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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ABE ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie direttamente agli emittenti di ART significativi e di EMT significativi (e ai membri del loro organo di amministrazione) che abbiano commesso violazioni intenzionali o negligenti elencate negli allegati V e VI del Regolamento MiCA.
  • La delibera sanzionatoria dell'ABE presuppone la conclusione favorevole del procedimento investigativo di cui all'art. 134, par. 8.
  • La determinazione della sanzione tiene conto di undici criteri specifici (gravità, recidiva, eventuale connessione con reati finanziari, carenze sistematiche, capacità finanziaria, conseguenze sui possessori, profitti realizzati, perdite di terzi, cooperazione, precedenti violazioni, misure correttive adottate).
  • Il massimo della sanzione pecuniaria è il 12,5% del fatturato annuo per gli emittenti di ART significativi e il 10% per gli emittenti di EMT significativi, oppure il doppio dei profitti realizzati o delle perdite evitate se questi possono essere determinati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 131 Reg. (UE) 2023/1114 — Sanzioni amministrative pecuniarie

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. L’ABE adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo qualora, secondo quanto stabilito dall’articolo 134, paragrafo 8, accerti che:

a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un membro del suo organo di amministrazione ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato V;

b) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un membro del suo organo di amministrazione ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato VI.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente se l’ABE ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che tale emittente o un membro del suo organo di amministrazione ha agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2. Nell’adottare una decisione di cui al paragrafo 1, l’ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando:

a) la durata e la frequenza della violazione;

b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c) se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo;

d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

e) il grado di responsabilità dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

f) la capacità finanziaria dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

g) le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi;

h) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi causate della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

i) il livello di cooperazione che l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

j) le precedenti violazioni da parte dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

k) le misure adottate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.

3. Per gli emittenti di token collegati ad attività significativi, l’importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari al 12,5 % del fatturato annuo dell’esercizio precedente o al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati.

4. Per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, l’importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari al 10 % del fatturato annuo dell’esercizio precedente o al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati.

Commento

La competenza sanzionatoria diretta dell'ABE sugli emittenti significativi

L'articolo 131 MiCA attribuisce all'Autorità Bancaria Europea (ABE) un potere sanzionatorio diretto — straordinario nel panorama del diritto finanziario europeo — nei confronti degli emittenti di ART significativi e di EMT significativi. Questa competenza si distingue nettamente da quella delle autorità nazionali ex art. 111: mentre le autorità nazionali vigilano sugli emittenti non significativi e sui CASP, l'ABE diventa l'unica autorità sanzionatrice per gli emittenti delle categorie sistematicamente rilevanti.

La scelta di centralizzare la competenza sanzionatoria sull'ABE per gli emittenti significativi rispecchia la valutazione del legislatore europeo che i token di rilevanza sistemica — quelli con base di utenti, volume di transazioni e grado di interconnessione con il sistema finanziario tali da poter destabilizzare il mercato interno — devono essere vigilati a livello europeo per evitare arbitraggi regolatori tra Stati membri e per garantire risposte rapide e uniformi a fronte di violazioni che possono avere effetti transfrontalieri immediati.

I presupposti: violazioni intenzionali o negligenti degli allegati V e VI

Il paragrafo 1 stabilisce che l'ABE può irrogare la sanzione se accerta che l'emittente — o un membro del suo organo di amministrazione — ha commesso «intenzionalmente o per negligenza» una violazione elencata nell'allegato V (per gli ART significativi) o nell'allegato VI (per gli EMT significativi). Gli allegati contengono elenchi tassativi delle fattispecie illecite: omessa costituzione della riserva di attività, violazione degli obblighi di governance, violazione delle norme sul white paper, omessa notifica all'autorità, violazione delle norme sui conflitti di interessi, ecc.

La norma specifica che una violazione si considera intenzionale quando l'ABE ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che l'emittente o il membro dell'organo di amministrazione ha agito deliberatamente per commettere la violazione. Non è sufficiente la mera consapevolezza dei fatti: occorre la prova che il soggetto ha voluto il risultato illecito. Questa definizione — coerente con la tradizione penalistica europea del dolo diretto — è rilevante perché, sebbene la violazione negligente sia comunque punibile, l'intenzionalità è un fattore aggravante nella determinazione della sanzione ex par. 2, lett. d).

I parametri per la determinazione della sanzione

Il paragrafo 2 elenca undici criteri per la quantificazione della sanzione entro il massimo edittale. Rispetto ai dieci parametri dell'art. 112 (applicabili alle autorità nazionali), il par. 2 aggiunge due elementi specifici per gli emittenti significativi:

  • lett. b): connessione con reati finanziari. Se la violazione ha «favorito o generato un reato finanziario» — es. la mancata adozione di controlli antiriciclaggio ha consentito il transito di proventi di attività criminosa — la sanzione è aggravata. Questo criterio riflette l'alto rischio che gli ART ed EMT significativi siano utilizzati per operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo in ragione del loro volume di transazioni;
  • lett. c): carenze gravi o sistematiche. Se la violazione rivela «carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio», l'ABE ne tiene conto in senso aggravante. Questo parametro distingue la violazione episodica (più tollerabile) dalla disfunzione strutturale del sistema di compliance (intollerabile per un emittente di rilevanza sistemica).

Gli altri nove criteri (lett. a), d)-k)) ricalcano quelli dell'art. 112 adattandoli al contesto degli emittenti significativi: durata e frequenza, intenzionalità/negligenza, responsabilità, capacità finanziaria, conseguenze sui possessori, profitti realizzati, perdite di terzi, cooperazione con l'ABE, precedenti violazioni, misure correttive adottate.

