In sintesi
- Alla scadenza dell'affidamento o in caso di cessazione anticipata, il nuovo gestore subentra nella disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per la gestione del servizio.
- Il subentro avviene all'esito del nuovo affidamento, garantendo la continuità del servizio pubblico senza interruzioni.
- Si applicano le disposizioni sull'indennizzo del gestore uscente previste dall'articolo 19, comma 2, per gli investimenti non ancora ammortizzati.
- Il regime del subentro è strettamente connesso alla disciplina dei beni essenziali di cui all'articolo 21 e alla durata dell'affidamento di cui all'articolo 19.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 D.Lgs. 201/2022 — Regime del subentro in caso di scadenza dell’affidamento o cessazione anticipata
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, all’esito del nuovo affidamento, il nuovo gestore subentra nella disponibilità delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio. Si applicano le disposizioni in tema di indennizzo del gestore uscente di cui all’articolo 19, comma
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Stesso numero, altri codici
- Art. 23 D.Lgs. 504/1995 — Depositi fiscali di prodotti energetici
- Articolo 23 L. 184/1983: Revoca dell'affidamento preadottivo
- Art. 23 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi degli importatori
- Art. 23 Cod. Amb. — Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
- Art. 23 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione
- Art. 23 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Il subentro come meccanismo di continuità del servizio pubblico
L'articolo 23 del D.Lgs. 201/2022 disciplina il passaggio di consegne tra gestore uscente e gestore entrante in due ipotesi: la scadenza naturale del periodo di affidamento e la cessazione anticipata. La norma è breve ma rilevante, perché cristallizza il principio che la continuità del servizio pubblico non può essere messa a rischio dal turn-over degli operatori. Il subentro nella disponibilità delle reti e degli impianti è automatico, nel senso che avviene di diritto all'esito del nuovo affidamento, senza che il gestore uscente possa condizionarlo a trattative o al soddisfacimento di proprie pretese economiche.
Cosa subentra il nuovo gestore
L'articolo 23 parla di subentro nella «disponibilità» delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali. Il termine «disponibilità» è più ampio di «proprietà»: il nuovo gestore acquisisce il diritto di utilizzare le infrastrutture necessarie al servizio, indipendentemente da chi ne sia proprietario. Se le reti sono di proprietà dell'ente locale, il nuovo gestore le riceve in concessione o uso; se appartengono a una società patrimoniale pubblica ai sensi dell'articolo 21, comma 5, subentra nel rapporto di accesso. Resta inteso che i beni acquistati dal gestore uscente con proprie risorse e non classificati come «essenziali» ai sensi dell'articolo 21 restano nella disponibilità del gestore stesso.
L'indennizzo del gestore uscente: il rinvio all'articolo 19
La norma rinvia espressamente all'articolo 19, comma 2, per la disciplina dell'indennizzo del gestore uscente. Quella disposizione prevede che, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti o in caso di cessazione anticipata, il gestore uscente abbia diritto a un indennizzo pari al valore contabile degli investimenti non ancora ammortizzati, rivalutato sulla base degli indici ISTAT e al netto degli eventuali contributi pubblici ricevuti. L'indennizzo è posto a carico del gestore subentrante, non dell'ente affidante: ciò significa che il costo della continuità ricade sull'operatore che beneficia delle infrastrutture già realizzate, incentivando una pianificazione finanziaria accurata da parte di chi partecipa alle gare.
Il rapporto con la durata dell'affidamento e la pianificazione degli investimenti
Il meccanismo del subentro è intimamente connesso con la regola sulla durata prevista dall'articolo 19, comma 1. Quella norma stabilisce che la durata dell'affidamento deve essere proporzionata agli investimenti, in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzarli. Quando la durata è correttamente calibrata sugli investimenti, il gestore uscente — in caso di scadenza naturale — riceve il servizio senza residui di ammortamento significativi e il subentro avviene senza indennizzo. L'indennizzo scatta nei casi patologici: cessazione anticipata per inadempimento, revoca per ragioni di interesse pubblico, oppure quando l'ente ha fissato una durata inferiore al periodo di ammortamento degli investimenti per proprie esigenze organizzative.
Rilevanza pratica: la due diligence nelle gare di subentro
Per gli operatori economici che partecipano a gare di subentro, l'articolo 23 impone una verifica accurata dello stato di ammortamento degli investimenti del gestore uscente, poiché l'offerta deve tenere conto del costo dell'indennizzo che il vincitore dovrà corrispondere. Nella prassi, i bandi di gara includono una relazione sullo stato delle infrastrutture e sul valore residuo degli investimenti non ammortizzati, che costituisce un elemento determinante per la formulazione delle offerte economiche.
