- L'ABE e le autorità competenti nazionali si scambiano senza indebito ritardo tutte le informazioni necessarie per svolgere i rispettivi compiti di vigilanza previsti da MiCA, con particolare riguardo agli emittenti di ART ed EMT significativi e ai soggetti a loro collegati.
- L'obbligo di scambio riguarda un'ampia cerchia di soggetti: l'emittente, le società controllanti o controllate, i soggetti terzi con cui l'emittente ha accordi contrattuali rilevanti, i depositari della riserva e i CASP che prestano servizi collegati ai token significativi.
- Un'autorità competente può rifiutare lo scambio solo in tre casi tassativi: rischio per un'indagine in corso, procedimento giudiziario già avviato per gli stessi fatti, o sentenza definitiva già pronunciata nei confronti degli stessi soggetti.
- Il meccanismo si inserisce nel sistema di vigilanza rafforzata sugli ART ed EMT significativi, dove l'ABE esercita la supervisione diretta affiancata dalle autorità nazionali (art. 117).
- Lo scambio tempestivo di informazioni è presupposto essenziale per l'efficacia della vigilanza su strumenti che, per loro natura transfrontaliera, richiedono coordinamento tra più giurisdizioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 125 Reg. (UE) 2023/1114 — Scambio di informazioni
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Per adempiere alle responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 e fatto salvo l’articolo 96, l’ABE e le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti in forza del presente regolamento. A tal fine, le autorità competenti e l’ABE si scambiano tutte le informazioni relative a:
a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token collegato ad attività significativo;
b) un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token collegato ad attività significativo abbia un accordo contrattuale;
c) un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente creditizio o un’impresa di investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;
d) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token di moneta elettronica significativo;
e) un prestatore di servizi di pagamento che presta servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;
f) una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto dell’emittente di token di moneta elettronica significativi;
g) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi;
h) una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nella quale sia stato ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo;
i) l’organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).
2. Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a una richiesta di cooperazione nell’eseguire un’indagine o un’ispezione in loco di cui rispettivamente agli articoli 123 e 124 solo se:
a) l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alla propria indagine, alle proprie attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale;
b) è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;
c) nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 125 Cod. Amb. — domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
- Art. 125 D.Lgs. 209/2005 — Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
- Art. 125 D.Lgs. 42/2004 — Declaratoria di riservatezza
- Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero
- Articolo 125 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 125 Codice del Consumo: Prescrizione
Commento
Il contesto: vigilanza rafforzata sugli ART ed EMT significativi
L'articolo 125 si colloca nel Titolo VI di MiCA, dedicato alla vigilanza, e più specificamente nel Capo dedicato alla supervisione degli emittenti di ART ed EMT significativi da parte dell'ABE (Autorità Bancaria Europea). La «significatività» è determinata ai sensi dell'articolo 43 (per gli ART) e dell'articolo 56 (per gli EMT), sulla base di soglie dimensionali relative al numero di possessori, alla capitalizzazione di mercato e al volume di transazioni. Quando queste soglie vengono superate, l'ABE assume il ruolo di autorità competente primaria per la vigilanza di tali emittenti, con le autorità nazionali in posizione di supporto.
In questo contesto di supervisione condivisa, lo scambio di informazioni tra l'ABE e le autorità nazionali non è solo auspicabile ma è un presupposto funzionale: senza dati aggiornati e completi su tutte le dimensioni dell'attività dell'emittente e dei soggetti a esso collegati, né l'ABE né le autorità nazionali sarebbero in grado di esercitare una vigilanza efficace.
L'obbligo di scambio e la sua estensione soggettiva
Il paragrafo 1 dell'articolo 125 stabilisce l'obbligo di scambio «senza indebito ritardo» tra l'ABE e le autorità competenti di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti. La formulazione «senza indebito ritardo» è una locuzione standard del diritto europeo dei mercati finanziari, che implica la massima celerità compatibile con la gestione ordinata dei flussi informativi, senza tuttavia imporre un termine fisso.
Particolarmente rilevante è la definizione del perimetro soggettivo dello scambio, elencato alle lettere da a) ad i) del paragrafo 1. L'elenco comprende:
Emittenti e loro controllanti/controllate (lett. a e d): le informazioni sull'emittente di un ART o EMT significativo si estendono ai soggetti che lo controllano o da esso sono controllati. Questo ampliamento del perimetro è fondamentale per comprendere la struttura di gruppo dell'emittente e individuare eventuali rischi sistemici o comportamenti elusivi.
Soggetti terzi con accordi contrattuali rilevanti (lett. b): l'art. 34, par. 5, primo comma, lett. h) impone agli emittenti di ART significativi di comunicare gli accordi con soggetti terzi che svolgono funzioni essenziali. Le informazioni su questi soggetti terzi devono poter essere scambiate tra le autorità, perché è attraverso di essi che può manifestarsi il rischio operativo o di concentrazione.
Depositari della riserva (lett. c): il custode delle attività di riserva (un ente creditizio o un'impresa di investimento, ai sensi dell'art. 37) è un attore chiave del sistema di protezione dei possessori di ART. Lo scambio di informazioni su questo soggetto consente di monitorare la solidità del custode e la corretta segregazione degli attivi.
