← Torna a Società a partecipazione pubblica
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se una partecipata di amministrazioni locali chiude con risultato negativo, l'ente locale partecipante accantona nell'anno successivo un importo proporzionale alla propria quota in un fondo vincolato (contabilità finanziaria) o svaluta la partecipazione (contabilità civilistica).
  • Per le società che svolgono servizi pubblici a rete, il «risultato» è la differenza tra valore e costi della produzione ex art. 2425 c.c., non il risultato netto.
  • Se la partecipata ha registrato un risultato medio negativo nel triennio 2011-2013, si applicano regole transitorie di accantonamento graduale.
  • Le partecipate di maggioranza con affidamento diretto pubblico superiore all'80%, che abbiano risultati negativi per tre esercizi, devono ridurre i compensi degli organi di amministrazione del 30%; il risultato negativo per due anni consecutivi è giusta causa di revoca degli amministratori.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 21 D.Lgs. 175/2016 — Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’ articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell’esercizio successivo, all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’ articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria: a) l’ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l’ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benchè negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente controllante. 3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Se una partecipata di amministrazioni locali chiude con risultato negativo, l'ente locale partecipante accantona nell'anno successivo un importo proporzionale alla propria quota in un fondo vincolato (contabilità finanziaria) o svaluta la partecipazione (contabilità civilistica).
  • Per le società che svolgono servizi pubblici a rete, il «risultato» è la differenza tra valore e costi della produzione ex art. 2425 c.c., non il risultato netto.
  • Se la partecipata ha registrato un risultato medio negativo nel triennio 2011-2013, si applicano regole transitorie di accantonamento graduale.
  • Le partecipate di maggioranza con affidamento diretto pubblico superiore all'80%, che abbiano risultati negativi per tre esercizi, devono ridurre i compensi degli organi di amministrazione del 30%; il risultato negativo per due anni consecutivi è giusta causa di revoca degli amministratori.
Indice dei contenuti

Le ricadute sul bilancio degli enti locali delle perdite delle partecipate

L'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016 introduce un meccanismo fondamentale per garantire la corretta rappresentazione nei bilanci degli enti locali dell'impatto economico delle partecipate in perdita. Prima di questa disciplina, era frequente che un comune socio continuasse a iscrivere nel proprio bilancio la partecipazione al valore storico di acquisto, anche quando la partecipata accumulava perdite ingenti: in questo modo il bilancio comunale non rifletteva il deterioramento del patrimonio pubblico, con evidenti rischi di opacità nei confronti dei cittadini e dei creditori dell'ente. L'art. 21 pone fine a questa prassi.

Il meccanismo dell'accantonamento e della svalutazione

Il comma 1 distingue i casi in base al sistema contabile dell'ente locale partecipante. Gli enti che adottano la contabilità finanziaria (la quasi totalità dei comuni, province e regioni, in base al D.Lgs. 118/2011) devono accantonare nell'anno successivo alla perdita, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il fondo è «vincolato»: le risorse non possono essere utilizzate per altre finalità finché non si risolve la situazione della partecipata. Gli enti in contabilità civilistica (più rari) devono invece adeguare il valore della partecipazione in bilancio, riducendolo dell'importo corrispondente alla quota di patrimonio netto negativo della partecipata, se la perdita è durevole. Questa seconda soluzione è quella richiesta dai principi contabili internazionali (IAS 28) per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

La regola speciale per i servizi pubblici a rete

Per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica (distribuzione di gas, energia, acqua, telecomunicazioni), il comma 1 prevede una regola speciale: il «risultato» rilevante non è l'utile o la perdita netta di esercizio (che può includere voci finanziarie e straordinarie), ma la differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 c.c. (il «risultato operativo»). Questa scelta riflette la specificità di questi soggetti: le loro perdite nette possono dipendere da voci finanziarie (oneri su debiti per investimenti infrastrutturali) che non riflettono un'inefficienza gestionale reale, mentre il risultato operativo è il vero indicatore della redditività dell'attività core.

