Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 20 D.Lgs. 175/2016 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’ articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell’ articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall’ articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d’esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l’avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, corredata dell’atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall’articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all’articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le PA effettuano annualmente (entro il 31 dicembre) un'analisi dell'assetto delle proprie partecipazioni e, se ricorrono i presupposti, adottano un piano di razionalizzazione per fusione, soppressione, liquidazione o cessione.
  • Il piano è obbligatorio se la partecipata non rientra nelle finalità dell'art. 4, è priva di dipendenti, ha amministratori in numero superiore ai dipendenti, svolge attività analoghe ad altre partecipate o enti, ha fatturato medio non superiore a 1 milione nel triennio, ha prodotto risultati negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti.
  • Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le PA approvano una relazione sull'attuazione del piano e la trasmettono alla struttura MEF e alla Corte dei conti.
  • La mancata adozione degli atti da parte degli enti locali comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 500.000 euro.
  • Le partecipazioni in società quotate sono escluse dall'applicazione dell'articolo.
Indice dei contenuti

Il ciclo annuale di razionalizzazione: uno strumento permanente di pulizia del portafoglio

L'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 istituisce il meccanismo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: un ciclo annuale di analisi e pianificazione che ogni amministrazione pubblica deve compiere entro il 31 dicembre di ciascun anno. La norma si affianca alla revisione straordinaria dell'art. 24 (operazione straordinaria e una tantum, effettuata al momento dell'entrata in vigore del decreto) e ne costituisce il naturale complemento permanente. Mentre la revisione straordinaria era un bonifica d'emergenza sul portafoglio esistente, la razionalizzazione periodica è un presidio continuo che evita l'accumulo di nuove partecipazioni improprie nel tempo.

L'analisi dell'assetto e il piano di razionalizzazione

Il comma 1 prevede che ogni PA effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, dirette o indirette. Se dall'analisi emergono i presupposti del comma 2, l'ente è tenuto ad adottare un piano di razionalizzazione. Il piano può prevedere la fusione tra partecipate, la soppressione di strutture doppioni, la messa in liquidazione, la cessione, o l'aggregazione di società con attività affini. Le PA che non detengono alcuna partecipazione devono comunicare tale circostanza alla Corte dei conti e alla struttura MEF.

I sette presupposti che obbligano al piano

Il comma 2 elenca in modo tassativo i casi che impongono l'adozione del piano. La lettera a) riguarda le partecipazioni in società non riconducibili alle finalità dell'art. 4: se l'analisi rivela che una partecipata svolge attività fuori dal perimetro ammesso, deve essere alienata o liquidata. La lettera b) colpisce le cosiddette «società fantasma»: quelle prive di dipendenti (struttura minima di personale assente) o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (strutture ipertrofiche di governance rispetto all'operatività effettiva). La lettera c) riguarda le duplicazioni: partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari ad altre partecipate dello stesso ente o ad enti pubblici strumentali. La lettera d) fissa una soglia dimensionale minima: partecipazioni in società con fatturato medio non superiore a 1 milione di euro nel triennio precedente. La lettera e) individua le società cronicamente in perdita: quelle che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (ma solo se non sono costituite per gestire un SIG). La lettera f) richiama l'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento. La lettera g) prevede l'aggregazione di società con attività consentite dall'art. 4.

Le scadenze e i flussi informativi

Il comma 3 fissa il termine per l'adozione dei provvedimenti al 31 dicembre di ogni anno. Il comma 4 impone l'approvazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, di una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti. Entrambi i documenti - piano e relazione - devono essere trasmessi alla struttura MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Le sanzioni per gli enti locali inadempienti

Il comma 7 introduce una sanzione amministrativa a carico degli enti locali che non adottino gli atti di razionalizzazione (piani, delibere, relazioni): da 5.000 a 500.000 euro, irrogata dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. La previsione sanzionatoria riflette la centralità del processo di razionalizzazione nella strategia del legislatore: la mancata analisi annuale del portafoglio è un inadempimento che può avere effetti patrimoniali rilevanti e che non può restare privo di conseguenze. Il comma 9 aggiunge che il conservatore del registro delle imprese può cancellare d'ufficio le partecipate che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio o compiuto atti di gestione, previa comunicazione di avvio del procedimento agli amministratori.

Domande frequenti

La razionalizzazione periodica è obbligatoria per tutte le PA o solo per gli enti locali?

Per tutte le PA che detengono partecipazioni. Il comma 1 si riferisce alle «amministrazioni pubbliche» in senso ampio. La sanzione pecuniaria del comma 7 è prevista esplicitamente per gli enti locali, ma l'obbligo di analisi e pianificazione vale per qualsiasi PA (ministeri, regioni, province, università, enti previdenziali).

Una partecipata con fatturato medio sotto 1 milione deve essere necessariamente liquidata?

No. La lettera d) impone l'adozione del piano di razionalizzazione, non necessariamente la liquidazione. Il piano può prevedere l'aggregazione con altre partecipate, la fusione o la razionalizzazione delle attività. La liquidazione è una delle opzioni disponibili (comma 1), ma non è l'unico esito possibile.

Le società quotate sono soggette alla razionalizzazione periodica?

No. Il comma 9-bis esclude esplicitamente le partecipazioni in società quotate e quelle da esse detenute dall'applicazione dell'art. 20. Le partecipazioni in quotate seguono le regole del mercato finanziario e non sono soggette ai piani di razionalizzazione.

Cosa succede se la partecipata da razionalizzare gestisce un servizio pubblico essenziale?

Anche in questo caso il piano di razionalizzazione deve essere adottato se ricorrono i presupposti del comma 2. Tuttavia, i tempi di attuazione possono essere diluiti per garantire la continuità del servizio. La nota b) del comma 2 (società prive di dipendenti o con più amministratori che dipendenti) non si applica alle società costituite per la gestione di un SIG (lett. e), ma gli altri presupposti sono applicabili.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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