Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 12 D.Lgs. 175/2016 – Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle partecipate rispondono con le azioni civili ordinarie di responsabilità delle società di capitali.
  • Per le società in house, la giurisdizione della Corte dei conti si estende agli amministratori e dipendenti per il danno erariale causato direttamente.
  • Per tutte le altre partecipate, la Corte dei conti è competente nei limiti della quota di partecipazione pubblica per il danno erariale subito dagli enti soci.
  • Costituisce danno erariale il danno patrimoniale o non patrimoniale causato con dolo o colpa grave dai rappresentanti dell'ente pubblico che abbiano pregiudicato il valore della partecipazione.
Indice dei contenuti

Il regime di responsabilità nelle partecipate: diritto comune e giurisdizione contabile

L'articolo 12 del D.Lgs. 175/2016 affronta uno dei temi più dibattuti del diritto delle società pubbliche: il regime di responsabilità degli organi sociali e il perimetro della giurisdizione della Corte dei conti. Prima del decreto Madia, la questione era oggetto di profonda incertezza: la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione aveva oscillato tra un approccio che estendeva la giurisdizione contabile a tutte le partecipate e uno più restrittivo, ispirato al principio di separazione tra personalità giuridica della società e soggettività pubblica del socio. Il decreto ha recepito l'orientamento restrittivo prevalso nelle pronunce più recenti, ma ha mantenuto la giurisdizione contabile piena per le in house.

La regola generale: responsabilità civile ordinaria

Il comma 1, prima parte, stabilisce che gli organi sociali delle partecipate rispondono con le azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria: l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. (promossa dalla società contro i propri amministratori), l'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., l'azione del singolo socio o terzo ex art. 2395 c.c. Queste azioni si svolgono davanti al giudice ordinario (tribunale delle imprese). I componenti del collegio sindacale rispondono anch'essi in base alle norme ordinarie (art. 2407 c.c. per le S.p.A., art. 2476 comma 7 c.c. per le S.r.l. con revisore).

La giurisdizione piena della Corte dei conti sulle in house

Il comma 1 fa salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato da amministratori e dipendenti delle società in house. Questa eccezione trova il proprio fondamento nella natura particolare delle in house: esse sono sostanzialmente enti strumentali delle amministrazioni pubbliche, prive di autonomia strategica reale, e le risorse che gestiscono provengono interamente dalla mano pubblica. In questo contesto, il danno causato da comportamenti illeciti degli organi sociali è danno erariale diretto, equiparabile a quello causato dai funzionari di un ente pubblico. La giurisdizione contabile si estende sia agli amministratori sia ai dipendenti.

La giurisdizione «limitata» della Corte dei conti per le altre partecipate

Per le partecipate che non sono in house, la Corte dei conti ha una giurisdizione parziale, delimitata dal comma 1 ultima parte e dal comma 2. La competenza è limitata alle controversie in materia di danno erariale «nei limiti della quota di partecipazione pubblica». Questo significa che se la società ha un valore patrimoniale di 100 e lo Stato detiene il 30%, la Corte dei conti può sindacare solo il danno erariale corrispondente al 30% della perdita subita dall'ente, non l'intero danno patrimoniale della società. Il comma 2 definisce il «danno erariale» rilevante: è il danno patrimoniale o non patrimoniale subito dagli enti partecipanti, incluso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici che, nell'esercizio dei diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. È dunque un danno da cattivo esercizio della funzione di socio, non un danno causato direttamente alla società: l'ente pubblico socio che vota in assemblea in modo irragionevole, o che non esercita i doveri di vigilanza, o che approva bilanci falsi, può causare un danno al proprio patrimonio (la partecipazione si svaluta) che la Corte dei conti è competente a perseguire.

La delimitazione del danno erariale: i presupposti soggettivi

Il requisito soggettivo è il dolo o la colpa grave dei rappresentanti degli enti pubblici. La colpa lieve non basta: occorre un comportamento gravemente negligente o intenzionale da parte di chi esercitava i diritti di socio. Questo standard è coerente con il D.Lgs. 165/2001 e con la generale disciplina della responsabilità erariale, che esclude la responsabilità per scelte discrezionali assunte in buona fede e senza deviazioni macroscopiche dal principio di buona amministrazione.

Domande frequenti

La Corte dei conti può citare in giudizio un amministratore di una partecipata che non è in house?

Non direttamente per il danno causato alla società: per le partecipate non in house, la Corte dei conti è competente solo per il danno erariale subito dall'ente pubblico socio nei limiti della quota di partecipazione, e solo se tale danno deriva dalla condotta con dolo o colpa grave dei rappresentanti dell'ente nell'esercizio dei diritti di socio (comma 2). Il danno alla società è invece perseguito con l'azione civile davanti al giudice ordinario.

Cosa si intende per «danno non patrimoniale» causato all'ente socio?

Il comma 2 include anche il danno non patrimoniale tra le voci del danno erariale. Si tratta, ad esempio, del danno all'immagine dell'ente pubblico socio derivante dalla cattiva gestione della partecipata. In analogia con la giurisprudenza della Corte dei conti sul danno all'immagine delle pubbliche amministrazioni, questo tipo di danno richiede la prova di un discredito effettivo e misurabile.

La colpa lieve dei rappresentanti pubblici in assemblea può fondare la responsabilità erariale?

No. Il comma 2 richiede espressamente il dolo o la colpa grave. Le scelte discrezionali assunte in buona fede, anche se rivelatesi economicamente svantaggiose, non fondano responsabilità erariale. Il confine tra colpa grave e valutazione discrezionale errata è una questione di fatto che viene valutata caso per caso dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Se un'in house causa un danno ai propri creditori, questi possono agire davanti al giudice ordinario?

Sì. La giurisdizione della Corte dei conti per le in house riguarda il danno erariale verso l'ente pubblico socio. I creditori privati della società in house agiscono davanti al giudice ordinario con le azioni previste dal codice civile (art. 2394 c.c. per le S.p.A.). Le due giurisdizioni coesistono senza sovrapposizioni.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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