← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per «informazioni privilegiate» MiCA intende informazioni di natura precisa, non pubbliche, che riguardano emittenti, offerenti o cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero influire significativamente sui prezzi.
  • La categoria comprende anche le informazioni trasmesse da un cliente in ordine ai propri ordini pendenti, qualora chi esegue tali ordini per conto del cliente possa sfruttarle a proprio vantaggio (front-running).
  • Un'informazione è «precisa» quando fa riferimento a circostanze esistenti o ragionevolmente attese, sufficientemente specifiche da consentire di prevedere l'effetto sul prezzo; ciò include le tappe intermedie di processi prolungati (p.es. negoziazioni in corso per un'acquisizione).
  • Lo standard per la «price sensitivity» è quello del possessore ragionevole: l'informazione è privilegiata se un investitore razionale la userebbe come elemento della propria decisione di investimento.
  • La definizione di informazione privilegiata è il presupposto per l'applicazione degli artt. 88 (obbligo di divulgazione), 89 (insider dealing) e 90 (manipolazione del mercato).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 87 Reg. (UE) 2023/1114 — Informazioni privilegiate

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Ai fini del presente regolamento, per informazioni privilegiate si intende:

a) informazioni di natura precisa, che non sono state rese pubbliche e che riguardano, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di cripto-attività, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali cripto-attività o sul prezzo di una cripto-attività collegata;

b) nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, s’intende anche le informazioni di natura precisa trasmesse da un cliente e connesse agli ordini pendenti in cripto-attività del cliente, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali cripto-attività o sul prezzo di una cripto-attività collegata.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che le informazioni sono di natura precisa se esse fanno riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tali informazioni sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detta serie di circostanze o di detto evento sui prezzi delle cripto-attività. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate come informazioni di natura precisa la futura circostanza o il futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della futura circostanza o del futuro evento.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati al paragrafo 2 riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi delle cripto-attività s’intende le informazioni che un possessore di cripto-attività ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni d’investimento.

In sintesi

  • Per «informazioni privilegiate» MiCA intende informazioni di natura precisa, non pubbliche, che riguardano emittenti, offerenti o cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero influire significativamente sui prezzi.
  • La categoria comprende anche le informazioni trasmesse da un cliente in ordine ai propri ordini pendenti, qualora chi esegue tali ordini per conto del cliente possa sfruttarle a proprio vantaggio (front-running).
  • Un'informazione è «precisa» quando fa riferimento a circostanze esistenti o ragionevolmente attese, sufficientemente specifiche da consentire di prevedere l'effetto sul prezzo; ciò include le tappe intermedie di processi prolungati (p.es. negoziazioni in corso per un'acquisizione).
  • Lo standard per la «price sensitivity» è quello del possessore ragionevole: l'informazione è privilegiata se un investitore razionale la userebbe come elemento della propria decisione di investimento.
  • La definizione di informazione privilegiata è il presupposto per l'applicazione degli artt. 88 (obbligo di divulgazione), 89 (insider dealing) e 90 (manipolazione del mercato).
Indice dei contenuti

Il concetto di «informazione privilegiata» nel diritto delle cripto-attività

L'articolo 87 del Regolamento MiCA introduce nel mercato delle cripto-attività una disciplina sugli abusi di mercato che ricalca — pur con adattamenti significativi — il modello già sperimentato nel diritto mobiliare con il Regolamento MAR (Regolamento UE 596/2014 sugli abusi di mercato). Si tratta di una scelta politica precisa: la manipolazione del mercato e l'insider trading sono fenomeni che si manifestano anche nei mercati delle cripto-attività, dove la liquidità più ridotta, la volatilità elevata e la presenza di informazioni asimmetriche li rendono potenzialmente ancora più distorsivi che nei mercati tradizionali.

L'articolo 87 costituisce la norma definitoria di base: senza una nozione precisa di «informazione privilegiata», i divieti di insider dealing (art. 89), di divulgazione illecita (art. 90) e l'obbligo di disclosure (art. 88) rimarrebbero senza contenuto. È quindi essenziale comprenderne con precisione i requisiti costitutivi.

Quattro requisiti cumulativi dell'informazione privilegiata

La definizione contenuta nel paragrafo 1, lettera a), si articola in quattro elementi cumulativi che devono essere tutti presenti affinché un'informazione possa qualificarsi come privilegiata.

1. Natura precisa. Il paragrafo 2 specifica che un'informazione è «precisa» quando: (i) fa riferimento a circostanze esistenti o ragionevolmente attese, o a un evento verificatosi o che ragionevolmente si verificherà; (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto sul prezzo. Questo doppio requisito — fattuale e predittivo — impedisce che informazioni vaghe o rumours privi di base concreta vengano impropriamente classificate come privilegiate.

