← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli Stati membri devono garantire che tutte le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi di MiCA siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione davanti a un organo giurisdizionale.
  • Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica anche in caso di silenzio dell'autorità: se non è stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione completa, l'interessato può ricorrere al giudice.
  • Enti pubblici, organizzazioni di consumatori con legittimo interesse e organizzazioni professionali possono adire i giudici o organi amministrativi competenti per garantire l'applicazione del Regolamento nell'interesse dei consumatori.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 113 Reg. (UE) 2023/1114 — Diritto di impugnazione

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dalle autorità competenti in applicazione del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale. Il diritto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

2. Gli Stati membri provvedono affinché uno o più dei seguenti organismi, come stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i giudici o gli organi amministrativi competenti per garantire l’applicazione del presente regolamento:

a) enti pubblici o loro rappresentanti;

b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i possessori di cripto-attività;

c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri.

Commento

Funzione dell'articolo 113 nel sistema MiCA

L'articolo 113 MiCA presidia il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nei confronti delle decisioni delle autorità competenti nazionali adottate in applicazione del Regolamento. Si inserisce in un sistema di vigilanza che vede le autorità nazionali svolgere la funzione di «gatekeeper» per emittenti di ART, di EMT e per i CASP: esse autorizzano, vigilano, sospendono, vietano e sanzionano. Senza una valvola di controllo giurisdizionale, il potere discrezionale che MiCA attribuisce alle autorità (si veda il catalogo dell'articolo 94) potrebbe determinare compressioni sproporzionate dei diritti degli operatori. L'articolo 113 assicura che ogni atto amministrativo adottato in applicazione del Regolamento sia giustiziabile, in coerenza con il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE.

Obbligo di motivazione: il presupposto del controllo

Il paragrafo 1 impone che le decisioni siano adeguatamente motivate. Questo requisito, apparentemente formale, ha rilevanza sostanziale: una motivazione adeguata consente al destinatario di comprendere le ragioni del provvedimento, di valutare se ricorrere e di fondare il ricorso su motivi specifici. Nel contesto MiCA, la motivazione è particolarmente rilevante per decisioni di portata inibitoria, come il diniego di autorizzazione CASP, la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 64, il divieto definitivo di offerta ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera m. L'obbligo di motivazione non è definito da MiCA in termini più specifici: si rinvia al diritto nazionale e ai principi generali del diritto amministrativo europeo elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Il silenzio-inadempimento: il caso della domanda senza risposta

Un profilo innovativo rispetto alla disciplina tradizionale è la previsione che il diritto di impugnazione si applichi anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione completa. In termini di diritto amministrativo, si tratta di un meccanismo analogo al ricorso avverso il silenzio-inadempimento: l'inerzia dell'autorità è equiparata a un provvedimento negativo che può essere impugnato davanti al giudice. Questo presidio è rilevante per gli operatori del mercato cripto, che possono trovarsi in una situazione di incertezza prolungata qualora l'autorità non risponda entro i termini procedurali: il ricorso al giudice consente di ottenere una pronuncia che imponga all'autorità di provvedere. Il termine di sei mesi decorre dalla presentazione di una domanda corredata di tutte le informazioni richieste: una domanda incompleta non fa decorrere il termine.

Legittimazione attiva collettiva: enti, consumatori, associazioni

Il paragrafo 2 disciplina la tutela collettiva nell'applicazione di MiCA: uno o più tra enti pubblici o loro rappresentanti, organizzazioni di consumatori con legittimo interesse a proteggere i possessori di cripto-attività e organizzazioni professionali con legittimo interesse a proteggere i propri membri possono adire i giudici o gli organi amministrativi competenti per garantire l'applicazione del Regolamento nell'interesse dei consumatori. La disposizione si ispira al modello della tutela degli interessi collettivi (actio popularis temperata) presente in altri settori del diritto dei mercati finanziari e dei consumatori. Il «legittimo interesse» è un requisito che gli ordinamenti nazionali dovranno specificare: non qualsiasi associazione può agire, ma solo quelle che possano dimostrare un interesse istituzionale qualificato alla tutela dei possessori di cripto-attività. L'apertura ai soggetti collettivi è particolarmente rilevante nel mercato cripto, dove i singoli possessori al dettaglio raramente dispongono delle risorse per agire individualmente contro decisioni delle autorità o comportamenti degli operatori.

Raccordo con la disciplina MiCA e i diritti nazionali

L'articolo 113 è una norma di armonizzazione minima sul piano procedurale: impone agli Stati membri di assicurare la giustiziabilità e la motivazione, ma lascia alla discrezionalità nazionale la definizione degli organi competenti, dei termini di ricorso, delle regole di ammissibilità e degli effetti dell'impugnazione. In Italia, ad esempio, i provvedimenti dell'OAM, della Banca d'Italia o della Consob adottati in applicazione di MiCA saranno soggetti ai rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dal diritto interno (ricorso al TAR, opposizione davanti alla corte d'appello a seconda del tipo di provvedimento), con le garanzie di adeguata motivazione che l'articolo 113 cristallizza a livello europeo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando scatta il diritto di ricorso per silenzio dell'autorità?

Quando non è stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste. Il termine decorre dalla completezza del fascicolo, non dalla semplice presentazione: una domanda incompleta non fa decorrere i sei mesi.

Quali tipi di decisioni sono impugnabili ai sensi dell'articolo 113?

Tutte le decisioni adottate dalle autorità competenti in applicazione del Regolamento MiCA: diniego di autorizzazione, revoca, sospensione, divieto di offerta, sanzioni amministrative, imposta integrazione del white paper. L'articolo 113 non elenca i tipi di decisioni ma stabilisce una clausola generale.

Un singolo possessore di cripto-attività può impugnare una decisione dell'autorità?

Dipende dal diritto nazionale: l'articolo 113 garantisce il diritto di impugnazione ma non disciplina la legittimazione del singolo. In genere, il destinatario diretto della decisione (l'emittente o il CASP) è certamente legittimato. I singoli possessori potrebbero avere interesse a impugnare ma occorre verificare le norme processuali nazionali sulla legittimazione attiva.

Le organizzazioni di consumatori possono agire anche contro i CASP o solo contro le decisioni delle autorità?

Il paragrafo 2 consente di adire i giudici o gli organi amministrativi per garantire l'applicazione del Regolamento nell'interesse dei consumatori, non solo per impugnare atti delle autorità. In linea di principio, le associazioni con legittimo interesse possono agire anche per far accertare violazioni MiCA da parte di operatori privati, nei limiti consentiti dal diritto processuale nazionale.

La motivazione della decisione deve seguire un formato standard previsto da MiCA?

No: MiCA impone solo che la motivazione sia 'adeguata', senza prescriverne il formato o il dettaglio. La valutazione dell'adeguatezza è rimessa ai giudici nazionali, che applicheranno i propri standard di sindacato della motivazione degli atti amministrativi, arricchiti dai principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia UE.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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