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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'organismo notificato che subappalti attività di valutazione della conformità o si avvalga di affiliate deve verificare che questi soggetti soddisfino i requisiti di cui all'art. 31 e informare l'autorità di notifica.
  • La responsabilità per i compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate rimane interamente in capo all'organismo notificato, senza possibilità di delega o esonero.
  • Il subappalto o il ricorso a un'affiliata richiede il consenso del fornitore; gli organismi notificati devono pubblicare l'elenco delle proprie affiliate.
  • La documentazione relativa alla valutazione dei subappaltatori e delle affiliate deve essere conservata per cinque anni dalla fine del contratto di subappalto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 Reg. (UE) 2024/1689 — Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino i requisiti di cui all'articolo 31 e ne informa l'autorità di notifica.

2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o affiliate.

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del fornitore. Gli organismi notificati mettono a disposizione del pubblico un elenco delle loro affiliate.

4. I documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento sono tenuti a disposizione dell'autorità di notifica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui termina il contratto di subappalto.

Commento

Il ruolo degli organismi notificati nel sistema di conformità AI

Gli organismi notificati sono i soggetti terzi accreditati che svolgono attività di valutazione della conformità per i sistemi di IA ad alto rischio in tutti i casi in cui il fornitore non può procedere con l'autovalutazione. Sono, in sostanza, i certificatori del mercato dell'IA: senza il loro intervento, i sistemi ad alto rischio che ricadono nelle fattispecie degli artt. 43 e 44 non possono ottenere la marcatura CE e non possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

L'articolo 33 regola un aspetto operativo cruciale: cosa accade quando l'organismo notificato non svolge internamente tutte le attività di valutazione, ma si avvale di soggetti terzi — subappaltatori — o di società facenti parte del proprio gruppo (affiliate)? La risposta del legislatore è netta: la delega operativa non trasferisce la responsabilità giuridica.

Il principio di responsabilità indivisa

Il par. 2 dell'art. 33 sancisce che gli organismi notificati «si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o affiliate». Questo principio ha una portata pratica rilevante: il fornitore che ha ottenuto una valutazione positiva dall'organismo notificato può fare affidamento su tale valutazione indipendentemente dal fatto che sia stata eseguita in tutto o in parte da un subappaltatore. Di converso, se la valutazione si rivela inadeguata o errata, l'organismo notificato risponde integralmente, senza potersi esonerare adducendo la responsabilità del subappaltatore.

Questo schema tutela il fornitore e, in ultima analisi, l'utente finale del sistema di IA: l'accountability si concentra su un soggetto identificato (l'organismo notificato) che ha ottenuto la notifica dalla propria autorità nazionale.

Requisiti per subappaltatori e affiliate: il rimando all'art. 31

Il par. 1 impone che subappaltatori e affiliate soddisfino i medesimi requisiti previsti per gli organismi notificati dall'art. 31. Questi requisiti riguardano: indipendenza e imparzialità, competenza tecnica nel settore specifico, disponibilità delle risorse necessarie, sistemi di gestione della qualità, copertura assicurativa, e assenza di conflitti di interesse. L'organismo notificato deve verificare il rispetto di questi requisiti prima di assegnare il subappalto e monitorarlo nel corso dell'incarico.

La comunicazione all'autorità di notifica è obbligatoria: l'autorità deve avere una visione completa dell'assetto organizzativo dell'organismo notificato per esercitare un effettivo controllo sulla qualità del sistema di valutazione.

Il consenso del fornitore e la trasparenza sulle affiliate

Il par. 3 introduce due garanzie a favore del fornitore. La prima è il diritto di veto: il subappalto o il ricorso a un'affiliata è possibile «solo con il consenso del fornitore». In pratica, il fornitore conosce e approva chi materialmente svolgerà le attività di valutazione. Questa norma è particolarmente rilevante nei settori sensibili — sicurezza, sanità, infrastrutture critiche — dove il fornitore ha un interesse legittimo a conoscere il valutatore effettivo.

La seconda garanzia è la pubblicità: gli organismi notificati devono mettere a disposizione del pubblico l'elenco delle loro affiliate. Questo consente ai fornitori — e al mercato in generale — di valutare preventivamente l'assetto organizzativo dell'organismo e di verificare l'assenza di conflitti di interesse.

Conservazione della documentazione: cinque anni

Il par. 4 prevede l'obbligo di conservare per cinque anni, dalla fine del contratto, i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro svolto. Il termine quinquennale — più breve rispetto ai dieci anni previsti per il fornitore dall'art. 18 — è giustificato dal fatto che questa documentazione riguarda la fase processuale della valutazione, non la conformità del sistema nel suo ciclo di vita. L'autorità di notifica deve potervi accedere per svolgere il proprio controllo sull'organismo notificato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un organismo notificato può sempre subappaltare le attività di valutazione della conformità?

Sì, ma con due condizioni: il subappaltatore deve soddisfare i requisiti dell'art. 31 (indipendenza, competenza, qualità) e il fornitore del sistema di IA deve dare il proprio consenso. L'organismo notificato deve inoltre informare la propria autorità di notifica.

Se un subappaltatore sbaglia la valutazione, chi risponde verso il fornitore?

Risponde integralmente l'organismo notificato, ai sensi del par. 2 dell'art. 33. La responsabilità non si trasferisce al subappaltatore nei confronti del fornitore. L'organismo notificato potrà eventualmente rivalersi sul subappaltatore, ma il fornitore ha un interlocutore unico.

Dove si può verificare se un organismo notificato ha affiliate?

Gli organismi notificati sono obbligati dal par. 3 dell'art. 33 a pubblicare l'elenco delle loro affiliate. Inoltre, la Commissione europea mantiene la banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) dove sono registrati gli organismi notificati dell'UE.

Per quanto tempo l'organismo notificato deve conservare i documenti relativi al subappaltatore?

Per cinque anni dalla data di cessazione del contratto di subappalto, ai sensi del par. 4. Il termine decorre dalla fine del contratto, non dall'inizio delle attività.

Il fornitore può rifiutare il subappalto senza motivazione?

L'art. 33 prevede il consenso del fornitore senza specificare le condizioni. In linea di principio, il fornitore può esprimere o negare il consenso, ma dovrebbe motivare un eventuale rifiuto per non rallentare irragionevolmente il processo di conformità. Un rifiuto fondato su conflitti di interesse documentati dell'affiliata è certamente legittimo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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