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Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 30 della legge 218/1995 regola la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, ossia al regime matrimoniale che disciplina la proprieta e la gestione dei beni della coppia. Il criterio di base rinvia alla legge applicabile ai rapporti personali ai sensi dell'articolo 29: in assenza di scelta, si applica quindi la legge nazionale comune o quella dello Stato di localizzazione della vita matrimoniale. Tuttavia i coniugi hanno la facolta di scegliere per iscritto una legge diversa, purche sia quella di uno Stato di cui almeno uno di essi e cittadino o in cui almeno uno risiede. L'accordo di scelta e valido se lo riconosce la legge scelta o quella del luogo di stipula. Importante e la regola sull'opponibilita ai terzi: il regime straniero e opponibile solo se i terzi ne erano a conoscenza o lo ignoravano per colpa propria; per i beni immobili occorre rispettare le forme pubblicitarie dello Stato dove si trovano.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 30 L. 218/1995 — Rapporti patrimoniali tra coniugi

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.

3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il criterio di collegamento principale

Il comma 1 dell'articolo 30 stabilisce che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla stessa legge applicabile ai rapporti personali, determinata ai sensi dell'articolo 29. Questa scelta sistematica — di ancorare il regime patrimoniale al medesimo collegamento dei rapporti personali — mira a garantire coerenza e unita della disciplina del matrimonio internazionale. Nella maggior parte dei casi pratici cio significa che il regime patrimoniale e regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi oppure, in mancanza di cittadinanza condivisa, dalla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale e prevalentemente localizzata.

L'autonomia della volonta: la scelta di legge

Una deroga fondamentale al criterio automatico e l'autonomia della volonta riconosciuta ai coniugi dal comma 1, seconda parte. I coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati da una legge diversa, purche sia quella di uno Stato di cui almeno uno di essi e cittadino o in cui almeno uno di essi risiede al momento dell'accordo. Questa possibilita di scelta e coerente con il principio di autonomia privata nel diritto internazionale privato moderno. La legge scelta disciplinera l'intero regime patrimoniale: se, ad esempio, i coniugi scelgono la legge tedesca, si applicherebbe il regime legale tedesco della Zugewinngemeinschaft, salvo diverse convenzioni tra loro.

Validita dell'accordo di scelta

Il comma 2 stabilisce un criterio alternativo per valutare la validita formale dell'accordo di scelta della legge: esso e valido se lo e secondo la legge scelta o secondo la legge del luogo in cui l'accordo e stato stipulato. Si tratta di una norma di favor che evita l'invalidita formale dell'accordo per ragioni meramente procedurali. E importante notare che la forma scritta e richiesta dal comma 1 come requisito di esistenza (non solo di prova) dell'accordo: la scelta verbale o tacita non produce effetti. Nella prassi notarile italiana, l'accordo di scelta viene spesso inserito nell'atto costitutivo di una convenzione matrimoniale o in un atto pubblico separato.

Opponibilita ai terzi del regime straniero

Il comma 3 affronta uno dei profili piu delicati del regime patrimoniale internazionale: l'opponibilita ai terzi. Il regime matrimoniale straniero — sia quello legale che quello convenzionale — e opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Si tratta di una deroga al principio nemo ignorantiam iuris excusat: poiche i terzi non possono ragionevolmente conoscere tutti i regimi matrimoniali degli ordinamenti stranieri, la legge protegge il loro affidamento. Il creditore che contrae con un coniuge ignorando in buona fede l'esistenza di un regime di separazione dei beni straniero puo pertanto aggredire i beni dell'altro coniuge come se vigesse il regime italiano della comunione legale.

Pubblicita per i beni immobili

Per i diritti reali su beni immobili il comma 3 introduce una regola speciale di opponibilita: il regime patrimoniale straniero e opponibile ai terzi solo se sono state rispettate le forme di pubblicita prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. Questa norma rispecchia il principio della lex rei sitae per la pubblicita immobiliare: se un coniuge ha acquistato un immobile in Italia, il regime patrimoniale straniero che incide sulla proprieta di quell'immobile deve risultare dalle trascrizioni nei registri immobiliari italiani per essere opponibile ai creditori e agli acquirenti. In pratica, il notaio italiano che riceve un atto di acquisto di un coniuge straniero dovra indicare nell'atto e trascrivere il regime matrimoniale vigente.

Rapporto con il Regolamento UE n. 2016/1103

Dal 29 gennaio 2019 il Regolamento UE n. 2016/1103 disciplina i regimi patrimoniali tra coniugi per le coppie con elementi di internazionalita che ricadono nel suo ambito di applicazione. Il Regolamento ha natura prevalente rispetto alle norme interne degli Stati membri partecipanti (tra cui l'Italia) per i matrimoni celebrati dopo il 29 gennaio 2019 o per cui sia stata effettuata una scelta di legge dopo tale data. L'articolo 30 della legge 218/1995 continua ad applicarsi ai matrimoni esclusi dall'ambito del Regolamento e ai rapporti con ordinamenti di paesi terzi non partecipanti. La coesistenza delle due fonti richiede al giudice italiano una verifica preliminare circa l'applicabilita ratione temporis del Regolamento.

Implicazioni nella prassi notarile e bancaria

Le norme sull'opponibilita ai terzi del comma 3 hanno ricadute pratiche immediate per le banche e i notai. Quando un istituto di credito italiano concede un mutuo a un coniuge straniero o a una coppia mista, deve acquisire informazioni sul regime matrimoniale applicabile per valutare se l'altro coniuge debba prestare garanzia o assenso. I notai, nell'esercizio della funzione rogante, sono tenuti a menzionare nell'atto il regime matrimoniale dei coniugi stranieri e, ove necessario, a dare pubblicita al regime straniero tramite le forme previste (dichiarazione nell'atto di compravendita, trascrizione nei registri immobiliari). La violazione di questi obblighi espone il notaio a responsabilita professionale e l'atto alla possibile inopponibilita del regime ai creditori del coniuge acquirente.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

I coniugi stranieri in Italia possono scegliere liberamente la legge del loro regime matrimoniale?

Si, ma con limiti: la legge scelta deve essere quella di uno Stato di cui almeno uno e cittadino o in cui almeno uno risiede. La scelta deve avvenire per iscritto.

Un regime matrimoniale straniero e sempre opponibile ai creditori italiani?

No. E opponibile solo se i creditori ne erano a conoscenza o lo ignoravano per colpa. Per i beni immobili e necessaria anche la pubblicita nei registri immobiliari italiani.

Dal 2019 si applica ancora l'articolo 30 o si applica il Regolamento UE?

Per i matrimoni celebrati o le scelte di legge effettuate dal 29 gennaio 2019 tra coniugi con legami con Stati UE partecipanti si applica il Regolamento UE n. 2016/1103. L'articolo 30 rimane applicabile per i casi esclusi dal Regolamento.

Cosa fa il notaio italiano quando rogita un atto per coniugi stranieri?

Il notaio deve indicare nell'atto il regime matrimoniale applicabile e, se straniero, darne pubblicit nei registri immobiliari per garantire l'opponibilita ai terzi ex articolo 30, comma 3.

E possibile cambiare la legge applicabile al regime patrimoniale dopo il matrimonio?

Si, mediante un nuovo accordo scritto che rispetti i criteri dell'articolo 30, comma 1. Il nuovo accordo vale per il futuro e, salvo diversa previsione, non ha effetto retroattivo sui rapporti gia definiti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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