← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ESMA (per le cripto-attività ordinarie e i CASP) e l'ABE (per ART ed EMT) svolgono un ruolo di facilitazione e coordinamento rispetto alle misure adottate dalle autorità nazionali ai sensi dell'art. 105 (poteri di intervento sul prodotto).
  • Dopo aver ricevuto la notifica di una misura prevista dall'art. 105, l'ESMA o l'ABE emette un parere che verifica la giustificazione e la proporzionalità della misura; se necessario, invita altre autorità competenti ad adottare misure analoghe.
  • Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità europea, assicurando piena trasparenza verso il mercato.
  • Quando un'autorità nazionale adotta misure contrarie al parere dell'ESMA/ABE o si astiene dall'adottare le misure raccomandate, deve pubblicare immediatamente un avviso motivato sul proprio sito web (meccanismo «comply or explain»).
  • Il meccanismo garantisce la coerenza delle misure di vigilanza nell'Unione, evitando frammentazioni regolatorie tra Stati membri pur nel rispetto delle competenze nazionali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 106 Reg. (UE) 2023/1114 — Coordinamento con l’ESMA o l’ABE

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. L’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE svolge un ruolo di facilitazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 105. L’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE, garantisce che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se del caso, un approccio coerente.

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione a norma dell’articolo 105, paragrafo 3, di una misura da adottare a norma di tale articolo, l’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE, emette un parere per confermare che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, l’ABE, ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito web dell’ESMA o, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, dell’ABE.

3. Se un’autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere emesso dall’ESMA o dall’ABE a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito web un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.

Commento

La struttura duale ESMA/ABE nel sistema di vigilanza MiCA

Il Regolamento MiCA ha istituito un sistema di vigilanza a doppio livello, con autorità competenti nazionali per la gestione ordinaria e autorità europee — ESMA e ABE — per il coordinamento, la supervisione diretta dei soggetti significativi e i poteri di intervento trasversali. L'articolo 106 si inserisce in questo quadro, disciplinando uno specifico meccanismo di raccordo tra il livello nazionale e quello europeo nell'ambito dei poteri di intervento sul prodotto previsti dall'articolo 105.

La ripartizione di competenze tra ESMA e ABE riflette la struttura interna del Regolamento: l'ESMA è competente per le cripto-attività non classificate come ART o EMT (inclusi i CASP in quanto tali), mentre l'ABE assume un ruolo primario per gli ART e gli EMT, data la loro natura più vicina agli strumenti finanziari tradizionali e alla moneta elettronica (ambiti di expertise storica dell'ABE). Per i CASP che emettono anche ART o EMT, la linea di confine tra competenze ESMA e ABE può richiedere un coordinamento specifico tra le due autorità.

Il potere di intervento sul prodotto ex art. 105 e il ruolo dell'art. 106

Per comprendere l'articolo 106 è necessario richiamare brevemente il contenuto dell'articolo 105. Quest'ultimo attribuisce alle autorità competenti nazionali il potere di vietare o limitare nella propria giurisdizione: l'offerta al pubblico di determinate cripto-attività; la prestazione di determinati servizi per le cripto-attività; la detenzione di posizioni in determinati token. Si tratta di poteri di intervento di natura cautelare, esercitabili quando si riscontri un rischio significativo per la protezione degli investitori, l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria, e le misure ordinarie di supervisione risultino insufficienti.

L'articolo 106 si attiva nel momento in cui un'autorità nazionale intende esercitare questi poteri: deve notificarli all'ESMA o all'ABE prima della loro adozione (o, in caso di urgenza, contestualmente). L'autorità europea svolge allora un ruolo di «filtro» di proporzionalità e coerenza.

Il parere ESMA/ABE: contenuto e funzione

Il paragrafo 2 descrive il meccanismo centrale: l'ESMA o l'ABE «emette un parere per confermare che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati». Il parere assolve due funzioni distinte. Da un lato, costituisce un controllo europeo sull'uso dei poteri nazionali di intervento, evitando che vengano esercitati in modo discriminatorio, sproporzionato o in contrasto con il principio del mercato unico. Dall'altro lato, può svolgere una funzione propositiva: se l'ESMA o l'ABE ritiene «necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio», lo dichiara nel parere, di fatto raccomandando un intervento coordinato.

La pubblicazione del parere sul sito web dell'autorità europea assicura trasparenza verso gli operatori di mercato, i quali possono così conoscere la valutazione dell'autorità di vertice sulla legittimità e proporzionalità della misura nazionale. Questa pubblicità rafforza anche la funzione di deterrenza: un'autorità nazionale che sappia che il proprio provvedimento sarà esaminato pubblicamente da ESMA o ABE avrà incentivi ad agire con maggiore cautela e rigore motivazionale.