Casi pratici
Caso 1: Scadenza dell'affidamento e subentro del nuovo gestore nella rete idrica
Il contratto di affidamento del servizio idrico integrato del Comune di Alfa scade il 31 dicembre 2024. Alla scadenza, il nuovo gestore individuato tramite gara — Acqua Beta S.p.A. — deve subentrare nella disponibilità delle reti idriche e degli impianti di potabilizzazione. Il gestore uscente, Alfa Acque S.r.l., aveva effettuato nel 2022 investimenti per il rinnovo delle condotte per 3 milioni di euro, con piano di ammortamento decennale. Poiché la gestione dura solo tre anni in più rispetto all'investimento, il valore residuo non ammortizzato è pari a 2,1 milioni rivalutati ISTAT. Acqua Beta, come gestore subentrante, è tenuta a versare tale importo ad Alfa Acque al momento del subentro, come stabilito dall'articolo 19, comma 2.
Caso 2: Cessazione anticipata per grave inadempimento e difficoltà nel subentro
Il Comune di Gamma risolve anticipatamente il contratto di servizio con Tizio Gestioni S.r.l. per grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico (mancato rispetto dei livelli qualitativi per diciotto mesi consecutivi). Tizio Gestioni oppone resistenza alla consegna degli impianti di depurazione, sostenendo di avere crediti nei confronti del Comune. Il Comune, richiamando l'automatismo del subentro previsto dall'articolo 23 e avvalendosi dell'articolo 27, comma 3, diffida Tizio a consegnare immediatamente le dotazioni essenziali. L'eventuale indennizzo per investimenti non ammortizzati sarà liquidato separatamente, ma non può bloccare il subentro del nuovo gestore.
Caso 3: Il nuovo gestore deve valutare il costo dell'indennizzo nell'offerta di gara
Il Comune di Delta pubblica la gara per il nuovo affidamento del servizio di raccolta rifiuti, allegando al bando la relazione sul valore residuo degli investimenti del gestore uscente, pari a 1,5 milioni di euro (automezzi e attrezzature specifiche classificati come essenziali nel contratto di servizio). L'operatore Sempronio Ecologia S.r.l., interessato alla gara, deve considerare tale importo nella propria offerta economica, poiché vincendo la gara dovrà versare 1,5 milioni al gestore uscente. Sempronio calibra la propria offerta tariffaria includendo un'adeguata componente di ammortamento dell'indennizzo, evitando di presentare un'offerta economicamente insostenibile.
Domande frequenti
Il gestore uscente può rifiutarsi di consegnare le reti al nuovo gestore?
No. L'articolo 23 stabilisce che il subentro nella disponibilità delle reti e delle dotazioni essenziali avviene automaticamente all'esito del nuovo affidamento. Il gestore uscente non può subordinare la consegna al pagamento preventivo dell'indennizzo: quest'ultimo è una pretesa creditoria separata, che può essere fatta valere in sede giudiziale o contrattuale, ma non legittima la ritenzione dei beni essenziali al servizio.
Chi paga l'indennizzo al gestore uscente: l'ente locale o il nuovo gestore?
L'articolo 19, comma 2, a cui l'articolo 23 rinvia, pone l'indennizzo a carico del gestore subentrante, non dell'ente affidante. È quindi il nuovo gestore a dover corrispondere al gestore uscente il valore contabile degli investimenti non ancora ammortizzati, rivalutato ISTAT e al netto dei contributi pubblici ricevuti.
Come si calcola il valore degli investimenti non ammortizzati?
In base all'articolo 19, comma 2, il valore è pari al valore contabile risultante dai libri del gestore uscente, rivalutato secondo gli indici ISTAT, dedotti gli eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti. Il calcolo parte quindi dalla contabilità del gestore, il che rende essenziale la tenuta di una contabilità analitica separata per le attività di servizio pubblico.
Il subentro riguarda tutti i beni del gestore uscente o solo quelli essenziali?
Solo i beni classificati come «essenziali» ai sensi dell'articolo 21. I beni del gestore uscente che non rientrano in tale classificazione — ad esempio strumentazione accessoria acquistata con fondi propri e non necessaria alla continuità del servizio — restano nella disponibilità del gestore uscente e non sono soggetti al meccanismo del subentro.
Cosa succede se non c'è ancora un nuovo gestore al momento della cessazione anticipata?
Nell'attesa del nuovo affidamento, l'ente locale deve garantire la continuità del servizio. Nella prassi, può ricorrere a un affidamento provvisorio o di urgenza, oppure — se sussistono le condizioni — alla gestione in economia. Le dotazioni essenziali restano nella disponibilità dell'ente durante il periodo transitorio.