Testo dell'articoloVigente
Art. 137 Reg. (UE) 2023/1114 – Commissioni per attività di vigilanza
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. L’ABE impone commissioni sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi. Dette commissioni coprono i costi sostenuti dall’ABE per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi conformemente agli articoli 117 e 119, nonché per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgimento delle attività previste a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega dei compiti conformemente all’articolo 138.
2. L’importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di un token collegato ad attività significativo è proporzionato alle dimensioni delle sue attività di riserva e copre tutti i costi sostenuti dall’ABE per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento. L’importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di un token di moneta elettronica significativo è proporzionato al volume del token di moneta elettronica emesso in cambio di fondi e copre tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle funzioni di vigilanza dell’ABE ai sensi del presente regolamento, compreso il rimborso di qualsiasi costo sostenuto come conseguenza dell’esecuzione di tali funzioni.
3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 139 entro il 30 giugno 2024 al fine di integrare il presente regolamento per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento e la metodologia per calcolare l’importo massimo per soggetto di cui al paragrafo 2 del presente articolo che può essere addebitato dall’ABE.
In sintesi
Indice dei contenuti
La natura e la ratio delle commissioni di vigilanza MiCA
Il Regolamento MiCA attribuisce all'ABE la vigilanza diretta sugli emittenti di ART significativi e di EMT significativi, traendo ispirazione dal modello della vigilanza bancaria centralizzata nel Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM). Come nella vigilanza bancaria, dove le banche significative pagano commissioni alla BCE per l'attività di supervisione, così in MiCA gli emittenti di token significativi finanziano i costi della vigilanza ABE attraverso commissioni annuali.
L'articolo 137 è la disposizione che crea questa base giuridica. La ratio è duplice: garantire l'autosufficienza finanziaria dell'ABE nell'esercizio dei nuovi compiti di vigilanza (senza gravare sui contributi generali degli Stati membri), e creare un incentivo indiretto per gli emittenti a gestire le proprie dimensioni in modo da evitare la soglia di significatività, che comporta un onere regolatorio e finanziario maggiore.
La struttura delle commissioni: due modelli proporzionali
Il paragrafo 2 distingue due metriche di proporzionalità, una per gli ART significativi e una per gli EMT significativi, coerentemente con la diversa struttura economica delle due categorie di token.
Per gli emittenti di ART significativi, la base di calcolo sono le «dimensioni delle attività di riserva». La riserva di un ART è il paniere di attività che stabilizza il valore del token; maggiori sono le attività in riserva, maggiore è la rilevanza sistemica dell'emittente e, per consequenzialità, la complessità dell'attività di vigilanza. Questa metrica rispecchia direttamente la capacità finanziaria dell'emittente: un emittente con riserve più grandi genera più commissioni, ma presumibilmente ha anche maggiori risorse per sostenerne il costo.
Per gli emittenti di EMT significativi, la base di calcolo è il «volume del token di moneta elettronica emesso in cambio di fondi». Gli EMT sono agganciati a una singola valuta ufficiale e la loro emissione è controbilanciata da depositi o altri strumenti liquidi equivalenti; il volume dei fondi raccolti è quindi il parametro più diretto per misurare l'esposizione dell'emittente e la complessità della vigilanza.
Il rimborso alle autorità nazionali per le attività delegate
Il paragrafo 1 specifica che le commissioni coprono anche il rimborso dei costi sostenuti dalle autorità competenti nazionali nello svolgimento di attività previste dal regolamento in seguito a una delega ai sensi dell'art. 138. Questo meccanismo di rimborso riconosce che l'ABE, pur esercitando la vigilanza diretta sugli emittenti significativi, può delegare compiti specifici alle autorità nazionali dello Stato membro di stabilimento dell'emittente, e che questi compiti hanno un costo che deve essere coperto dalle commissioni pagate dagli emittenti.
L'atto delegato della Commissione
Il paragrafo 3 riserva alla Commissione europea il compito di specificare, mediante atto delegato adottato entro il 30 giugno 2024, tutti i dettagli operativi: il tipo di commissioni (ad esempio, commissione annua di base, commissione variabile in funzione delle dimensioni, commissione per procedimenti straordinari come le verifiche ispettive), le fattispecie che rendono esigibili le commissioni, l'importo o la metodologia di calcolo, le modalità di pagamento, e il massimale per singolo emittente. Il massimale è un elemento di garanzia per gli emittenti, che devono poter pianificare i propri costi di compliance: senza un tetto massimo, commissioni illimitate potrebbero risultare sproporzionate rispetto ai benefici della vigilanza. Per verificare se e quando la Commissione ha adottato questo atto delegato, si raccomanda di consultare il Registro degli Atti Delegati della Commissione (EUR-Lex).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le commissioni ABE di cui all'art. 137 si sommano alle commissioni dell'autorità nazionale per l'autorizzazione iniziale?
Sì. Le commissioni dell'art. 137 riguardano la vigilanza continuativa sugli emittenti significativi e sono distinte dalle commissioni eventualmente previste dalle autorità nazionali per il procedimento di autorizzazione iniziale (artt. 17-19 per gli ART, artt. 48-49 per gli EMT). Un emittente che venga classificato come significativo dopo l'autorizzazione iniziale inizia a pagare le commissioni ABE a partire dalla data del trasferimento della vigilanza.
Un emittente che scende al di sotto delle soglie di significatività continua a pagare le commissioni ABE?
No. Le commissioni ABE sono dovute solo per il periodo in cui l'emittente è soggetto a vigilanza diretta ABE. Se l'emittente perde la classificazione di significativo ai sensi dell'art. 44 (de-classificazione), la vigilanza torna all'autorità nazionale e le commissioni ABE cessano; potrebbero applicarsi le commissioni dell'autorità nazionale.
L'atto delegato è già stato adottato dalla Commissione?
Il termine originario per l'adozione dell'atto delegato era il 30 giugno 2024. Per verificare se e quando la Commissione ha adottato questo atto delegato e il suo contenuto, si raccomanda di consultare EUR-Lex (eur-lex.europa.eu) nella sezione degli atti delegati MiCA o il sito della DG FISMA della Commissione europea.
Le commissioni ABE sono deducibili fiscalmente per l'emittente?
La deducibilità fiscale delle commissioni di vigilanza è regolata dalla normativa fiscale dello Stato membro in cui l'emittente è stabilito, non da MiCA. In linea generale, le commissioni di vigilanza obbligatorie sono considerate costi inerenti all'attività d'impresa e sono deducibili nelle legislazioni fiscali della maggior parte degli Stati membri, ma è necessario verificare caso per caso la normativa applicabile.
Cosa accade se un emittente non paga le commissioni ABE?
L'atto delegato della Commissione specifica le conseguenze del mancato pagamento, che tipicamente includono interessi di mora. L'ABE può inoltre adottare misure di vigilanza nei confronti dell'emittente inadempiente, inclusa la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, in quanto il pagamento delle commissioni è parte degli obblighi regolamentari dell'emittente significativo.