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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La Commissione europea riceve il potere di adottare atti delegati nelle materie specificamente elencate per un periodo iniziale di 36 mesi a decorrere dal 29 giugno 2023, tacitamente prorogabile per periodi identici salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio.
  • La delega può essere revocata in qualsiasi momento da Parlamento europeo o Consiglio; la revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già adottati.
  • Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro secondo l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
  • L'atto delegato entra in vigore solo se né Parlamento europeo né Consiglio sollevano obiezioni entro tre mesi dalla notifica, prorogabili di ulteriori tre mesi su iniziativa di uno dei due.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 139 Reg. (UE) 2023/1114 — Esercizio della delega

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 8, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 7, all’articolo 134, paragrafo 10 e all’articolo 137, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 29 giugno 2023. La Commissione elabora una relazione relativa alla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 36 mesi. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 8, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 7, all’articolo 134, paragrafo 10 e all’articolo 137, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 43, paragrafo 11, dell’articolo 103, paragrafo 8, dell’articolo 104, paragrafo 8, dell’articolo 105, paragrafo 7, dell’articolo 134, paragrafo 10 e dell’articolo 137, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Commento

Il fondamento costituzionale della delega legislativa nell'UE

L'articolo 139 del Regolamento MiCA disciplina l'esercizio del potere di delega conferito alla Commissione europea. Si tratta di una norma di carattere tecnico-istituzionale, ma di rilevanza fondamentale per comprendere come il quadro normativo MiCA evolverà nel tempo: molte delle disposizioni «di dettaglio» del Regolamento — soglie quantitative, definizioni aggiuntive, requisiti tecnici — non sono contenute nel testo del Regolamento stesso, ma sono rimesse ad atti delegati che la Commissione adotterà sulla base di specifiche deleghe sparse nei diversi articoli.

Il fondamento giuridico di questa tecnica regolamentare è l'articolo 290 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che consente al legislatore europeo di delegare alla Commissione il potere di adottare «atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo». I «elementi essenziali» — quelli che incidono sulle scelte politiche fondamentali — restano di competenza esclusiva del legislatore. L'articolo 139 è la norma attuativa di questa previsione del TFUE nel contesto di MiCA.

Le materie delegate: gli articoli di riferimento

Il paragrafo 2 elenca le disposizioni di MiCA che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati:

— Articolo 3, paragrafo 2: la Commissione può modificare l'elenco delle definizioni del Regolamento, con particolare rilevanza per la definizione di «cripto-attività» e delle sue categorie, per tener conto dell'evoluzione tecnologica e dei mercati. Questa è la delega più strategica dell'intero Regolamento: un'eventuale modifica della definizione di «cripto-attività» può ridisegnare i confini di applicazione di MiCA.

— Articolo 43, paragrafo 11: integrazioni ai criteri per la classificazione degli ART come «significativi». Questa delega consente alla Commissione di affinare o aggiornare i criteri quantitativi e qualitativi al mutare delle dimensioni del mercato.

— Articolo 103, paragrafo 8; articolo 104, paragrafo 8; articolo 105, paragrafo 7: queste deleghe riguardano le norme in materia di abusi di mercato — in particolare la definizione e il trattamento delle informazioni privilegiate (articolo 103), le operazioni con informazioni privilegiate (articolo 104) e la manipolazione di mercato (articolo 105). La Commissione può adottare atti delegati per specificare indicatori, metodi di calcolo o procedure applicabili alle fattispecie di abuso.

— Articolo 134, paragrafo 10: poteri sanzionatori e procedurali. — Articolo 137, paragrafo 3: disposizioni transitorie.

La durata della delega e la proroga automatica

Il paragrafo 2 stabilisce che la delega è conferita per 36 mesi a decorrere dal 29 giugno 2023 — data di entrata in vigore di MiCA. Il termine iniziale scade quindi il 29 giugno 2026. La Commissione deve elaborare una relazione sul suo esercizio della delega al più tardi nove mesi prima della scadenza (quindi entro il settembre 2025). Il meccanismo di proroga è tacito e automatico: se né il Parlamento europeo né il Consiglio si oppongono almeno tre mesi prima della scadenza, la delega si proroga per ulteriori 36 mesi. Questa struttura di proroga silenziosa è la norma standard nei regolamenti finanziari europei e riflette la necessità di garantire continuità regolatoria senza dover rinegoziare la delega a ogni scadenza.

