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Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ABE istituisce un comitato interno permanente dedicato esclusivamente alle cripto-attività, incaricato di elaborare le decisioni dell'ABE nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza sugli emittenti di ART ed EMT significativi.
  • Il comitato elabora anche le decisioni relative ai progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) riguardanti i compiti di vigilanza ABE in materia di cripto-attività.
  • Il mandato del comitato è circoscritto ai compiti connessi alle cripto-attività: non può intervenire su materie diverse da quelle assegnate dall'art. 118.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 118 Reg. (UE) 2023/1114 — Comitato per le cripto-attività dell’ABE

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. L’ABE istituisce un comitato interno permanente a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, incaricato di elaborare le decisioni dell’ABE che devono essere adottate conformemente all’articolo 44 del citato regolamento, comprese le decisioni relative ai compiti di vigilanza conferiti all’ABE dal presente regolamento.

2. Il comitato per le cripto-attività può inoltre elaborare decisioni in relazione ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e ai progetti di norme tecniche di attuazione concernenti i compiti di vigilanza conferiti all’ABE dal presente regolamento.

3. L’ABE garantisce che il comitato per le cripto-attività svolga unicamente le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 e ogni altro compito necessario allo svolgimento delle sue attività connesse alle cripto-attività.

Commento

Il ruolo dell'ABE nella vigilanza MiCA sulle cripto-attività significative

Il Regolamento MiCA introduce un sistema di vigilanza su due livelli per gli emittenti di ART ed EMT: le autorità competenti nazionali vigilano sugli emittenti ordinari, mentre l'Autorità Bancaria Europea (ABE) esercita la vigilanza diretta sugli emittenti di ART significativi e di EMT significativi, come previsto dagli artt. 117 e 119. La «significatività» è determinata sulla base di criteri quantitativi (numero di possessori, capitalizzazione, volume delle transazioni) che l'art. 43 specifica nel dettaglio.

Questa scelta riflette la preoccupazione che le stablecoin di grande dimensione — quelle che possono diventare sistemicamente rilevanti per la stabilità finanziaria dell'area euro — siano vigilate da un'autorità europea centralizzata piuttosto che da una singola autorità nazionale, evitando asimmetrie regolatorie e garantendo la coerenza dell'azione di vigilanza a livello di Unione.

Il comitato per le cripto-attività: struttura e base giuridica

L'articolo 118 prevede che l'ABE istituisca un «comitato interno permanente» ai sensi dell'art. 41 del Regolamento istitutivo ABE (Regolamento (UE) n. 1093/2010). I comitati interni permanenti dell'ABE sono organi specializzati che supportano il Consiglio delle Autorità di Vigilanza — il principale organo decisionale dell'ABE — nella preparazione delle decisioni nelle materie di propria competenza.

Il comitato per le cripto-attività è strutturato come organo dedicato esclusivamente alle materie MiCA, a differenza dei comitati trasversali (come il Comitato Permanente per i Rischi) che coprono più aree. Questa specializzazione è giustificata dalla complessità tecnica e giuridica delle cripto-attività, che richiede competenze specifiche diverse da quelle tradizionali del settore bancario.

Le competenze del comitato: decisioni di vigilanza e normazione tecnica

Il comitato svolge due funzioni principali. La prima, ai sensi del paragrafo 1, è l'elaborazione delle decisioni che il Consiglio ABE deve adottare nell'esercizio dei compiti di vigilanza diretta sugli emittenti di ART ed EMT significativi. «Elaborare» significa che il comitato propone, istruisce e prepara le bozze di decisione, che vengono poi formalmente adottate dal Consiglio delle Autorità di Vigilanza secondo la procedura dell'art. 44 del Regolamento ABE.

La seconda funzione, ai sensi del paragrafo 2, riguarda l'elaborazione delle decisioni relative ai progetti di RTS e ITS concernenti i compiti di vigilanza ABE. Gli RTS e gli ITS sono strumenti di normazione tecnica che l'ABE elabora su mandato MiCA per specificare requisiti dettagliati su aspetti operativi della vigilanza (ad esempio, il formato delle segnalazioni degli emittenti significativi, i criteri di valutazione della significatività, le procedure di cooperazione con le autorità nazionali).

Il perimetro esclusivo del mandato

Il paragrafo 3 introduce un vincolo esplicito di perimetro: il comitato per le cripto-attività svolge unicamente le attività dei paragrafi 1 e 2, più «ogni altro compito necessario allo svolgimento delle sue attività connesse alle cripto-attività». Questa formula, apparentemente espansiva, è in realtà interpretata restrittivamente: i compiti aggiuntivi devono essere accessori e strumentali a quelli principali di vigilanza e normazione tecnica, non una base per estendere la competenza del comitato ad altre materie ABE.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quale differenza c'è tra il comitato per le cripto-attività dell'ABE e l'ESMA nel sistema di vigilanza MiCA?

L'ABE esercita la vigilanza diretta sugli emittenti di ART ed EMT significativi (Titoli III e IV), mentre l'ESMA ha competenze trasversali di coordinamento, elaborazione di orientamenti e standard tecnici, e vigilanza sull'applicazione coerente del regolamento da parte delle autorità nazionali per i CASP e per le cripto-attività non significative. Il comitato per le cripto-attività è un organo interno ABE che supporta specificamente la funzione di vigilanza diretta dell'ABE.

I membri del comitato per le cripto-attività sono funzionari ABE o rappresentanti delle autorità nazionali?

I comitati permanenti dell'ABE ai sensi dell'art. 41 del Regolamento ABE sono composti da membri del Consiglio delle Autorità di Vigilanza, che a loro volta sono i rappresentanti delle autorità nazionali competenti degli Stati membri. Il comitato per le cripto-attività è quindi composto da rappresentanti delle autorità nazionali con competenza specifica sulle cripto-attività, affiancati dallo staff tecnico ABE.

Gli RTS elaborati dal comitato diventano direttamente applicabili oppure devono essere recepiti dagli Stati membri?

Gli RTS, una volta adottati dalla Commissione europea mediante atto delegato ai sensi degli artt. 10-14 del Regolamento ABE, sono atti dell'UE direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale. Entrano in vigore nella data indicata nell'atto delegato o, in mancanza, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Il comitato può avviare procedimenti di infrazione contro uno Stato membro che non rispetta il Titolo III di MiCA?

No. Il comitato per le cripto-attività è un organo interno all'ABE e non ha potere di avviare procedure di infrazione, che spettano alla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE. L'ABE può però segnalare violazioni del diritto UE, formulare raccomandazioni e, nei limiti dei propri poteri, adottare decisioni vincolanti nei confronti degli emittenti significativi direttamente vigilati.

Il comitato per le cripto-attività ha un equivalente all'ESMA per la vigilanza sui CASP?

Il Regolamento MiCA non prevede un comitato ESMA dedicato alle cripto-attività con funzioni di vigilanza diretta sui CASP: la vigilanza sui CASP rimane in capo alle autorità nazionali, con l'ESMA che svolge un ruolo di coordinamento e convergenza. L'ESMA istituisce internamente i propri gruppi di lavoro tecnici, ma questi non hanno la veste di comitato permanente equiparabile a quello previsto dall'art. 118 per l'ABE.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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