Testo dell'articoloVigente
Art. 117 Reg. (UE) 2023/1114 – Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 43 o 44, l’emittente di tale token svolge la propria attività sotto la vigilanza dell’ABE. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali competenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l’ABE esercita i poteri delle autorità competenti conferiti dagli articoli da 22 a 25, dall’articolo 29, dall’articolo 33, dall’articolo 34, paragrafi 7 e 12, dall’articolo 35, paragrafi 3 e 5, dall’articolo 36, paragrafo 10, nonché dagli articoli 41, 42, 46 e 47 nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività significativi.
2. Se un emittente di un token collegato ad attività significativo presta anche servizi per le cripto-attività o emette cripto-attività che non sono token collegati ad attività significativi, tali servizi e attività rimangono sotto la vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro d’origine.
3. Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 3, l’ABE procede a una nuova valutazione prudenziale per garantire che l’emittente rispetti il titolo III.
4. Se un token di moneta elettronica emesso da un istituto di moneta elettronica è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 56 o 57, l’ABE vigila sulla conformità dell’emittente di tale token di moneta elettronica significativo agli articoli 55 e 58. Ai fini della vigilanza per la conformità agli articoli 55 e 58, l’ABE esercita i poteri conferiti alle autorità competenti dagli articoli 22 e 23, dall’articolo 24, paragrafo 3, nonché dagli articoli 35, paragrafi 3 e 5, dall’articolo 36, paragrafo 10, e dagli articoli 46 e 47, nei confronti di istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi.
5. L’ABE esercita i propri poteri di vigilanza di cui ai paragrafi da 1 a 4 in stretta cooperazione con le altre autorità competenti responsabili della vigilanza dell’emittente, in particolare:
a) l’autorità di vigilanza prudenziale, compresa, se del caso, la BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013;
b) le pertinenti autorità competenti a norma della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2009/110/CE, se del caso;
c) le autorità competenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il modello di vigilanza «a due livelli»: autorità nazionale e ABE
L'articolo 117 del Regolamento MiCA introduce una delle architetture di vigilanza più innovative dell'intero regolamento: il trasferimento della vigilanza primaria dall'autorità competente nazionale all'Autorità Bancaria Europea (ABE) nel momento in cui un ART o un EMT raggiunge la soglia di «significatività». Il modello è concettualmente simile al Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) nel settore bancario, dove la vigilanza sulle banche «significative» si sposta dalla banca centrale nazionale alla BCE. MiCA replica questa architettura per le stablecoin di dimensioni sistemiche.
La ratio è chiara: un ART o EMT classificato come significativo presenta caratteristiche - in termini di numero di possessori, volumi di transazione, legame con il sistema finanziario, utilizzo come mezzo di scambio - tali da richiedere una vigilanza centralizzata a livello europeo. La frammentazione della vigilanza su base puramente nazionale non sarebbe adeguata a gestire i rischi sistemici che questi token possono generare nell'intero spazio economico europeo.
La vigilanza ABE sugli emittenti di ART significativi
Il paragrafo 1 stabilisce che, a seguito della classificazione come significativo ai sensi degli articoli 43 o 44, l'emittente dell'ART «svolge la propria attività sotto la vigilanza dell'ABE». I poteri che l'ABE esercita nei confronti degli emittenti di ART significativi sono quelli conferiti alle autorità competenti da un ampio ventaglio di disposizioni del Titolo III:
- Artt. 22-25: comunicazione periodica, supervisione dei volumi e dei flussi dell'ART.
- Art. 29: liquidità della riserva di attività.
- Art. 33: requisiti prudenziali (fondi propri).
- Art. 34, paragrafi 7 e 12: investimento delle riserve e rapporti con depositari.
- Art. 35, paragrafi 3 e 5: remunerazione variabile e limiti agli incentivi.
- Art. 36, paragrafo 10: governance e controllo interno.
- Artt. 41-42: valutazione delle acquisizioni e dei cambiamenti nell'organo di amministrazione.
- Artt. 46-47: rimborso e misure straordinarie.
In sintesi, l'ABE assume il controllo diretto sui profili più rilevanti della solidità finanziaria e della conformità prudenziale dell'emittente.
Perimetro residuo di vigilanza delle autorità nazionali
Il paragrafo 2 chiarisce che il trasferimento della vigilanza all'ABE non è totale: se l'emittente di ART significativo svolge anche servizi CASP o emette cripto-attività che non sono ART significativi, queste attività restano sotto la vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.
Questo perimetro residuo è importante nella pratica: un emittente di stablecoin significativa può essere anche un exchange (CASP) o emettere altri token. In questi casi, la vigilanza è «divisa»: l'ABE segue l'ART significativo, l'autorità nazionale segue il resto. Questa ripartizione richiede una coordinazione strutturata tra ABE e autorità nazionale per evitare lacune o sovrapposizioni, affidata al meccanismo di cooperazione previsto dal paragrafo 5.
