- Gli offerenti di cripto-attività diverse da ART ed EMT devono agire in modo onesto, corretto e professionale in tutte le fasi dell'offerta.
- È obbligatorio comunicare con i possessori in maniera chiara e non fuorviante, evitando dichiarazioni ingannevoli nel white paper e nelle comunicazioni di marketing.
- Gli offerenti devono individuare, prevenire, gestire e segnalare eventuali conflitti di interesse che possano emergere.
- I sistemi e i protocolli di sicurezza devono rispettare le norme dell'Unione; l'ESMA, in cooperazione con l'ABE, ha emanato orientamenti entro il 30 dicembre 2024.
- Il trattamento preferenziale di specifici possessori è ammesso solo se espressamente previsto nel white paper con indicazione dei motivi.
- In caso di annullamento dell'offerta, tutti i fondi raccolti devono essere restituiti entro 25 giorni di calendario dalla data di annullamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 14 Reg. (UE) 2023/1114 — Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica:
a) agiscono in modo onesto, corretto e professionale;
b) comunicano con i possessori e potenziali possessori di cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;
c) individuano, prevengono, gestiscono e segnalano eventuali conflitti di interesse che possano sorgere;
d) mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme dell’Unione appropriate.
Ai fini della lettera d), del primo comma, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE, emana entro il 30 dicembre 2024 orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per precisare tali norme dell’Unione.
2. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali cripto-attività e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale di possessori specifici unitamente ai motivi di tale trattamento.
3. Qualora un’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica sia annullata, gli offerenti di tale cripto-attività assicurano che tutti i fondi raccolti da possessori o potenziali possessori siano loro debitamente restituiti entro 25 giorni di calendario dalla data di annullamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 14 D.Lgs. 504/1995 — Rimborsi dell'accisa
- Articolo 14 L. 184/1983: Sospensione del procedimento prima della dichiarazione di adottabilità
- Art. 14 Reg. (UE) 2024/1689 — Sorveglianza umana
- Art. 14 Cod. Amb. — Consultazione
- Art. 14 D.Lgs. 148/2015 — Informazione e consultazione sindacale
- Art. 14 D.Lgs. 159/2011 — Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
In sintesi
Ambito soggettivo: chi sono gli «offerenti» e le «persone che chiedono l'ammissione»
L'articolo 14 MiCA si rivolge a due categorie distinte di soggetti: gli offerenti, vale a dire coloro che propongono al pubblico cripto-attività diverse da ART ed EMT (tipicamente utility token, token speculativi o asset digitali non classificabili nelle prime due categorie), e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma gestita da un CASP autorizzato. In entrambi i casi — che spesso coincidono nella stessa entità ma non necessariamente — il regolamento impone un insieme di obblighi comportamentali che trovano una loro logica nell'esigenza di tutelare l'investitore al dettaglio, storicamente vulnerabile alle asimmetrie informative del mercato cripto.
È fondamentale non confondere queste figure con quelle degli emittenti di ART (Token Collegati ad Attività, disciplinati dal Titolo III) e degli emittenti di EMT (Token di Moneta Elettronica, Titolo IV): per queste ultime categorie MiCA prevede obblighi ben più severi, inclusi requisiti prudenziali, di riserva e di autorizzazione preventiva. L'articolo 14 riguarda invece la c.d. «terza categoria», quella delle cripto-attività residuali, soggetta a un regime più leggero ma comunque stringente sul piano delle regole di condotta.
Il principio di onestà, correttezza e professionalità
Il paragrafo 1, lettera a) introduce un obbligo di condotta generale che ricalca principi già noti al diritto finanziario tradizionale, in particolare quelli sanciti dalla direttiva MiFID II per le imprese di investimento. Agire in modo onesto, corretto e professionale significa, nella pratica, che l'offerente non può strutturare artificialmente l'offerta per creare falsa scarsità, non può pagare influencer per promuovere i token senza disclosure, non può ritardare informazioni rilevanti per massimizzare il prezzo di collocamento. La professionalità implica altresì disporre delle competenze tecniche e giuridiche per condurre l'operazione: un'impresa che lanci token su blockchain senza aver valutato le implicazioni del white paper obbligatorio (art. 9 MiCA) già di per sé non soddisfa questo standard.