La disciplina transitoria e i trienni di riferimento

Il comma 2 introduce una disciplina transitoria per gli anni 2015-2017, con accantonamenti graduali in percentuale crescente (25%, 50%, 75%) per evitare un impatto troppo brusco sui bilanci degli enti locali. Il comma 3 introduce una norma specifica per le partecipate di maggioranza con affidamento diretto superiore all'80% del valore della produzione: se registrano un risultato negativo per tre esercizi, devono ridurre del 30% i compensi degli organi di amministrazione; se il risultato è negativo per due anni consecutivi, ciò costituisce giusta causa di revoca degli amministratori — a meno che il risultato negativo sia coerente con un piano di risanamento approvato dall'ente controllante. Il comma 3-bis ammette il ripiano delle perdite da parte dell'ente locale con le somme accantonate, nei limiti della quota e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Casi pratici

Caso 1: Un comune che accantona per le perdite di una partecipata nel bilancio preventivo

Il Comune di Alfa detiene il 40% di Alfa Servizi S.r.l., che ha chiuso l'esercizio precedente con una perdita di 500.000 euro non ripianata. In base all'art. 21 comma 1, nell'anno successivo il comune deve accantonare in un fondo vincolato 200.000 euro (40% × 500.000). Il responsabile finanziario inserisce questo accantonamento nel bilancio preventivo. Le risorse del fondo non possono essere utilizzate per altre spese. L'accantonamento è liberato solo se e quando la partecipata ripiana la perdita, viene messa in liquidazione o il comune cede la propria quota.

Caso 2: La riduzione dei compensi degli amministratori di una partecipata in perdita cronica

Beta Distribuzione S.p.A., partecipata al 70% da un consorzio di comuni, gestisce la distribuzione del gas locale con affidamento diretto (oltre l'80% del valore della produzione). Ha registrato risultati negativi per tre esercizi consecutivi. Il comma 3 impone la riduzione del 30% dei compensi degli organi di amministrazione: il consiglio di amministrazione delibera la riduzione, portando i compensi individuali da 80.000 a 56.000 euro annui. Il quarto anno di risultato negativo non si verifica: il piano industriale approvato dal consorzio inizia a produrre effetti positivi. La revoca degli amministratori per giusta causa non è necessaria.

Caso 3: Il ripiano delle perdite con le somme accantonate nel fondo

La Regione Gamma ha accantonato per due anni nel fondo vincolato 600.000 euro corrispondenti alla quota di perdite di Gamma Acqua S.p.A. (30% di partecipazione). Il consiglio regionale delibera di utilizzare le somme accantonate per ripianare le perdite della partecipata, ai sensi del comma 3-bis, contestualmente all'approvazione di un piano di ristrutturazione aziendale che prevede la riorganizzazione del ciclo di fatturazione e una riduzione dei costi fissi. Il ripiano è effettuato nei limiti della quota (30%) e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato (verifica del MEIP): la Corte dei conti prende atto dell'operazione.

Domande frequenti

Un comune deve accantonare anche se la partecipata ha perdite non gravi?

Sì. Il comma 1 non prevede soglie minime di perdita per scattare l'obbligo di accantonamento: qualsiasi risultato negativo non immediatamente ripianato impone l'accantonamento proporzionale. L'importo è stabilito in misura pari alla perdita (non ripianata) moltiplicata per la quota di partecipazione.

Le somme accantonate nel fondo vincolato possono essere liberate in modi diversi?

Sì. Il comma 1 prevede tre modi di liberazione: (1) l'ente ripiana la perdita della partecipata (trasferimento volontario); (2) l'ente dismette la partecipazione (cessione); (3) la partecipata è posta in liquidazione. In tutti questi casi, l'importo accantonato diventa disponibile in misura proporzionale alla quota.

Per le partecipate che erogano servizi a rete, perché si usa il risultato operativo e non quello netto?

Perché le società a rete hanno spesso ingenti debiti finanziari contratti per finanziare le infrastrutture (reti di distribuzione, impianti), che generano interessi passivi rilevanti. Il risultato netto può essere negativo solo per questi oneri finanziari, pur in presenza di una gestione operativa efficiente e redditizia. Usare il risultato operativo (valore meno costi della produzione ex art. 2425) evita che queste voci finanziarie, di natura straordinaria rispetto all'attività core, facciano scattare ingiustificatamente gli obblighi di accantonamento.

La perdita per due anni consecutivi basta a revocare gli amministratori?

No automaticamente. Il comma 3 prevede che il risultato negativo per due anni consecutivi costituisce «giusta causa» di revoca: è un presupposto che legittima la revoca, non un obbligo automatico. L'ente socio valuta se avvalersi di questo strumento, tenendo conto che la revoca può non essere necessaria se è in corso un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.