La nuova valutazione prudenziale post-classificazione
Il paragrafo 3 introduce un obbligo specifico che decorre al momento della classificazione come significativo: l'ABE «procede a una nuova valutazione prudenziale per garantire che l'emittente rispetti il Titolo III». Questa nuova valutazione non è un'ispezione straordinaria, ma una revisione sistematica della posizione dell'emittente rispetto a tutti i requisiti del Titolo III - fondi propri, riserva di attività, liquidità, governance, gestione dei conflitti di interesse.
Il paragrafo 3 richiama l'articolo 43, che disciplina il processo di classificazione come significativo: questo richiamo segnala che la nuova valutazione è strutturalmente connessa alla decisione di classificazione e ne costituisce un complemento necessario.
La vigilanza ABE sugli emittenti di EMT significativi
Il paragrafo 4 estende la vigilanza ABE anche agli emittenti di token di moneta elettronica (EMT) classificati come significativi ai sensi degli articoli 56 o 57. Tuttavia, il perimetro è più ristretto rispetto agli ART: l'ABE vigila esclusivamente sulla conformità agli articoli 55 e 58 di MiCA, che disciplinano rispettivamente i requisiti aggiuntivi per gli EMT significativi (riserve, governance, antiriciclaggio) e le deroghe applicabili agli istituti di moneta elettronica che emettono EMT significativi.
I poteri dell'ABE sugli emittenti di EMT significativi sono più limitati: essa esercita i poteri delle autorità competenti previsti dagli artt. 22, 23, 24 (paragrafo 3), 35 (paragrafi 3 e 5), 36 (paragrafo 10), 46 e 47. La vigilanza prudenziale «bancaria» sull'istituto di moneta elettronica resta in capo all'autorità nazionale competente ai sensi della direttiva EMD2.
La cooperazione strutturata tra ABE e le altre autorità
Il paragrafo 5 impone all'ABE di esercitare i propri poteri «in stretta cooperazione» con le altre autorità competenti. L'elenco è articolato in tre categorie:
(a) Autorità di vigilanza prudenziale, inclusa la BCE nell'ambito del MVU per gli enti creditizi che emettono ART o EMT significativi. Questo punto riflette il fatto che un emittente di stablecoin significativa può essere contemporaneamente una banca vigilata dalla BCE.
(b) Autorità competenti EMD2: per gli emittenti di EMT che sono istituti di moneta elettronica, l'autorità di vigilanza ai sensi della direttiva EMD2 mantiene la vigilanza sulla conformità alla normativa EMD2, in parallelo con la vigilanza ABE sugli obblighi MiCA specifici.
(c) Autorità competenti per i mercati cripto-attività: le autorità nazionali che hanno competenza sull'emittente ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, MiCA mantengono un ruolo di cooperazione e supporto all'ABE.
L'articolazione della cooperazione è ulteriormente definita dagli articoli 119 e 120 di MiCA, che disciplinano i collegi di supervisori per gli emittenti significativi - sede privilegiata per il coordinamento delle diverse autorità coinvolte.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando passa la vigilanza su un emittente di ART dall'autorità nazionale all'ABE?
Il trasferimento avviene quando l'ART viene classificato come 'significativo' ai sensi degli articoli 43 o 44 di MiCA. Da quel momento, l'emittente svolge la propria attività sotto la vigilanza dell'ABE per tutti gli obblighi del Titolo III, mentre le altre attività (CASP, altri token non significativi) restano sotto la vigilanza dell'autorità nazionale.
Quali poteri esercita l'ABE sugli emittenti di ART significativi?
L'ABE esercita i poteri delle autorità competenti previsti da un ampio insieme di disposizioni del Titolo III: comunicazione periodica, vigilanza sulla liquidità della riserva, requisiti prudenziali (fondi propri), governance, valutazione delle acquisizioni, misure di rimborso. L'elenco completo è indicato nell'art. 117, paragrafo 1.
La vigilanza ABE sugli EMT significativi ha lo stesso perimetro di quella sugli ART significativi?
No. Per gli EMT significativi, l'ABE vigila esclusivamente sulla conformità agli artt. 55 e 58 MiCA (requisiti aggiuntivi per EMT significativi). I poteri dell'ABE sono più limitati rispetto agli ART significativi. La vigilanza prudenziale sull'istituto di moneta elettronica emittente resta in capo all'autorità nazionale competente ai sensi della direttiva EMD2.
Come cooperano ABE e BCE nella vigilanza sugli emittenti significativi che sono anche banche?
L'art. 117, paragrafo 5, impone all'ABE di esercitare i propri poteri in stretta cooperazione con la vigilanza prudenziale, inclusa la BCE nel quadro del MVU. In pratica, ABE e BCE condividono informazioni e coordinano le rispettive attività di vigilanza, per evitare duplicazioni e lacune nel presidio complessivo dell'emittente.
Un emittente di ART classificato come significativo deve soddisfare requisiti aggiuntivi rispetto a prima della classificazione?
Sì. Oltre al trasferimento della vigilanza all'ABE, la classificazione come significativo comporta requisiti aggiuntivi ai sensi del Titolo III di MiCA - in particolare requisiti più stringenti di fondi propri, liquidità della riserva e obblighi di governance. L'ABE effettua una nuova valutazione prudenziale per verificare la conformità a questi requisiti immediatamente dopo la classificazione (art. 117, paragrafo 3).