Obbligo di comunicazione chiara e non fuorviante
La lettera b) disciplina il regime delle comunicazioni rivolte ai possessori e ai potenziali possessori. Il termine «possessori» è rilevante: l'obbligo non si esaurisce nella fase pre-acquisto ma si protrae per tutta la vita del token, includendo aggiornamenti, newsletter, comunicati relativi a sviluppi tecnici del protocollo. La comunicazione deve essere corretta (fattialmeno verificabili), chiara (comprensibile per il target di riferimento, incluso il retail) e non fuorviante (non deve creare aspettative di rendimento o di funzionalità che il progetto non può garantire).
In pratica, un'impresa che pubblichi proiezioni di prezzo senza fondamento, che utilizzi testimonial famosi inducendo a credere in endorsement inesistenti, o che descriva il token come «privo di rischi» viola questa disposizione. Il coordinamento con l'articolo 7 MiCA (obblighi del white paper) è stretto: il white paper è il documento-cardine della disclosure, ma le comunicazioni di marketing e i post sui social media devono essere coerenti con quanto ivi dichiarato.
Gestione dei conflitti di interesse
La lettera c) impone un regime di conflict of interest management in quattro fasi: individuazione (mapping dei potenziali conflitti), prevenzione (misure organizzative per evitare che emergano), gestione (procedure per trattarli quando si manifestano) e segnalazione (disclosure verso l'autorità o verso i possessori a seconda della tipologia). Un conflitto tipico nel contesto cripto è quello dell'offerente che detiene una quota significativa del supply totale di token e non lo dichiara nel white paper, creando un rischio di dump successivo al collocamento. Altro conflitto frequente è quello tra il team di sviluppo e la comunità di possessori in fase di modifica del protocollo (fork).
Sicurezza dei sistemi e orientamenti ESMA/ABE
La lettera d) introduce l'obbligo di mantenere sistemi e protocolli di sicurezza conformi alle «norme dell'Unione appropriate». La formulazione è volutamente aperta: il legislatore europeo ha preferito non cristallizzare requisiti tecnici nel testo primario, delegando all'ESMA (in cooperazione con l'ABE) l'emanazione di orientamenti entro il 30 dicembre 2024. Questi orientamenti — emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA — specificano le misure di sicurezza informatica (cybersecurity), la gestione delle chiavi crittografiche, i protocolli di accesso e i piani di business continuity. Per un offerente pratico, questo significa che il rispetto delle norme NIS2 (direttiva UE sulla sicurezza delle reti) e delle raccomandazioni ENISA sulla sicurezza blockchain costituisce il punto di partenza per la conformità.
Parità di trattamento e trattamenti preferenziali
Il paragrafo 2 sancisce il principio di parità di trattamento tra possessori, mutuato anch'esso dal diritto societario e finanziario tradizionale. Tuttavia, a differenza del diritto azionario classico, MiCA consente espressamente trattamenti preferenziali (ad esempio, accesso privilegiato a nuove funzionalità per i detentori storici, sconti sulle commissioni, diritti di governance rafforzati) purché tali trattamenti siano espressamente previsti nel white paper e le ragioni siano ivi indicate. Questo rende il white paper non solo un documento informativo ma anche uno strumento di regolamentazione contrattuale dei rapporti tra offerente e possessori.
La norma mira a evitare il cosiddetto «insider preferencing», pratica diffusa nel mercato cripto pre-MiCA in cui determinate categorie di investitori (early backers, venture capital, team fondatore) ricevevano vantaggi non divulgati. Con MiCA, tali vantaggi restano leciti ma devono essere trasparenti fin dal momento dell'offerta.
Restituzione dei fondi in caso di annullamento dell'offerta
Il paragrafo 3 introduce una tutela specifica per l'ipotesi di annullamento dell'offerta: l'offerente deve restituire tutti i fondi raccolti entro 25 giorni di calendario dalla data di annullamento. La norma protegge i potenziali acquirenti che abbiano già versato fondi in una campagna di raccolta (tipicamente tramite smart contract escrow o wallet dedicato) prima che l'offerta venga perfezionata. Il termine di 25 giorni è perentorio e non derogabile contrattualmente; la violazione espone l'offerente alle sanzioni previste dall'articolo 111 MiCA e, sul piano civilistico, a un'azione di ripetizione dell'indebito.
Nella prassi, questo obbligo incide fortemente sulla struttura tecnica dell'offerta: molti offerenti utilizzano smart contract con meccanismi di refund automatico (presale contract con hard cap e soft cap), soluzione che facilita il rispetto del termine di 25 giorni ma che deve essere verificata nel suo funzionamento concreto prima del lancio. Un malfunzionamento del contratto che impedisca la restituzione entità non solleva l'offerente dalla responsabilità.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti