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Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 19 della L. 218/1995 disciplina il criterio di collegamento applicabile quando la legge nazionale di una persona non è univocamente individuabile. Per gli apolidi e i rifugiati, il rinvio è alla legge dello Stato di domicilio o, in mancanza, di residenza. Per chi possiede più cittadinanze, si applica la legge dello Stato con cui la persona ha il collegamento più stretto; se tra esse vi è quella italiana, la legge italiana prevale in ogni caso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 L. 218/1995 — Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.

2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 19 della L. 218/1995 disciplina il criterio di collegamento applicabile quando la legge nazionale di una persona non è univocamente individuabile. Per gli apolidi e i rifugiati, il rinvio è alla legge dello Stato di domicilio o, in mancanza, di residenza. Per chi possiede più cittadinanze, si applica la legge dello Stato con cui la persona ha il collegamento più stretto; se tra esse vi è quella italiana, la legge italiana prevale in ogni caso.
Il criterio della legge nazionale come cardine del sistema

La L. 218/1995, nel disciplinare i criteri di collegamento relativi alle persone fisiche, adotta la legge nazionale come riferimento principale per le materie di stato, capacità e famiglia. Tale scelta riflette una tradizione di lunga data nel diritto internazionale privato italiano, consacrata già nelle disposizioni preliminari al codice civile del 1942 e confermata dalla riforma del 1995. Tuttavia, il criterio della nazionalità diviene inutilizzabile quando la persona non ha alcuna cittadinanza (apolidia) o quando la sua cittadinanza non consente un rinvio utile alla legge di origine (rifugiati) o quando le cittadinanze sono plurime. L'articolo 19 risolve ciascuna di queste situazioni con regole specifiche, garantendo la continuità del sistema senza lacune normative.

Apolidi e rifugiati: il domicilio come legge sostitutiva

Il comma 1 dell'articolo 19 prevede che, nei casi in cui le disposizioni della legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza. L'apolidia è la condizione di chi non è cittadino di alcuno Stato, situazione regolata a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi, resa esecutiva in Italia con la legge 1 febbraio 1962, n. 306. Il rifugiato, invece, pur potendo avere una cittadinanza, non può invocare la protezione del proprio Stato di origine a causa di persecuzione o conflitto; lo statuto dei rifugiati è disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall'Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722. In entrambi i casi, il legislatore preferisce il domicilio alla residenza come criterio principale, poiché il domicilio implica un legame giuridicamente qualificato con il luogo, che supera il mero dato fattuale della presenza.

La distinzione tra domicilio e residenza è rilevante nella prassi: il domicilio nel diritto italiano (articolo 43 del codice civile) è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, mentre la residenza è il luogo di abituale dimora. Un rifugiato che lavori e abbia il centro dei suoi interessi in Italia avrà domicilio in Italia e il suo stato personale sarà regolato dalla legge italiana, anche se cittadino di un altro Stato con cui di fatto non ha più alcun contatto significativo.

Pluricittadinanza: il collegamento più stretto e la prevalenza italiana

Il comma 2 disciplina la pluricittadinanza. Quando una persona possiede la cittadinanza di più Stati, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale la persona ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze figura quella italiana, quest'ultima prevale automaticamente, senza che sia necessaria alcuna valutazione comparativa del collegamento.Il criterio del collegamento più stretto risponde all'esigenza di identificare la legge che meglio esprime la situazione reale della persona: si considerano elementi come la residenza abituale, il luogo di attività lavorativa, il centro degli interessi familiari, le relazioni sociali e la lingua comunemente usata. Non si tratta dunque di un criterio meramente formale, ma di una valutazione complessiva delle circostanze concrete.

La prevalenza automatica della cittadinanza italiana, quando presente, costituisce un'eccezione significativa alla regola del collegamento più stretto. Questa scelta legislativa risponde a ragioni di ordine pratico e sistematico: garantisce la certezza del diritto per l'operatore italiano, evita il contenzioso sulla valutazione comparativa delle cittadinanze e riflette la scelta sovrana dell'Italia di affermare l'applicazione della propria legge ai propri cittadini in materia di stato personale e familiare. La norma è coerente con l'approccio del diritto internazionale che riconosce a ciascuno Stato il potere di determinare le conseguenze giuridiche della propria cittadinanza.

Interazione con le convenzioni internazionali e il diritto dell'Unione europea

Le regole dell'articolo 19 operano in stretto coordinamento con le convenzioni internazionali richiamate dall'articolo 2 della stessa legge, che afferma la prevalenza delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. In materia di rifugiati, la Convenzione di Ginevra del 1951 contiene alcune disposizioni di diritto internazionale privato che possono incidere sull'ambito applicativo dell'articolo 19. A livello europeo, la direttiva 2011/95/UE (cd. direttiva qualifiche), recepita in Italia con il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, ha ampliato e codificato le categorie di protezione internazionale, influenzando indirettamente anche il perimetro soggettivo della norma in esame. Il beneficiario di protezione sussidiaria, pur non essendo tecnicamente «rifugiato» ai sensi della Convenzione di Ginevra, è generalmente assimilato a quest'ultimo nell'applicazione dell'articolo 19, comma 1, per coerenza sistematica con le finalità protettive della disposizione.

Profili applicativi e questioni interpretative

Nella pratica, le situazioni più frequenti in cui trova applicazione l'articolo 19 riguardano il diritto di famiglia e le successioni. Un rifugiato siriano residente in Italia che intenda contrarre matrimonio dovrà soddisfare i requisiti di capacità matrimoniale previsti dalla legge italiana (in quanto legge del domicilio o residenza), non quelli della legge siriana. Analogamente, la capacità di agire di un apolide che stipuli un contratto in Italia sarà valutata secondo la legge italiana, richiamata tramite l'articolo 19 in combinato con l'articolo 23 della stessa legge.Una questione interpretativa riguarda il momento rilevante per la verifica dello status di rifugiato o apolide: la dottrina prevalente ritiene che tale status debba esistere al momento in cui il giudice è chiamato ad applicare la norma di conflitto, non necessariamente al momento in cui il rapporto giuridico è sorto. Ciò garantisce una tutela dinamica alla persona la cui situazione giuridica varia nel tempo.

Rapporto con le norme di applicazione necessaria e l'ordine pubblico

Anche la legge individuata tramite l'articolo 19 può essere disapplicata qualora i suoi effetti si pongano in contrasto con l'ordine pubblico internazionale italiano (articolo 16 della legge) o qualora trovino applicazione norme di applicazione necessaria italiane (articolo 17). Questo filtro è particolarmente rilevante, ad esempio, in materia di capacità matrimoniale, dove la legge del domicilio di un rifugiato proveniente da uno Stato che ammette il matrimonio di minori potrebbe essere parzialmente disapplicata per contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, come la protezione del minore e il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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