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Art. 35 Reg. (UE) 2023/1114 — Requisiti di fondi propri

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Art. 35 Reg. (UE) 2023/1114 — Requisiti di fondi propri

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:

a) 350 000 EUR;

b) il 2 % dell’importo medio della riserva di attività di cui all’articolo 36;

c) un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente.

Ai fini della lettera b) del primo comma, per importo medio della riserva di attività si intende l’importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti. Se l’emittente offre più di un token collegato ad attività, l’importo di cui alla lettera b) del primo comma è pari alla somma dell’importo medio delle attività di riserva a garanzia di ciascun token collegato ad attività. L’importo di cui alla lettera c) del primo comma, è soggetto a revisione annuale e calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 3.

2. I fondi propri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione delle soglie per l’esenzione di cui all’articolo 46, paragrafo 4, e all’articolo 48 di tale regolamento.

3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può imporre a un emittente di un token collegato ad attività di detenere fondi propri per un importo fino al 20 % superiore all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora una valutazione di uno degli elementi seguenti indichi un livello di rischio superiore:

a) la valutazione dei processi di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno dell’emittente del token collegato ad attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1, 8 e 10;

b) la qualità e la volatilità della riserva di attività di cui all’articolo 36;

c) i tipi di diritti riconosciuti dall’emittente del token collegato ad attività ai possessori del token collegato ad attività in conformità dell’articolo 39;

d) i rischi comportati dalla politica di investimento sulla riserva di attività, se quest’ultima include investimenti;

e) il valore aggregato e il numero delle operazioni regolate nel token collegato ad attività;

f) l’importanza dei mercati sui quali il token collegati ad attività è offerto e commercializzato;

g) se del caso, la capitalizzazione di mercato del token collegato ad attività.

4. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può imporre a un emittente di un token collegato ad attività non significativo di rispettare qualsiasi requisito di cui all’articolo 45, se necessario per far fronte al livello di rischio superiore individuato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o a qualsiasi altro rischio che l’articolo 45 mira ad affrontare, come i rischi di liquidità.

5. Fatto salvo il paragrafo 3, gli emittenti di token collegati ad attività effettuano periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo. Sulla base dell’esito di tali prove di stress, l’autorità competente dello Stato membro d’origine impone all’emittente del token collegato ad attività di detenere fondi propri per un importo superiore tra il 20 % e il 40 % rispetto all’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo comma, lettera b), in determinate circostanze, tenuto conto delle prospettive di rischio e dei risultati delle prove di stress.

6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a) la procedura e i tempi per l’adeguamento di un emittente di un token collegato ad attività ai requisiti di fondi propri più elevati di cui al paragrafo 3;

b) i criteri per richiedere un importo più elevato dei fondi propri, come stabilito al paragrafo 3;

c) i requisiti minimi per l’elaborazione dei programmi relativi alle prove di stress, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token collegato ad attività, tra cui, ma non solo: i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni; ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress; iii) i dispositivi di governance interna; iv) l’infrastruttura di dati pertinente; v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi; vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress. i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni; ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress; iii) i dispositivi di governance interna; iv) l’infrastruttura di dati pertinente; v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi; vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress.

i) i tipi di prove di stress e i loro principali obiettivi e applicazioni;

ii) la frequenza dei diversi esercizi di prove di stress;

iii) i dispositivi di governance interna;

iv) l’infrastruttura di dati pertinente;

v) la metodologia e la plausibilità delle ipotesi;

vi) l’applicazione del principio di proporzionalità a tutti i requisiti minimi, siano essi quantitativi o qualitativi; e

vii) la periodicità minima delle prove di stress e i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress.

L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.