I massimi edittali: 12,5% e 10% del fatturato

I paragrafi 3 e 4 stabiliscono i massimi edittali delle sanzioni pecuniarie, differenziati per categoria:

  • per gli emittenti di ART significativi: il 12,5% del fatturato annuo dell'esercizio precedente, oppure il doppio dei profitti realizzati o delle perdite evitate, se questi possono essere determinati (par. 3);
  • per gli emittenti di EMT significativi: il 10% del fatturato annuo dell'esercizio precedente, oppure il doppio dei profitti realizzati o delle perdite evitate (par. 4).

Questi massimi sono percentuali del fatturato annuo, non del fatturato relativo all'attività illecita: questo amplifica notevolmente l'entità potenziale della sanzione per i grandi emittenti. Un emittente di ART significativi con 500 milioni di fatturato annuo potrebbe in teoria essere sanzionato fino a 62,5 milioni di euro per una singola violazione grave e sistematica.

La scelta di ancorare il massimo al fatturato anziché a un importo fisso riprende la tecnica del GDPR (Regolamento 2016/679), che ha introdotto nel diritto europeo sanzioni percentuali sul fatturato in luogo degli importi fissi tradizionali. La logica è la stessa: garantire che la sanzione sia dissuasiva anche per i soggetti più grandi, non erodibile dalla loro capacità finanziaria.

La doppia alternativa (fatturato o doppio dei profitti) assicura che in ogni caso la sanzione superi il vantaggio economico ottenuto dalla violazione: se il profitto illecito è molto elevato (es. emissione di token scoperta per lungo tempo con risparmio sulla riserva), il doppio dei profitti può superare il 12,5% del fatturato e diventa il massimo applicabile.

Procedimento investigativo e garanzie procedurali

La sanzione ex art. 131 presuppone la conclusione del procedimento investigativo di cui all'art. 134, par. 8. L'art. 134 disciplina le fasi dell'indagine ABE: apertura del procedimento, richiesta di informazioni, audizioni, eventuale commissione investigativa interna. Il par. 8 dell'art. 134 prevede che l'ABE, al termine del procedimento, sottoponga la proposta di decisione sanzionatoria al Consiglio dei supervisori, che delibera con le maggioranze previste dal Regolamento ABE (1093/2010).

L'emittente ha diritto di essere sentito prima dell'adozione della decisione sanzionatoria (diritto al contraddittorio, principio generale del diritto UE) e può impugnarla dinanzi alla Commissione di ricorso dell'ABE e poi davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Pubblicazione e trasparenza delle sanzioni

Le decisioni sanzionatorie dell'ABE sono pubblicate, secondo le modalità previste dall'art. 137 MiCA, salvo casi eccezionali in cui la pubblicazione arrecherebbe un danno sproporzionato ai mercati o al soggetto. La pubblicità delle sanzioni ha una funzione di deterrenza generale (general deterrence): l'effetto reputazionale di una sanzione pubblicata è spesso più rilevante, per un emittente sistemico, dell'importo pecuniario.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra le sanzioni dell'ABE ex art. 131 e quelle delle autorità nazionali ex art. 111?

Le sanzioni ex art. 131 sono irrogate direttamente dall'ABE e si applicano esclusivamente agli emittenti di ART significativi e di EMT significativi (e ai loro amministratori). Le sanzioni ex art. 111 sono irrogate dalle autorità nazionali competenti e si applicano agli emittenti non significativi e ai CASP. La distinzione riflette la ripartizione di competenze vigilanza prevista da MiCA per le due categorie.

Qual è il massimo della sanzione che l'ABE può irrogare a un emittente di ART significativi?

Il massimo è il 12,5% del fatturato annuo dell'esercizio precedente. In alternativa, se i profitti realizzati o le perdite evitate grazie alla violazione possono essere determinati, il massimo è il doppio di tale importo, se superiore al 12,5% del fatturato. Si applica il massimo tra i due.

Un membro del consiglio di amministrazione di un emittente di ART significativi può essere sanzionato personalmente?

Sì. Il paragrafo 1 estende la responsabilità ai 'membri dell'organo di amministrazione' che abbiano commesso la violazione intenzionalmente o per negligenza. Questo consente all'ABE di sanzionare individualmente i dirigenti che hanno materialmente agito o deliberatamente omesso di adottare le misure necessarie, indipendentemente dalla sanzione irrogata all'ente.

Quali sono le violazioni che possono dar luogo a sanzione ABE ex art. 131?

Le violazioni sono elencate tassativamente nell'allegato V (per gli emittenti di ART significativi) e nell'allegato VI (per gli emittenti di EMT significativi) del Regolamento MiCA. Gli allegati coprono le principali violazioni del Titolo III e IV: omessa costituzione della riserva di attività, violazione degli obblighi di governance e controllo interno, violazione delle norme sul white paper, violazione degli obblighi di informativa ai possessori, operazioni nei periodi di lock-up non consentite, ecc.

L'emittente sanzionato può impugnare la decisione ABE?

Sì. L'emittente ha diritto al contraddittorio prima dell'adozione della decisione (deve essere sentito dall'ABE nel corso del procedimento investigativo ex art. 134). Dopo l'adozione, può presentare ricorso alla Commissione di ricorso dell'ABE e, se insoddisfatto, può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea secondo le procedure del TFUE.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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