Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 22 D.Lgs. 175/2016 – Trasparenza

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In sintesi

  • Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 33/2013 (decreto trasparenza).
  • Il rinvio al D.Lgs. 33/2013 comporta l'applicazione degli obblighi di pubblicazione nelle sezioni «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali delle partecipate, con le modalità e i contenuti previsti per le PA.
Indice dei contenuti

La trasparenza come principio strutturale della governance pubblica nelle partecipate

L'articolo 22 del D.Lgs. 175/2016 enuncia in modo sintetico ma denso di implicazioni il principio di trasparenza per le società a controllo pubblico. Il comma unico stabilisce che queste società «assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». Si tratta di una norma di rinvio che incorpora nel regime delle partecipate l'intero sistema del decreto trasparenza - il c.d. FOIA italiano - con tutti i suoi obblighi di pubblicazione e i corrispondenti diritti di accesso civico del cittadino.

Il D.Lgs. 33/2013 e le sue applicazioni alle partecipate

Il D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D.Lgs. 97/2016) impone alle PA e, in forza dell'art. 2-bis comma 2, anche alle società a controllo pubblico, di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione Trasparente» una serie di categorie di dati e informazioni. Per le partecipate, gli obblighi più rilevanti riguardano: i compensi e i curricula degli organi di amministrazione e controllo (con rinvio all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013); i dati sui contratti pubblici e gli affidamenti, incluse le gare e le aggiudicazioni; i bilanci, le relazioni finanziarie e le relazioni di governo societario; i provvedimenti sul personale, inclusi i criteri di reclutamento (collegamento con l'art. 19 del decreto Madia); i dati sulle sovvenzioni e i contributi ricevuti. La mancata pubblicazione espone la società alle sanzioni previste dall'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 (applicabili ai responsabili della mancata comunicazione) e all'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato da parte di chiunque.

L'accesso civico come strumento di controllo diffuso

L'art. 22 del decreto Madia, letto in combinazione con il D.Lgs. 33/2013 e con le modifiche del D.Lgs. 97/2016, apre le porte dell'accesso civico generalizzato anche alle partecipate pubbliche: qualsiasi cittadino può chiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalle società a controllo pubblico che non siano stati pubblicati sul sito, senza dover dimostrare un interesse qualificato. Le partecipate possono applicare le eccezioni previste dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 (sicurezza nazionale, interessi economici, riservatezza dei terzi), ma il principio generale è quello della massima apertura informativa. Questo sistema trasforma il cittadino, il giornalista investigativo, il soggetto economico concorrente in potenziali «controllori» dell'efficienza e della legalità nella gestione delle partecipate pubbliche.

Distinzione tra trasparenza e obblighi di comunicazione verso le PA socie

La trasparenza ex art. 22 è rivolta all'esterno, verso il pubblico generale: è diversa dagli obblighi di comunicazione periodica che le partecipate hanno verso la struttura MEF (art. 15) e verso la Corte dei conti (artt. 5, 20, 21). Questi ultimi sono flussi informativi interni al sistema di vigilanza pubblica, mentre l'art. 22 riguarda la pubblicazione accessibile a chiunque sul sito istituzionale della partecipata. La distinzione ha rilevanza pratica: la partecipata può adempiere agli obblighi verso la struttura MEF ma comunque violare l'art. 22 se non pubblica sul proprio sito le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013.

Casi pratici

Caso 1: Un cittadino che esercita l'accesso civico per conoscere i compensi del CdA di una partecipata

Tizio, cittadino del Comune di Alfa, vuole verificare i compensi dei tre componenti del CdA di Alfa Servizi S.p.A. (partecipata al 80% dal comune). Il sito della partecipata non ha una sezione «Amministrazione Trasparente» con i dati sui compensi. Tizio presenta un'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, chiedendo i dati sulla remunerazione degli organi sociali. Alfa Servizi S.p.A. risponde fornendo i curricula e i compensi pubblicati per la prima volta a seguito dell'istanza. Il responsabile della mancata pubblicazione è segnalato al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della società.

Caso 2: La pubblicazione degli affidamenti di fornitura senza gara

Beta Multiservizi S.r.l., in house al comune, ha stipulato un contratto di fornitura di software con un fornitore privato per 150.000 euro, senza pubblicare alcuna informazione sul sito istituzionale. Un'associazione locale di consumatori presenta istanza di accesso civico per conoscere i dettagli del contratto. La partecipata, dopo aver verificato i propri obblighi ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 22 del decreto Madia, pubblica il contratto nella sezione «Amministrazione Trasparente» - dato che, essendo in house, è tenuta agli obblighi di pubblicazione delle PA - e risponde all'istanza. Emerge che il contratto è stato assegnato senza gara, in violazione dell'art. 16 comma 7: la struttura MEF è informata.

Caso 3: La mancata pubblicazione del bilancio da parte di una controllata regionale

Gamma Sanità S.p.A., controllata al 100% dalla Regione Gamma per la gestione dei laboratori di analisi, non pubblica il bilancio sul proprio sito istituzionale da tre anni. La sezione regionale della Corte dei conti, nell'ambito del referto sul governo delle partecipate, segnala la violazione dell'art. 22 del decreto Madia e dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013. Il responsabile della trasparenza della società riceve una diffida a pubblicare entro 30 giorni; in caso di inadempimento, le sanzioni del D.Lgs. 33/2013 (art. 46) si applicano al responsabile della mancata comunicazione.

Domande frequenti

Quali documenti deve obbligatoriamente pubblicare una partecipata sul proprio sito?

In base all'art. 22 del decreto Madia e al D.Lgs. 33/2013 (art. 2-bis comma 2): i compensi e i curricula degli organi sociali, i bilanci e le relazioni di governo societario (ex art. 6 del decreto), i provvedimenti di reclutamento del personale (ex art. 19), i dati sugli affidamenti e i contratti, le segnalazioni periodiche inviate alla struttura MEF. L'ANAC ha adottato linee guida specifiche per le partecipate.

Un cittadino può chiedere alla partecipata qualsiasi documento, inclusi quelli non pubblicati?

Sì, tramite l'accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016). Le partecipate a controllo pubblico possono opporre le eccezioni dell'art. 5-bis (sicurezza, riservatezza, segreto industriale, ecc.), ma il principio di base è la massima trasparenza.

Qual è la differenza tra accesso civico e accesso agli atti ex L. 241/1990?

L'accesso civico non richiede la dimostrazione di un interesse qualificato (come l'accesso ex L. 241/1990): chiunque può esercitarlo, anche senza un interesse personale diretto. L'oggetto è più ampio: qualsiasi documento, dato o informazione detenuta dalla partecipata, non solo gli atti relativi a un procedimento che interessa il richiedente.

Le sanzioni per la mancata trasparenza ricadono sulla partecipata o sulle persone fisiche?

L'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 prevede sanzioni per i responsabili della mancata comunicazione o pubblicazione, ossia le persone fisiche all'interno della partecipata che hanno competenza in materia. La sanzione va da 500 a 10.000 euro. Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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