Il diritto di revoca del Parlamento europeo e del Consiglio

Il paragrafo 3 attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio il diritto di revocare la delega in qualsiasi momento, con decisione unilaterale. La revoca produce effetti pro futuro: non pregiudica la validità degli atti delegati già adottati prima della decisione di revoca. In termini pratici, la revoca è uno strumento di controllo politico che entrambe le istituzioni possono utilizzare qualora ritengano che la Commissione stia abusando dei suoi poteri delegati, adottando atti che integrano «elementi essenziali» della normativa o che divergono dalle intenzioni del legislatore. Nella storia del diritto finanziario europeo, le revoche di deleghe sono eventi rari ma non impossibili.

La consultazione degli esperti nazionali

Il paragrafo 4 impone alla Commissione di consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro prima di adottare qualsiasi atto delegato, in conformità all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Questa previsione integra il principio di sussidiarietà procedurale: gli esperti nazionali — che conoscono le specificità dei rispettivi mercati cripto — portano una prospettiva pluralista nel processo di elaborazione degli atti delegati. Va notato che la consultazione degli esperti nazionali si affianca (non sostituisce) alla procedura di elaborazione degli RTS e degli ITS da parte di ESMA e ABE: queste due autorità hanno competenze tecniche settoriali, mentre gli esperti statali portano la prospettiva di governance macroeconomica e di supervisione integrata.

Il meccanismo di controllo: il periodo di obiezione di tre mesi

Il paragrafo 6 — il più operativo per chi monitora l'evoluzione normativa MiCA — disciplina l'entrata in vigore degli atti delegati. L'atto non può entrare in vigore nei tre mesi successivi alla notifica al Parlamento europeo e al Consiglio (termine prorogabile di ulteriori tre mesi su iniziativa di una delle due istituzioni). Durante questo periodo, il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni, bloccando l'adozione. Se invece entrambe le istituzioni comunicano di non voler sollevare obiezioni prima della scadenza, l'atto entra in vigore anticipatamente. Questo meccanismo — noto come «scrutinio parlamentare» — è il contrappeso istituzionale alla delega: il legislatore delegante non abdica al proprio controllo, ma lo esercita ex post e per via negativa.

Per chi lavora con MiCA, è essenziale monitorare costantemente la Gazzetta Ufficiale dell'UE e i siti della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio per verificare se e quando vengono adottati atti delegati nelle materie elencate al paragrafo 2, e per valutarne l'impatto sul proprio modello operativo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è un atto delegato e come si distingue dagli RTS e dagli ITS?

Un atto delegato è adottato direttamente dalla Commissione europea sulla base di una delega del legislatore (articolo 290 TFUE); integra o modifica elementi non essenziali del Regolamento. Gli RTS (norme tecniche di regolamentazione) e gli ITS (norme tecniche di attuazione) sono invece adottati dalla Commissione su proposta di ESMA o ABE e riguardano specificazioni tecniche di dettaglio. Entrambe le categorie producono diritto vincolante, ma il procedimento di adozione è diverso.

Dove posso trovare gli atti delegati adottati in base all'articolo 139 MiCA?

Gli atti delegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L. Il sito EUR-Lex (eur-lex.europa.eu) consente di cercare gli atti collegati a MiCA (Regolamento (UE) 2023/1114). I siti della Commissione europea e del Parlamento europeo pubblicano anche i progetti di atti delegati durante il periodo di scrutinio.

Il Parlamento europeo può modificare un atto delegato durante il periodo di scrutinio?

No. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono solo approvare (non sollevando obiezioni) o bloccare (sollevando obiezioni) l'atto delegato nella sua integrità. Non hanno potere di emendamento nel procedimento di scrutinio. Se vogliono modificarlo, devono bloccare l'atto e chiedere alla Commissione di presentarne uno nuovo o avviare una procedura legislativa ordinaria.

La delega ex articolo 139 può essere usata per modificare requisiti prudenziali degli ART?

Solo nelle materie specificamente elencate al paragrafo 2. Le deleghe sono tassative: la Commissione non può adottare atti delegati su materie diverse da quelle indicate (es. articoli 3, 43, 103, 104, 105, 134, 137). Modifiche ai requisiti prudenziali degli ART che non rientrano in queste basi giuridiche richiedono procedura legislativa ordinaria.

Cosa succede se la Commissione non esercita la delega entro i 36 mesi?

La delega rimane in vigore grazie alla proroga automatica del paragrafo 2. Non c'è obbligo per la Commissione di esercitare la delega entro il termine: questa può rimanere in stand-by indefinitamente, pronta per essere utilizzata quando se ne presenterà la necessità. L'unico obbligo è la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nove mesi prima della scadenza del primo periodo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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