Lgs. 385/1993), al TUF (D.Lgs. 58/1998) e al D.Lgs. 24/2023 (Decreto Whistleblowing). Il rispetto del termine del 30 dicembre 2024 era un obiettivo prioritario, dato il coordinamento con la data di piena applicabilità del MiCA. Gli operatori devono verificare la specifica normativa di recepimento adottata nel proprio Stato membro di stabilimento, poiché le modalità attuative possono variare.
Implicazioni pratiche
Per le banche che intendono offrire servizi di custodia di cripto-attività o che detengono esposizioni verso emittenti di ART/EMT, il recepimento dell'art. 146 MiCA implica che la Banca d'Italia potrà considerare tali esposizioni nell'ambito del processo SREP, potenzialmente richiedendo buffer patrimoniali aggiuntivi o limiti alla concentrazione. Per gli istituti di moneta elettronica che emettono EMT, il recepimento della CRD IV modificata precisa il perimetro dei controlli prudenziali applicabili. Per i CASP e gli emittenti in senso lato, il recepimento dell'art. 147 MiCA significa che qualsiasi dipendente che segnali violazioni del MiCA alle autorità competenti (Consob, Banca d'Italia, OAM secondo le competenze) è protetto dalle ritorsioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023; di conseguenza, è buona prassi istituire canali di segnalazione interna conformi ai requisiti del Decreto Whistleblowing.
Casi pratici
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Domande frequenti