2. Non pubblicamente disponibile. L'informazione deve essere «non resa pubblica». Una volta che l'informazione è accessibile al mercato (p.es. tramite comunicato stampa, pubblicazione sul sito web, disclosure ai sensi dell'art. 88, o anche tramite un numero sufficientemente ampio di canali informali), cessa di essere privilegiata. La valutazione del momento in cui un'informazione «diventa pubblica» è spesso controversa nella prassi.

3. Rilevanza diretta o indiretta per emittenti o cripto-attività. L'informazione deve riguardare, «direttamente o indirettamente», uno o più emittenti di cripto-attività, offerenti, persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, o una o più cripto-attività. Il requisito è ampio e comprende sia informazioni che riguardano direttamente l'emittente (p.es. problemi finanziari interni) sia informazioni che lo riguardano indirettamente (p.es. sviluppi normativi che incidono sul settore in cui opera).

4. Idoneità a influenzare significativamente i prezzi. L'informazione deve essere tale che, se resa pubblica, «potrebbe avere un effetto significativo» sui prezzi delle cripto-attività. Il paragrafo 4 precisa il significato di questo requisito: si tratta di informazioni che «un possessore di cripto-attività ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni d'investimento» — il cosiddetto «reasonable investor test».

Le tappe intermedie dei processi prolungati

Il secondo periodo del paragrafo 2 introduce una specificazione di grande importanza pratica: nel caso di «processi prolungati» (p.es. negoziazioni per fusioni, acquisizioni, partnership strategiche, sviluppo di nuove funzionalità di un protocollo), possono essere considerate come informazioni di natura precisa tanto la «futura circostanza o il futuro evento» quanto le «tappe intermedie» del processo che sono collegate alla sua concretizzazione.

Questa disposizione — mutuata quasi letteralmente dall'art. 7, par. 2 del MAR — risolve un'ambiguità che altrimenti potrebbe essere sfruttata: senza questa previsione, un soggetto potrebbe sostenere che la singola tappa intermedia (p.es. il completamento di una due diligence, l'approvazione di un'offerta da parte di un consiglio di amministrazione) non è ancora un'informazione «precisa» perché l'evento finale non è ancora certo. Il paragrafo 3 ribadisce che ogni tappa intermedia è autonomamente privilegiata se risponde ai criteri del paragrafo 2.

Le informazioni relative agli ordini dei clienti (lettera b)

Il paragrafo 1, lettera b), introduce una categoria specifica di informazioni privilegiate rilevante per i soggetti che eseguono ordini per conto di clienti (tipicamente i CASP che offrono servizi di esecuzione degli ordini). Le informazioni trasmesse da un cliente in relazione ai propri ordini pendenti sono considerate privilegiate se: (i) sono di natura precisa; (ii) concernono emittenti o cripto-attività; (iii) potrebbero avere effetto significativo sui prezzi.

Questa previsione mira a combattere il cosiddetto front-running: il soggetto che esegue l'ordine del cliente conosce in anticipo le intenzioni di acquisto o vendita del cliente stesso e potrebbe sfruttare questa informazione per trarne profitto prima dell'esecuzione dell'ordine. La qualificazione come «informazione privilegiata» delle notizie sugli ordini pendenti è la base giuridica per applicare il divieto di insider dealing (art. 89) anche in questo contesto.

Applicazioni pratiche nel mercato delle cripto-attività

La definizione di informazione privilegiata si applica in modo specifico alle caratteristiche del mercato delle cripto-attività. Esempi concreti di potenziali informazioni privilegiate: (i) la notizia di un imminente aggiornamento del protocollo di una blockchain che aumenterà significativamente le prestazioni del network, prima della sua comunicazione pubblica; (ii) la trattativa riservata tra un emittente di ART e un grande exchange per l'ammissione alla negoziazione del token; (iii) la decisione interna di un emittente di ridurre la riserva di attività a supporto di un ART, prima della comunicazione ai possessori ai sensi dell'art. 30; (iv) le informazioni riservate su un'indagine regolamentare avviata da un'autorità competente nei confronti di un CASP.

Rapporto con il MAR e le cripto-attività come «strumenti finanziari»

L'articolo 87 MiCA riguarda le cripto-attività che non sono già classificate come strumenti finanziari ai sensi della MiFID II. Per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari (p.es. security token), continua ad applicarsi il MAR. L'articolo 87 si applica quindi allo spazio residuale — ma quantitativamente dominante — delle cripto-attività non finanziarie, creando per esse un quadro di abusi di mercato equivalente a quello dei mercati mobiliari. Questo parallelismo normativo è funzionale a garantire la parità di condizioni tra mercati tradizionali e mercati delle cripto-attività.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.