Il meccanismo «comply or explain»

Il paragrafo 3 introduce il meccanismo noto nelle discipline finanziarie europee come «comply or explain»: quando un'autorità competente nazionale si discosti dal parere dell'ESMA/ABE (adottando misure contrarie o astenendosi dall'adottare quelle raccomandate), deve pubblicare «immediatamente sul suo sito web un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni».

Questo meccanismo non è un obbligo di conformità: MiCA non attribuisce ai pareri ESMA/ABE una forza vincolante tale da impedire alle autorità nazionali di discostarsi. Mantiene però una pressione regolamentare significativa attraverso la pubblicità del disaccordo. Un'autorità che si discosti ripetutamente dai pareri europei senza motivazioni convincenti corre il rischio di essere percepita come un outlier del sistema di vigilanza UE, con potenziali ripercussioni sulla propria credibilità e — nel lungo periodo — sull'attrazione di operatori nel proprio territorio.

Coordinamento vs. supervisione diretta

Va chiarito che il ruolo dell'articolo 106 è di coordinamento, non di supervisione diretta. L'ESMA e l'ABE non sostituiscono le autorità nazionali nell'esercizio dei poteri di intervento dell'art. 105. La supervisione diretta da parte dell'ABE è invece prevista per gli emittenti di ART ed EMT significativi (artt. 117 e segg.), dove l'ABE assume il ruolo di autorità competente primaria, affiancata dalle autorità nazionali. Nell'ambito dell'articolo 106, invece, la competenza decisionale rimane in capo all'autorità nazionale; il parere europeo è uno strumento di allineamento e trasparenza, non di sostituzione.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per un CASP o un emittente di cripto-attività, l'esistenza dell'articolo 106 ha implicazioni concrete: in primo luogo, una misura di intervento adottata da un'autorità nazionale è soggetta a un vaglio europeo che può — in presenza di un parere negativo — esporla a un contenzioso giuridico più agevole per l'operatore interessato. In secondo luogo, se il parere ESMA/ABE raccomanda che anche altre autorità adottino misure analoghe, l'operatore potrebbe trovarsi di fronte a un blocco coordinato a livello europeo. È quindi essenziale per gli operatori monitorare le pubblicazioni dei pareri ESMA e ABE, che rappresentano un segnale precoce di possibili azioni regolatorie coordinate nell'Unione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il parere dell'ESMA o dell'ABE ai sensi dell'art. 106 è vincolante per le autorità nazionali?

No. Il parere non ha forza vincolante: le autorità nazionali possono discostarsi da esso, purché pubblichino immediatamente un avviso motivato sul proprio sito web (meccanismo 'comply or explain'). Tuttavia, il parere esercita una pressione regolamentare significativa attraverso la pubblicità del disaccordo.

Quando interviene l'ESMA e quando l'ABE nell'ambito dell'art. 106?

L'ESMA coordina le misure relative alle cripto-attività ordinarie e ai CASP in quanto tali. L'ABE interviene per le misure che riguardano gli ART e gli EMT. La distinzione riflette la ripartizione di competenze nell'intero Regolamento MiCA: ABE per i token con natura finanziaria più marcata (stablecoin), ESMA per gli altri.

Un operatore può impugnare una misura nazionale in contrasto con il parere ESMA/ABE?

L'esistenza di un parere negativo dell'ESMA/ABE non crea di per sé un diritto di impugnazione automatico, ma può rafforzare significativamente le argomentazioni dell'operatore in un ricorso amministrativo o giurisdizionale, dimostrando che la misura è stata valutata dall'autorità europea come sproporzionata o ingiustificata.

Il meccanismo dell'art. 106 si applica anche alle misure di vigilanza ordinaria?

No. L'art. 106 si riferisce specificamente alle misure adottate ai sensi dell'art. 105 (poteri di intervento sul prodotto: divieti e restrizioni su offerta e servizi). Per le altre misure di vigilanza ordinaria (sanzioni, richieste di informazioni, ispezioni), si applicano le procedure di cooperazione e coordinamento previste da altri articoli del Regolamento.

Cosa deve contenere l'avviso pubblicato dall'autorità nazionale che si discosta dal parere europeo?

L'art. 106, par. 3 richiede un avviso in cui l'autorità 'spiega in modo esauriente le proprie motivazioni'. L'avviso deve contenere le ragioni per cui la misura è ritenuta giustificata e proporzionata nonostante il parere contrario, e — se del caso — le ragioni per cui non si adottano le misure raccomandate dall'ESMA/ABE per le altre autorità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.