Prestatori di servizi di pagamento per EMT significativi (lett. e): i PSP che prestano servizi in relazione agli EMT significativi possono essere soggetti a vigilanza da parte di autorità diverse da quella che supervisiona l'emittente di EMT. Lo scambio assicura che nessun segmento della catena di erogazione del servizio rimanga fuori dal perimetro informativo delle autorità.
Distributori (lett. f): le persone fisiche o giuridiche che distribuiscono EMT significativi per conto dell'emittente (reti di distributori autorizzati) possono essere stabilite in giurisdizioni diverse da quella dell'emittente; lo scambio di informazioni tra le autorità dei rispettivi Paesi è essenziale per il monitoraggio.
CASP che forniscono custodia e piattaforme di negoziazione (lett. g e h): i CASP che custodiscono cripto-attività per conto di clienti in relazione a token significativi, e le piattaforme che li ammettono alla negoziazione, sono soggetti ulteriori della rete informativa. Attraverso di essi transitano le transazioni dei possessori e si forma il prezzo di mercato del token.
Organi di amministrazione (lett. i): le informazioni sugli organi di amministrazione di tutti i soggetti sopra elencati consentono alle autorità di verificare i requisiti di onorabilità e competenza (fit and proper), anche in ottica di prevenzione dei conflitti di interesse.
I tre casi di rifiuto legittimo dello scambio
Il paragrafo 2 prevede che un'autorità competente possa rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di scambio solo in tre casi tassativi, che bilanciamo l'imperativo della cooperazione con la tutela di interessi nazionali legittimi.
Il primo caso (lett. a) riguarda il rischio per un'indagine in corso: se la fornitura dell'informazione comprometterebbe un'indagine in corso nell'autorità richiesta (p.es. un'indagine penale per frode o riciclaggio di denaro connessa agli stessi soggetti), il rifiuto è legittimo. Il bilanciamento tra cooperazione regolamentare e integrità delle indagini penali è un tema delicato, che richiede un'interpretazione restrittiva: il rifiuto deve essere giustificato da un rischio concreto e non utilizzato come pretesto dilatorio.
Il secondo caso (lett. b) ricorre quando sia già in corso un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi ai tribunali dello Stato richiesto. In questo caso, la condivisione di informazioni potrebbe interferire con la procedura giudiziaria nazionale o con i diritti della difesa degli imputati.
Il terzo caso (lett. c) si applica quando nello Stato membro richiesto sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle stesse persone per gli stessi atti: il principio del ne bis in idem impedisce di riaprire un procedimento già chiuso con sentenza definitiva, e la trasmissione di informazioni che portassero a una nuova azione sanzionatoria per gli stessi fatti potrebbe violare tale principio.
Rapporto con la cooperazione internazionale
Gli obblighi dell'articolo 125 riguardano lo scambio di informazioni all'interno dell'Unione europea tra l'ABE e le autorità nazionali degli Stati membri. Per i rapporti con autorità di Paesi terzi si applicano invece gli articoli dedicati alla cooperazione internazionale (art. 128 e segg.), che prevedono meccanismi diversi, fondati su accordi di cooperazione e sul principio di reciprocità. La distinzione è importante per gli emittenti di ART ed EMT significativi con strutture di gruppo internazionali che includono soggetti stabiliti fuori dall'UE.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Lo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 125 riguarda solo gli emittenti di ART ed EMT significativi?
Sì. L'articolo 125 è inserito nel Capo dedicato alla vigilanza dell'ABE sugli emittenti significativi e fa riferimento espressamente all'art. 117 (vigilanza ABE) e all'art. 96 (obblighi di riservatezza). Per gli emittenti non significativi, la vigilanza rimane in capo alle autorità nazionali e i meccanismi di cooperazione applicabili sono quelli generali del Titolo VI.
Entro quale termine le autorità devono rispondere a una richiesta di scambio?
L'art. 125, par. 1 impone di rispondere 'senza indebito ritardo'. Non viene fissato un termine in giorni, a differenza di quanto previsto in altri atti UE (p.es. la Direttiva UCITS prevede 5 giorni lavorativi). Il termine è dunque quello della ragionevole diligenza, tenuto conto della complessità dell'informazione richiesta.
Le informazioni scambiate ai sensi dell'art. 125 sono soggette all'obbligo di riservatezza?
Sì. L'art. 125 opera 'fatto salvo l'articolo 96', che prevede obblighi di riservatezza professionale per tutte le persone che lavorano o abbiano lavorato per le autorità competenti, l'ESMA e l'ABE. Le informazioni riservate ricevute nell'ambito dello scambio possono essere utilizzate solo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e non possono essere divulgate a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.
Un'autorità che rifiuta di fornire informazioni può essere sanzionata?
Il Regolamento MiCA non prevede sanzioni dirette per le autorità che rifiutano lo scambio di informazioni, ma il rifiuto deve rientrare in uno dei tre casi tassativi dell'art. 125, par. 2. Un rifiuto al di fuori di questi casi potrebbe configurare una violazione del Regolamento e dar luogo a procedure di infrazione o a ricorso al meccanismo di mediazione dell'ABE/ESMA.
Le informazioni sugli organi di amministrazione rientrano nell'obbligo di scambio?
Sì, la lettera i) del par. 1 include espressamente 'l'organo di amministrazione dei soggetti' elencati alle lettere da a) ad h). Questo comprende informazioni su identità, requisiti di onorabilità e competenza degli amministratori degli emittenti, dei distributori, dei CASP collegati e degli altri soggetti nel perimetro di vigilanza.
Vedi anche